XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 603
Onorevoli Colleghi! - Durante la XIII legislatura nel
corso della trattazione del decreto-legge 23 giugno 1995, n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995,
n. 341, relativo ai nuovi interventi nelle aree depresse, il
gruppo parlamentare di Alleanza nazionale affermò con forza la
necessità di sostenere l'azione a favore del rilancio
economico delle aree economicamente più deboli attraverso
l'introduzione di alcuni inediti e incisivi istituti, idonei a
realizzare il non più rinviabile progetto di riequilibrio
territoriale.
In questo senso, la istituzione delle cabine di regia
nazionale e regionali rappresentava l'occasione per dotarsi di
strumenti che consentissero una efficace utilizzazione dei
fondi strutturali comunitari nel territorio nazionale e di
tutte le risorse finalizzate allo sviluppo delle aree
depresse. A tale fine era necessario affidare a questi nuovi
istituti non solo poteri di indirizzo e controllo ma anche e,
soprattutto, sostitutivi delle amministrazioni inadempienti
per non rischiare di ripetere le fallimentari esperienze del
passato, che hanno visto rimanere scandalosamente inutilizzate
ingenti risorse finanziarie dello Stato e dell'Unione europea
destinate allo sviluppo delle regioni economicamente più
deboli del Paese.
In quella sede, purtroppo, prevalse da parte del Governo e
della maggioranza la supina tutela dei poteri consolidati e
dei "potentati burocratici", con il risultato di ridurre le
cabine di regia ad inutili e inefficaci comitati senza alcuna
concreta funzione nella politica di sostegno allo sviluppo
delle aree depresse.
Con la presente proposta di legge si intende, pertanto,
porre rimedio alle gravi carenze con cui è stato emanato il
citato decreto-legge n. 244 del 1995, e che sono
fondamentalmente restate immutate anche per quanto concerne le
nuove disposizioni in materia recate dall'articolo 5 del
decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. Si vuole,
pertanto, restituire alle cabine di regia nazionali e
regionali il ruolo, non già di inutile orpello, ma di
strumenti essenziali e irrinunciabili per il raggiungimento
degli obiettivi fissati dalla norma in materia e per eliminare
le disfunzioni che finora hanno impedito l'efficace
utilizzazione dei fondi strutturali comunitari nel territorio
nazionale e di tutte le risorse finalizzate allo sviluppo
delle aree depresse, nell'assoluto rispetto dell'autonomia
programmatoria e decisionale delle regioni.
In tale senso, la presente proposta di legge rappresenta
una più adeguata tutela delle funzioni e prerogative delle
regioni, in quanto si ritiene del tutto improponibile una
sorta di "riprogrammazione" delle risorse non utilizzate
senza, peraltro, chiarire i percorsi e i criteri che
dovrebbero presiedere alle revoche e riassegnazioni dei fondi
relativi.
Strategica, inoltre, appare la scelta di definire una
ossatura di base delle cabine di regia regionali comune a
tutte le regioni, ferma restando la facoltà di integrazione
della loro composizione a carico delle regioni stesse.
Passando all'esame della proposta di legge, l'articolo 1,
comma 1, che sostituisce l'articolo 5 del citato decreto
legislativo n. 430 del 1997, ripropone la istituzione, presso
il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, della Cabina di regia nazionale, impegnando il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica a definirne la composizione nonché le modalità
organizzative e procedurali, con particolare riguardo alla
interazione con le attività delle strutture nazionali e con le
attività delle cabine di regia regionali istituite dalle
regioni. Il decreto recante l'istituzione della Cabina di
regia nazionale è emanato entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della legge.
La Cabina di regia nazionale ha, tra l'altro, il compito
di emanare linee di indirizzo operativo per le cabine di regia
regionali, procedere alle verifiche e ai controlli dei tempi
di attuazione dei programmi, assicurare un continuo
monitoraggio sul corretto e tempestivo utilizzo di tutte le
risorse regionali, nazionali e dell'Unione europea,
sostituire, in caso di ritardi superiori ai dodici mesi, nel
coordinamento di singoli interventi o dell'intero programma
regionale, la cabina di regia regionale inadempiente. Inoltre,
dovrà proporre al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica iniziative amministrative,
legislative o regolamentari necessarie per la tempestiva
realizzazione dei diversi interventi e per accelerare le
relative procedure, segnalando, altresì, al Ministro questioni
di particolare rilevanza che coinvolgano più amministrazioni,
affinché il Ministro stesso, su delega del Presidente del
Consiglio dei ministri, convochi una apposita conferenza di
servizi per la soluzione delle questioni.
Il nuovo comma 5 dell'articolo 5 del citato decreto
legislativo, come sostituito dalla presente proposta di legge,
prevede che la Cabina di regia nazionale, nel caso di
intervento sostitutivo, potrà costituire nel proprio seno un
comitato operativo integrato con soggetti pubblici e privati
interessati alla realizzazione del programma regionale o
dell'intervento per il quale è avvenuta l'azione
surrogatoria.
Il comma 6 del citato articolo 5 prevede che la Cabina di
regia nazionale può avvalersi di enti ed istituti di studi e
di ricerca e di società di servizi secondo la normativa
vigente, e può ricorrere a consulenti per studi e ricerche su
specifiche materie, con incarichi conferiti a tempo
determinato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, che ne fissa anche il
compenso.
Al comma 7 del citato articolo 5 si dispone che il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, previo parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, la
composizione, il ruolo, le funzioni e le competenze delle
cabine di regia regionali, al fine di costituire in sede
regionale un centro unitario di riferimento in ordine
all'avvio di efficaci politiche di utilizzo dei fondi
dell'Unione europea. In particolare, le cabine di regia
regionali, la cui composizione di base può essere integrata
dalla legislazione regionale, dovranno, tra l'altro, svolgere
il ruolo di propulsione, coordinamento e verifica in ordine ai
tempi di attuazione degli interventi cofinanziati dall'Unione
europea, elaborare un piano con cui definire, tenendo conto
delle indicazioni della Cabina di regia nazionale, gli
indirizzi strategici finalizzati allo sviluppo economico, alla
realizzazione dei progetti cofinanziati ed alla interazione
tra i vari settori della pubblica amministrazione ed i
soggetti privati interessati alla realizzazione dei progetti
ricadenti nel territorio di competenza. Il decreto di cui al
citato comma 7 è emanato entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della legge.
Il comma 8 del citato articolo 5, infine, prevede che
all'onere derivante dall'attuazione dello stesso articolo si
provvede con l'importo di lire 2 miliardi annue a decorrere
dal 2001, a carico delle risorse del Fondo di cui all'articolo
19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e
successive modificazioni.