XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 595
Onorevoli Colleghi! - E' necessario che venga garantita
alla legge di riforma sul contenzioso tributario un'adeguata
copertura non solo finanziaria, ma anche amministrativa senza
le quali qualunque riforma non può che essere destinata al
fallimento. Lo stato giuridico dei componenti delle
commissioni tributarie, definito nel contesto della legge
delega ed attuato dal legislatore delegato con il decreto
legislativo n. 545 del 1992, non può ragionevolmente rimanere
disgiunto dal trattamento economico fissato nell'articolo 13
del citato decreto legislativo rimasto a tutt'oggi indefinito
malgrado il tempo inutilmente decorso dalla data di
insediamento dei nuovi giudici della giurisdizione tributaria,
che ormai risale al 1^ aprile 1996.
Gli elementi retributivi enunciati nella previsione
normativa dell'articolo 13 del citato decreto legislativo n.
545 del 1992 indicano:
a) un compenso fisse mensile;
b) un compenso aggiuntivo per ogni sentenza emessa
e depositata, nonché il rimborso spese per i non residenti
nella sede dell'organo giudicante.
Essendo questi elementi retributivi previsti
normativamente, la determinazione del quantum deve avere
parametri di riferimento la cui congruità deve essere
rapportata a criteri di unifomità come quelli indicati dal
legislatore nella norma: vale a dire che debbono tenere conto
delle funzioni e dell'apporto di attività di ciascun giudice e
per quanto non espressamente previsto si deve aggiungere,
secondo il dettato dell'articolo 36 della Costituzione, che il
diritto alla retribuzione deve essere commisurato
proporzionalmente alla quantità e qualità del lavoro e deve
assicurare un'esistenza libera e dignitosa, nonché al
carattere professionale della funzione, come già riconosciuto
in altri ambiti giurisdizionali, ai sensi della legge 19
febbraio 1981, n. 27.
Nel pluralismo giurisdizionale si inserisce a pieno titolo
la giurisdizione tributaria, che trova la sua consacrazione al
pari delle altre. Ne consegue, alla luce del divario che
distingue e separa le varie giurisdizioni, lo scostamento tra
quella tributaria e le altre giurisdizioni. Si può individuare
l'elemento che differenzia i rispettivi ambiti giurisdizionali
per la qualificazione della natura del rapporto e delle
prestazioni, rispettivamente rese in regime di collaborazione
coordinata e continuativa, tipico delle prestazioni di lavoro
autonomo dei giudici tributari, e di lavoro dipendente, che
caratterizza lo status giuridico ed economico dei
magistrati togati.
Pertanto, tra i parametri di riferimento che concorrono a
determinare gli elementi retributivi ascrivibili alle funzioni
dei giudici speciali della giurisdizione tributaria, ai fini
del trattamento economico di questi, si deve tenere conto, tra
l'altro, anche del decoro professionale che la funzione
implica, valutabile comparativamente secondo la peculiarità
del rapporto che caratterizza le varie giurisdizioni.