XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 603
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997,
n. 430, è sostituito dal seguente:
"Art. 5 - (Cabina di regia nazionale e cabine di regia
regionali).-‰á1 1. La Cabina di regia nazionale di cui
all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.
341, come modificato dall'articolo 8 del presente decreto
legislativo, opera alle dipendenze del Ministro ed è
organizzata ai sensi del presente articolo.
2. Il Ministro provvede a definire, con proprio
decreto, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dei
lavori pubblici, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e delle politiche agricole e forestali,
sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento del turismo, e previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, la composizione
della Cabina di regia nazionale di cui fanno parte funzionari
dell'amministrazione centrale, un rappresentante designato
dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano e quattro esperti, anche
estranei all'amministrazione statale.
3. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 sono
nominati i rappresentanti allo scopo designati dalle parti
sociali, interessate all'attuazione degli interventi di
competenza della Cabina di regia nazionale, nonché le modalità
organizzative e procedurali, con particolare riguardo alla
interazione con le attività delle strutture nazionali e con le
attività delle cabine di regia regionali istituite dalle
regioni.
4. La Cabina di regia nazionale ha, tra l'altro, il
compito di:
a) emanare linee di indirizzo operativo per le
cabine di regia regionali per la piena utilizzazione dei fondi
comunitari e di tutte le risorse destinate allo sviluppo delle
aree depresse, nonché procedere alle verifiche e controlli dei
tempi di attuazione dei programmi;
b) coordinare, ai fini di cui alla lettera
a), le linee e gli indirizzi politici e programmatici
tra le amministrazioni centrali, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
c) verificare l'attuazione degli obiettivi fissati
da ciascuna cabina di regia regionale per il proprio
territorio, in modo da assicurare un continuo monitoraggio sul
corretto e tempestivo utilizzo di tutte le risorse regionali,
nazionali e dell'Unione europea;
d) sostituire, in caso di ritardi superiori ai
dodici mesi, nel coordinamento di singoli interventi o
dell'intero programma regionale, la cabina di regia regionale
inadempiente;
e) proporre al Ministro iniziative amministrative
ovvero legislative o regolamentari necessarie per la
tempestiva realizzazione dei diversi interventi e per
accelerare le relative procedure;
f) segnalare al Ministro questioni di particolare
rilevanza che coinvolgono più amministrazioni, affinché il
Ministro stesso, su delega del Presidente del Consiglio dei
ministri, convochi una apposita conferenza di servizi per la
soluzione di tali questioni.
5. Nei casi previsti dalla lettera d) del
comma 4, la Cabina di regia nazionale può costituire, nel
proprio seno, un comitato operativo integrato con soggetti
pubblici e privati interessati alla realizzazione del
programma regionale o dell'intervento per il quale è avvenuta
l'azione surrogatoria.
6. La Cabina di regia nazionale si avvale di enti ed
istituti di studi e di ricerca e di società di servizi secondo
la normativa vigente. La Cabina di regia nazionale può anche
ricorrere a consulenti per studi e ricerche su specifiche
materie. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con
decreto del Ministro che ne fissa anche il compenso.
7. Il Ministro, di concerto con i Ministri di cui al
comma 2 e previo parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, emana, con proprio decreto, il
regolamento per definire la composizione, il ruolo, le
funzioni e le competenze delle cabine di regia regionali al
fine di costituire in sede regionale un centro unitario di
riferimento in ordine all'avvio di efficaci politiche di
utilizzo dei fondi dell'Unione europea. In particolare, la
cabina di regia regionale, la cui composizione di base può
essere integrata dalla legislazione regionale, deve:
a) svolgere il ruolo di propulsione, coordinamento
e verifica in ordine ai tempi di attuazione degli interventi
cofinanziati dall'Unione europea;
b) elaborare un piano con cui definire, tenendo
conto delle indicazioni della Cabina di regia nazionale, gli
indirizzi strategici, finalizzati allo sviluppo economico,
alla realizzazione dei progetti cofinanziati, alla interazione
tra i vari settori della pubblica amministrazione ed i
soggetti privati interessati alla realizzazione dei progetti
ricadenti nel territorio di competenza.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo si provvede con l'importo di lire 2 miliardi annue a
decorrere dal 2001 a carico delle risorse del Fondo di cui
all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96, e successive modificazioni. Il Ministro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio".
2. I decreti di cui ai commi 2 e 7 dell'articolo 5 del
decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo, devono essere emanati entro
due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 341, è abrogato.