XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 604




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Alla legge 8 aprile 1983, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

        "Art. 2. - 1. Il prezzo di vendita del compendio al comune di Praia a Mare è determinato dall'ufficio tecnico erariale ed approvato dall'ufficio delle entrate competenti per territorio secondo i seguenti criteri:
                a) per i singoli lotti in cui siano state realizzate opere stabili e durature, comunque di non facile sgombero, sulla base del doppio del valore in comune commercio del suolo occupato, con riguardo al solo terreno, valutato in base alle caratteristiche originarie;
                b) per le aree non edificate, secondo quanto previsto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.
        2. Contro le determinazioni dell'ufficio tecnico erariale è ammesso ricorso, nel termine di un mese, al tribunale competente per territorio, il quale provvede all'accertamento mediante consulenza tecnica";

                b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

        "Art. 3. - 1. La vendita di cui all'articolo 1 è condizionata dall'obbligo del comune di Praia a Mare di:

                a) vendere a trattativa privata lotti di terreno di cui alla lettera a) del comma 1 all'articolo 2 ai singoli occupanti e concessionari, i quali, alla data del 1^ dicembre 1981, hanno realizzato, sui terreni medesimi, opere stabili e durature, conformi allo strumento urbanistico ed eventualmente condonate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni;
                b) non maggiorare i prezzo di vendita dei terreni ai privati oltre quello comprensivo delle spese che si sono dovute sostenere in adempimento della presente legge;

                c) sollevare l'amministrazione finanziaria da ogni onere, obbligo e responsabilità in ordine ai procedimenti giudiziari in corso ed eventuali che dovessero sorgere con gli attuali occupanti dei suoli nonché in ordine alle pretese dei terzi costruttori";

                c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

        "Art. 4. - 1. Gli acquisti delle aree devono essere effettuati entro sei mesi dalla determinazione del prezzo da parte dell'ufficio tecnico erariale.
            2. Ove l'atto di compravendita non segua entro sei mesi dalla determinazione del prezzo da parte dell'ufficio tecnico erariale o della sentenza del tribunale, il trasferimento ha luogo di diritto. Il prezzo deve essere versato entro l'anno ovvero, a scelta dell'acquirente, in cinque rate annuali eguali scadenti il 31 dicembre di ciascun anno.
            3. Il mancato pagamento del prezzo non dà diritto all'amministrazione finanziaria di chiedere la risoluzione del contratto, né produce la caducazione dell'effetto di cui al comma 2, se non sono decorsi tre mesi dalla diffida ad adempiere, notificata dall'amministrazione.
            4. L'accertamento dell'effetto traslativo, nel caso previsto dal comma 3, è fatto su ricorso al tribunale del luogo ove è sita l'area acquisita.
            5. L'acquisto delle aree ha valore di sanatoria agli effetti urbanistici e fa venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi e per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle medesime aree. Dalla data di presentazione del ricorso di cui al comma 2 dell'articolo 2 sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree, comunque motivati".



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