XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 603




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, è sostituito dal seguente:

        "Art. 5 - (Cabina di regia nazionale e cabine di regia regionali).-‰á1 1. La Cabina di regia nazionale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, come modificato dall'articolo 8 del presente decreto legislativo, opera alle dipendenze del Ministro ed è organizzata ai sensi del presente articolo.
            2. Il Ministro provvede a definire, con proprio decreto, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole e forestali, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento del turismo, e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la composizione della Cabina di regia nazionale di cui fanno parte funzionari dell'amministrazione centrale, un rappresentante designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e quattro esperti, anche estranei all'amministrazione statale.
            3. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 sono nominati i rappresentanti allo scopo designati dalle parti sociali, interessate all'attuazione degli interventi di competenza della Cabina di regia nazionale, nonché le modalità organizzative e procedurali, con particolare riguardo alla interazione con le attività delle strutture nazionali e con le attività delle cabine di regia regionali istituite dalle regioni.
            4. La Cabina di regia nazionale ha, tra l'altro, il compito di:

                a) emanare linee di indirizzo operativo per le cabine di regia regionali per la piena utilizzazione dei fondi comunitari e di tutte le risorse destinate allo sviluppo delle aree depresse, nonché procedere alle verifiche e controlli dei tempi di attuazione dei programmi;

                b) coordinare, ai fini di cui alla lettera a), le linee e gli indirizzi politici e programmatici tra le amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

                c) verificare l'attuazione degli obiettivi fissati da ciascuna cabina di regia regionale per il proprio territorio, in modo da assicurare un continuo monitoraggio sul corretto e tempestivo utilizzo di tutte le risorse regionali, nazionali e dell'Unione europea;

                d) sostituire, in caso di ritardi superiori ai dodici mesi, nel coordinamento di singoli interventi o dell'intero programma regionale, la cabina di regia regionale inadempiente;

                e) proporre al Ministro iniziative amministrative ovvero legislative o regolamentari necessarie per la tempestiva realizzazione dei diversi interventi e per accelerare le relative procedure;

                f) segnalare al Ministro questioni di particolare rilevanza che coinvolgono più amministrazioni, affinché il Ministro stesso, su delega del Presidente del Consiglio dei ministri, convochi una apposita conferenza di servizi per la soluzione di tali questioni.

            5. Nei casi previsti dalla lettera d) del comma 4, la Cabina di regia nazionale può costituire, nel proprio seno, un comitato operativo integrato con soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione del programma regionale o dell'intervento per il quale è avvenuta l'azione surrogatoria.
            6. La Cabina di regia nazionale si avvale di enti ed istituti di studi e di ricerca e di società di servizi secondo la normativa vigente. La Cabina di regia nazionale può anche ricorrere a consulenti per studi e ricerche su specifiche materie. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro che ne fissa anche il compenso.
            7. Il Ministro, di concerto con i Ministri di cui al comma 2 e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, con proprio decreto, il regolamento per definire la composizione, il ruolo, le funzioni e le competenze delle cabine di regia regionali al fine di costituire in sede regionale un centro unitario di riferimento in ordine all'avvio di efficaci politiche di utilizzo dei fondi dell'Unione europea. In particolare, la cabina di regia regionale, la cui composizione di base può essere integrata dalla legislazione regionale, deve:

                a) svolgere il ruolo di propulsione, coordinamento e verifica in ordine ai tempi di attuazione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea;

                b) elaborare un piano con cui definire, tenendo conto delle indicazioni della Cabina di regia nazionale, gli indirizzi strategici, finalizzati allo sviluppo economico, alla realizzazione dei progetti cofinanziati, alla interazione tra i vari settori della pubblica amministrazione ed i soggetti privati interessati alla realizzazione dei progetti ricadenti nel territorio di competenza.
            8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con l'importo di lire 2 miliardi annue a decorrere dal 2001 a carico delle risorse del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni. Il Ministro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

        2. I decreti di cui ai commi 2 e 7 dell'articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, devono essere emanati entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        3. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è abrogato.



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