XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 592
Onorevoli Colleghi! - Ormai da tempo assistiamo
impotenti al drammatico fenomeno delle "stragi del sabato
sera", al moltiplicarsi degli incidenti mortali che colpiscono
i giovani che escono dalle discoteche e dalle sale da ballo a
tardissima ora.
Qualche giornale ha definito questi avvenimenti
giustamente come "l'ecatombe del sabato sera", e, nonostante
alcune campagne di stampa che sensibilizzano alla prudenza,
gli incidenti e le morti non accennano a diminuire, con danni
e lutti di gravità eccezionale. In Italia, gli incidenti
stradali sono la prima causa di mortalità giovanile!
La Federazione europea delle vittime della strada ha
condotto una inchiesta in tutta Europa attraverso 10 mila
questionari distribuiti a famiglie che hanno perso un figlio o
un parente stretto o che hanno avuto un congiunto ferito
gravemente.
L'impatto psicologico per le famiglie è drammatico: il 91
per cento non riesce più a godersi la vita, il 70 per cento
non riesce più a guidare; sono sempre più numerosi separazioni
e divorzi. Il 50 per cento dei sopravvissuti a gravi incidenti
presenta danni cerebrali e nei primi tre anni, il 78 per cento
la perdita della memoria, il 72 per cento ha difficoltà nello
svolgere i lavori quotidiani ed il 50 per cento problemi di
linguaggio.
In Europa abbiamo il primato di essere il fanalino di coda
in materia di prevenzione verso chi causa incidenti.
Oltre che in termini umani, quindi, il costo sociale di
questi incidenti sta diventando tragico e il Parlamento non
può sottrarsi alla necessità di cercare una soluzione che
aiuti a prevenire, o almeno a contenere, il fenomeno delle
stragi del sabato sera.
Il non intervenire in tale senso sarebbe una omissione
gravissima da parte delle istituzioni.
L'iter seguito nella elaborazione della presente
proposta di legge è stato quello di analizzare le cause
principali degli incidenti.
Una ricerca scientifica condotta dall'università di Tor
Vergata, in collaborazione con le università di Genova e di
New York, ha provato come la musica assordante della discoteca
produca una situazione molto simile all'epilessia, in quanto
il cervello entra in risonanza, e lo stimolo stroboscopico ed
i rumori contribuiscono a danneggiarlo, provocando dopo soli
cinque minuti di esposizione al rumore tachicardia,
sudorazione ed affanno. Di pari passo, aumenta il rischio di
incidenti stradali. In primo luogo, quindi, occorre limitare
una prolungata esposizione al rumore. A questo proposito è
necessario agire tempestivamente per anticipare l'orario di
chiusura delle discoteche. E' innegabile che l'apertura di
questi locali fino all'alba sta introducendo l'abitudine da
parte dei giovani di entrare nelle discoteche dopo la
mezzanotte e di uscirne all'alba, in condizioni psicofisiche
notevolmente debilitate, con la tendenza ad assopirsi e,
comunque, con una sensibile diminuzione dei riflessi che
favorisce gli incidenti stradali.
La motivazione del ricorso alla legge per regolare
l'orario massimo di apertura dei locali risiede nell'esigenza
di avere un limite omogeneo per tutto il Paese, evitando
diversificazioni pericolose per la concorrenza tra gli
operatori del settore ed il fenomeno della peregrinazione alla
ricerca dei locali aperti, magari anche in altre regioni.
Altra causa frequente degli incidenti è l'elevato ricorso
a bevande alcoliche e superalcoliche distribuite nelle sale da
ballo, che è oggetto di intervento normativo da parte della
presente proposta di legge.
Fatte le dovute premesse, veniamo ad una lettura
dell'articolato.
L'articolo 1 fissa il limite massimo di chiusura degli
esercizi alle ore 2,30 antimeridiane. Impone, altresì, il
divieto dell'utilizzo a qualsiasi titolo dei locali prima
delle ore 9,00 antimeridiane per evitare le cosiddette
"afternight" o "afterhour", causa di situazioni
devastanti per la psiche ed il fisico di giovani che non
dormono tutta la notte e vanno alla ricerca di locali che
effettuano orari mattutini.
L'articolo 2 prevede deroghe consentite solo in casi
eccezionali.
Nell'articolo 3 sono indicate le sanzioni per
l'inosservanza dei limiti di orario, fino alla revoca della
licenza, in caso di recidiva. In particolare la sanzione della
chiusura dell'esercizio dovrebbe rappresentare un forte
deterrente, visto che le sole sanzioni pecuniarie potrebbero
divenire un fatto di monetizzazione sistematica dell'illecito,
in forza degli incassi rilevanti.
L'articolo 4 impone il divieto della vendita di bevande
superalcoliche, con sanzioni, in caso di inosservanza,
analoghe a quelle previste dall'articolo 3.
L'articolo 5 contiene le norme relative all'esposizione al
rumore, per la cui determinazione si applicano le disposizioni
del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 16 aprile 1999, n. 215.
L'articolo 6 prevede che, decorso un mese dalla data di
entrata in vigore della legge, il Presidente del Consiglio dei
ministri avvii una campagna di prevenzione e di
sensibilizzazione rivolta ai giovani.
L'articolo 7 traccia le direttive per rendere effettiva
un'attività di vigilanza.
L'articolo 8, infine, nel richiamare l'articolo 117 della
Costituzione, stabilisce che le norme della legge
costituiscono princìpi fondamentali della legislazione statale
in materia.
La presente proposta di legge non intende assolutamente
limitare il libero dispiegarsi delle attività dei giovani, non
vuole essere punitiva; si propone solo di dare un effettivo
contributo alla corretta convivenza, alla prevenzione di
incidenti, molte volte purtroppo mortali, e ad un utilizzo del
tempo libero che non comprometta in modo devastante le energie
psicofisiche dei giovani. Essa è anche una risposta alle ansie
della maggior parte dei genitori che aspettano da tempo un
segnale forte delle istituzioni. Gli stessi giovani, alla
fine, comprenderanno che la normativa proposta è a tutela
esclusiva dei loro interessi.