XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 604
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Alla legge 8 aprile 1983, n. 113, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Il prezzo di vendita del compendio al
comune di Praia a Mare è determinato dall'ufficio tecnico
erariale ed approvato dall'ufficio delle entrate competenti
per territorio secondo i seguenti criteri:
a) per i singoli lotti in cui siano state
realizzate opere stabili e durature, comunque di non facile
sgombero, sulla base del doppio del valore in comune commercio
del suolo occupato, con riguardo al solo terreno, valutato in
base alle caratteristiche originarie;
b) per le aree non edificate, secondo quanto
previsto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive
modificazioni.
2. Contro le determinazioni dell'ufficio tecnico erariale
è ammesso ricorso, nel termine di un mese, al tribunale
competente per territorio, il quale provvede all'accertamento
mediante consulenza tecnica";
b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. La vendita di cui all'articolo 1 è
condizionata dall'obbligo del comune di Praia a Mare di:
a) vendere a trattativa privata lotti di terreno
di cui alla lettera a) del comma 1 all'articolo 2 ai
singoli occupanti e concessionari, i quali, alla data del 1^
dicembre 1981, hanno realizzato, sui terreni medesimi, opere
stabili e durature, conformi allo strumento urbanistico ed
eventualmente condonate ai sensi della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, e successive modificazioni;
b) non maggiorare i prezzo di vendita dei terreni
ai privati oltre quello comprensivo delle spese che si sono
dovute sostenere in adempimento della presente legge;
c) sollevare l'amministrazione finanziaria da ogni
onere, obbligo e responsabilità in ordine ai procedimenti
giudiziari in corso ed eventuali che dovessero sorgere con gli
attuali occupanti dei suoli nonché in ordine alle pretese dei
terzi costruttori";
c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Gli acquisti delle aree devono essere
effettuati entro sei mesi dalla determinazione del prezzo da
parte dell'ufficio tecnico erariale.
2. Ove l'atto di compravendita non segua entro sei
mesi dalla determinazione del prezzo da parte dell'ufficio
tecnico erariale o della sentenza del tribunale, il
trasferimento ha luogo di diritto. Il prezzo deve essere
versato entro l'anno ovvero, a scelta dell'acquirente, in
cinque rate annuali eguali scadenti il 31 dicembre di ciascun
anno.
3. Il mancato pagamento del prezzo non dà diritto
all'amministrazione finanziaria di chiedere la risoluzione del
contratto, né produce la caducazione dell'effetto di cui al
comma 2, se non sono decorsi tre mesi dalla diffida ad
adempiere, notificata dall'amministrazione.
4. L'accertamento dell'effetto traslativo, nel caso
previsto dal comma 3, è fatto su ricorso al tribunale del
luogo ove è sita l'area acquisita.
5. L'acquisto delle aree ha valore di sanatoria agli
effetti urbanistici e fa venire meno le pretese dello Stato
per canoni pregressi e per compensi richiesti a qualsiasi
titolo in dipendenza dell'occupazione delle medesime aree.
Dalla data di presentazione del ricorso di cui al comma 2
dell'articolo 2 sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o
di rilascio delle aree, comunque motivati".