XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 595




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è tenuto ad osservare anche le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, in materia di indennità speciale.
        2. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è inserito il seguente:

        "2-bis. Ai compensi determinati ai sensi del comma 2 è aggiunta la speciale indennità prevista dall'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27".



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