XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 592




        Onorevoli Colleghi! - Ormai da tempo assistiamo impotenti al drammatico fenomeno delle "stragi del sabato sera", al moltiplicarsi degli incidenti mortali che colpiscono i giovani che escono dalle discoteche e dalle sale da ballo a tardissima ora.
        Qualche giornale ha definito questi avvenimenti giustamente come "l'ecatombe del sabato sera", e, nonostante alcune campagne di stampa che sensibilizzano alla prudenza, gli incidenti e le morti non accennano a diminuire, con danni e lutti di gravità eccezionale. In Italia, gli incidenti stradali sono la prima causa di mortalità giovanile!
        La Federazione europea delle vittime della strada ha condotto una inchiesta in tutta Europa attraverso 10 mila questionari distribuiti a famiglie che hanno perso un figlio o un parente stretto o che hanno avuto un congiunto ferito gravemente.
        L'impatto psicologico per le famiglie è drammatico: il 91 per cento non riesce più a godersi la vita, il 70 per cento non riesce più a guidare; sono sempre più numerosi separazioni e divorzi. Il 50 per cento dei sopravvissuti a gravi incidenti presenta danni cerebrali e nei primi tre anni, il 78 per cento la perdita della memoria, il 72 per cento ha difficoltà nello svolgere i lavori quotidiani ed il 50 per cento problemi di linguaggio.
        In Europa abbiamo il primato di essere il fanalino di coda in materia di prevenzione verso chi causa incidenti.
        Oltre che in termini umani, quindi, il costo sociale di questi incidenti sta diventando tragico e il Parlamento non può sottrarsi alla necessità di cercare una soluzione che aiuti a prevenire, o almeno a contenere, il fenomeno delle stragi del sabato sera.
        Il non intervenire in tale senso sarebbe una omissione gravissima da parte delle istituzioni.
        L'iter seguito nella elaborazione della presente proposta di legge è stato quello di analizzare le cause principali degli incidenti.
        Una ricerca scientifica condotta dall'università di Tor Vergata, in collaborazione con le università di Genova e di New York, ha provato come la musica assordante della discoteca produca una situazione molto simile all'epilessia, in quanto il cervello entra in risonanza, e lo stimolo stroboscopico ed i rumori contribuiscono a danneggiarlo, provocando dopo soli cinque minuti di esposizione al rumore tachicardia, sudorazione ed affanno. Di pari passo, aumenta il rischio di incidenti stradali. In primo luogo, quindi, occorre limitare una prolungata esposizione al rumore. A questo proposito è necessario agire tempestivamente per anticipare l'orario di chiusura delle discoteche. E' innegabile che l'apertura di questi locali fino all'alba sta introducendo l'abitudine da parte dei giovani di entrare nelle discoteche dopo la mezzanotte e di uscirne all'alba, in condizioni psicofisiche notevolmente debilitate, con la tendenza ad assopirsi e, comunque, con una sensibile diminuzione dei riflessi che favorisce gli incidenti stradali.
        La motivazione del ricorso alla legge per regolare l'orario massimo di apertura dei locali risiede nell'esigenza di avere un limite omogeneo per tutto il Paese, evitando diversificazioni pericolose per la concorrenza tra gli operatori del settore ed il fenomeno della peregrinazione alla ricerca dei locali aperti, magari anche in altre regioni.
        Altra causa frequente degli incidenti è l'elevato ricorso a bevande alcoliche e superalcoliche distribuite nelle sale da ballo, che è oggetto di intervento normativo da parte della presente proposta di legge.
        Fatte le dovute premesse, veniamo ad una lettura dell'articolato.
        L'articolo 1 fissa il limite massimo di chiusura degli esercizi alle ore 2,30 antimeridiane. Impone, altresì, il divieto dell'utilizzo a qualsiasi titolo dei locali prima delle ore 9,00 antimeridiane per evitare le cosiddette "afternight" o "afterhour", causa di situazioni devastanti per la psiche ed il fisico di giovani che non dormono tutta la notte e vanno alla ricerca di locali che effettuano orari mattutini.
        L'articolo 2 prevede deroghe consentite solo in casi eccezionali.
        Nell'articolo 3 sono indicate le sanzioni per l'inosservanza dei limiti di orario, fino alla revoca della licenza, in caso di recidiva. In particolare la sanzione della chiusura dell'esercizio dovrebbe rappresentare un forte deterrente, visto che le sole sanzioni pecuniarie potrebbero divenire un fatto di monetizzazione sistematica dell'illecito, in forza degli incassi rilevanti.
        L'articolo 4 impone il divieto della vendita di bevande superalcoliche, con sanzioni, in caso di inosservanza, analoghe a quelle previste dall'articolo 3.
        L'articolo 5 contiene le norme relative all'esposizione al rumore, per la cui determinazione si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 1999, n. 215.
        L'articolo 6 prevede che, decorso un mese dalla data di entrata in vigore della legge, il Presidente del Consiglio dei ministri avvii una campagna di prevenzione e di sensibilizzazione rivolta ai giovani.
        L'articolo 7 traccia le direttive per rendere effettiva un'attività di vigilanza.
        L'articolo 8, infine, nel richiamare l'articolo 117 della Costituzione, stabilisce che le norme della legge costituiscono princìpi fondamentali della legislazione statale in materia.
        La presente proposta di legge non intende assolutamente limitare il libero dispiegarsi delle attività dei giovani, non vuole essere punitiva; si propone solo di dare un effettivo contributo alla corretta convivenza, alla prevenzione di incidenti, molte volte purtroppo mortali, e ad un utilizzo del tempo libero che non comprometta in modo devastante le energie psicofisiche dei giovani. Essa è anche una risposta alle ansie della maggior parte dei genitori che aspettano da tempo un segnale forte delle istituzioni. Gli stessi giovani, alla fine, comprenderanno che la normativa proposta è a tutela esclusiva dei loro interessi.




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