XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 595
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, il Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, è tenuto ad
osservare anche le disposizioni di cui all'articolo 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27, in materia di indennità
speciale.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è inserito il
seguente:
"2-bis. Ai compensi determinati ai sensi del comma 2
è aggiunta la speciale indennità prevista dall'articolo 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27".