XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 595




        Onorevoli Colleghi! - E' necessario che venga garantita alla legge di riforma sul contenzioso tributario un'adeguata copertura non solo finanziaria, ma anche amministrativa senza le quali qualunque riforma non può che essere destinata al fallimento. Lo stato giuridico dei componenti delle commissioni tributarie, definito nel contesto della legge delega ed attuato dal legislatore delegato con il decreto legislativo n. 545 del 1992, non può ragionevolmente rimanere disgiunto dal trattamento economico fissato nell'articolo 13 del citato decreto legislativo rimasto a tutt'oggi indefinito malgrado il tempo inutilmente decorso dalla data di insediamento dei nuovi giudici della giurisdizione tributaria, che ormai risale al 1^ aprile 1996.
        Gli elementi retributivi enunciati nella previsione normativa dell'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992 indicano:

                a) un compenso fisse mensile;

                b) un compenso aggiuntivo per ogni sentenza emessa e depositata, nonché il rimborso spese per i non residenti nella sede dell'organo giudicante.

        Essendo questi elementi retributivi previsti normativamente, la determinazione del quantum deve avere parametri di riferimento la cui congruità deve essere rapportata a criteri di unifomità come quelli indicati dal legislatore nella norma: vale a dire che debbono tenere conto delle funzioni e dell'apporto di attività di ciascun giudice e per quanto non espressamente previsto si deve aggiungere, secondo il dettato dell'articolo 36 della Costituzione, che il diritto alla retribuzione deve essere commisurato proporzionalmente alla quantità e qualità del lavoro e deve assicurare un'esistenza libera e dignitosa, nonché al carattere professionale della funzione, come già riconosciuto in altri ambiti giurisdizionali, ai sensi della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
        Nel pluralismo giurisdizionale si inserisce a pieno titolo la giurisdizione tributaria, che trova la sua consacrazione al pari delle altre. Ne consegue, alla luce del divario che distingue e separa le varie giurisdizioni, lo scostamento tra quella tributaria e le altre giurisdizioni. Si può individuare l'elemento che differenzia i rispettivi ambiti giurisdizionali per la qualificazione della natura del rapporto e delle prestazioni, rispettivamente rese in regime di collaborazione coordinata e continuativa, tipico delle prestazioni di lavoro autonomo dei giudici tributari, e di lavoro dipendente, che caratterizza lo status giuridico ed economico dei magistrati togati.
        Pertanto, tra i parametri di riferimento che concorrono a determinare gli elementi retributivi ascrivibili alle funzioni dei giudici speciali della giurisdizione tributaria, ai fini del trattamento economico di questi, si deve tenere conto, tra l'altro, anche del decoro professionale che la funzione implica, valutabile comparativamente secondo la peculiarità del rapporto che caratterizza le varie giurisdizioni.




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