XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 603




        Onorevoli Colleghi! - Durante la XIII legislatura nel corso della trattazione del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, relativo ai nuovi interventi nelle aree depresse, il gruppo parlamentare di Alleanza nazionale affermò con forza la necessità di sostenere l'azione a favore del rilancio economico delle aree economicamente più deboli attraverso l'introduzione di alcuni inediti e incisivi istituti, idonei a realizzare il non più rinviabile progetto di riequilibrio territoriale.
        In questo senso, la istituzione delle cabine di regia nazionale e regionali rappresentava l'occasione per dotarsi di strumenti che consentissero una efficace utilizzazione dei fondi strutturali comunitari nel territorio nazionale e di tutte le risorse finalizzate allo sviluppo delle aree depresse. A tale fine era necessario affidare a questi nuovi istituti non solo poteri di indirizzo e controllo ma anche e, soprattutto, sostitutivi delle amministrazioni inadempienti per non rischiare di ripetere le fallimentari esperienze del passato, che hanno visto rimanere scandalosamente inutilizzate ingenti risorse finanziarie dello Stato e dell'Unione europea destinate allo sviluppo delle regioni economicamente più deboli del Paese.
        In quella sede, purtroppo, prevalse da parte del Governo e della maggioranza la supina tutela dei poteri consolidati e dei "potentati burocratici", con il risultato di ridurre le cabine di regia ad inutili e inefficaci comitati senza alcuna concreta funzione nella politica di sostegno allo sviluppo delle aree depresse.
        Con la presente proposta di legge si intende, pertanto, porre rimedio alle gravi carenze con cui è stato emanato il citato decreto-legge n. 244 del 1995, e che sono fondamentalmente restate immutate anche per quanto concerne le nuove disposizioni in materia recate dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. Si vuole, pertanto, restituire alle cabine di regia nazionali e regionali il ruolo, non già di inutile orpello, ma di strumenti essenziali e irrinunciabili per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla norma in materia e per eliminare le disfunzioni che finora hanno impedito l'efficace utilizzazione dei fondi strutturali comunitari nel territorio nazionale e di tutte le risorse finalizzate allo sviluppo delle aree depresse, nell'assoluto rispetto dell'autonomia programmatoria e decisionale delle regioni.
        In tale senso, la presente proposta di legge rappresenta una più adeguata tutela delle funzioni e prerogative delle regioni, in quanto si ritiene del tutto improponibile una sorta di "riprogrammazione" delle risorse non utilizzate senza, peraltro, chiarire i percorsi e i criteri che dovrebbero presiedere alle revoche e riassegnazioni dei fondi relativi.
        Strategica, inoltre, appare la scelta di definire una ossatura di base delle cabine di regia regionali comune a tutte le regioni, ferma restando la facoltà di integrazione della loro composizione a carico delle regioni stesse.
        Passando all'esame della proposta di legge, l'articolo 1, comma 1, che sostituisce l'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 430 del 1997, ripropone la istituzione, presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della Cabina di regia nazionale, impegnando il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a definirne la composizione nonché le modalità organizzative e procedurali, con particolare riguardo alla interazione con le attività delle strutture nazionali e con le attività delle cabine di regia regionali istituite dalle regioni. Il decreto recante l'istituzione della Cabina di regia nazionale è emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
        La Cabina di regia nazionale ha, tra l'altro, il compito di emanare linee di indirizzo operativo per le cabine di regia regionali, procedere alle verifiche e ai controlli dei tempi di attuazione dei programmi, assicurare un continuo monitoraggio sul corretto e tempestivo utilizzo di tutte le risorse regionali, nazionali e dell'Unione europea, sostituire, in caso di ritardi superiori ai dodici mesi, nel coordinamento di singoli interventi o dell'intero programma regionale, la cabina di regia regionale inadempiente. Inoltre, dovrà proporre al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica iniziative amministrative, legislative o regolamentari necessarie per la tempestiva realizzazione dei diversi interventi e per accelerare le relative procedure, segnalando, altresì, al Ministro questioni di particolare rilevanza che coinvolgano più amministrazioni, affinché il Ministro stesso, su delega del Presidente del Consiglio dei ministri, convochi una apposita conferenza di servizi per la soluzione delle questioni.
        Il nuovo comma 5 dell'articolo 5 del citato decreto legislativo, come sostituito dalla presente proposta di legge, prevede che la Cabina di regia nazionale, nel caso di intervento sostitutivo, potrà costituire nel proprio seno un comitato operativo integrato con soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione del programma regionale o dell'intervento per il quale è avvenuta l'azione surrogatoria.
        Il comma 6 del citato articolo 5 prevede che la Cabina di regia nazionale può avvalersi di enti ed istituti di studi e di ricerca e di società di servizi secondo la normativa vigente, e può ricorrere a consulenti per studi e ricerche su specifiche materie, con incarichi conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne fissa anche il compenso.
        Al comma 7 del citato articolo 5 si dispone che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, la composizione, il ruolo, le funzioni e le competenze delle cabine di regia regionali, al fine di costituire in sede regionale un centro unitario di riferimento in ordine all'avvio di efficaci politiche di utilizzo dei fondi dell'Unione europea. In particolare, le cabine di regia regionali, la cui composizione di base può essere integrata dalla legislazione regionale, dovranno, tra l'altro, svolgere il ruolo di propulsione, coordinamento e verifica in ordine ai tempi di attuazione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, elaborare un piano con cui definire, tenendo conto delle indicazioni della Cabina di regia nazionale, gli indirizzi strategici finalizzati allo sviluppo economico, alla realizzazione dei progetti cofinanziati ed alla interazione tra i vari settori della pubblica amministrazione ed i soggetti privati interessati alla realizzazione dei progetti ricadenti nel territorio di competenza. Il decreto di cui al citato comma 7 è emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
        Il comma 8 del citato articolo 5, infine, prevede che all'onere derivante dall'attuazione dello stesso articolo si provvede con l'importo di lire 2 miliardi annue a decorrere dal 2001, a carico delle risorse del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni.




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