XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 592
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Orari di chiusura).
1. L'orario di chiusura delle sale da ballo, delle
discoteche e dei locali notturni è fissato alle ore 2,30
antimeridiane.
2. Negli esercizi di cui al comma 1 non può essere svolta,
in ogni caso, la relativa attività dall'ora di chiusura sino
alle ore 9,00 antimeridiane.
Art. 2.
(Deroghe).
1. In occasione di particolari festività, escluse quelle
domenicali, i sindaci possono autorizzare protrazioni
dell'orario di chiusura degli esercizi di cui all'articolo 1
in deroga a quanto stabilito dal medesimo articolo.
2. I sindaci possono altresì autorizzare per esigenze
turistiche la protrazione di un'ora dell'orario di chiusura
previsto al comma 1 dell'articolo 1 nel periodo dal 1^ luglio
al 31 agosto e dal 20 dicembre all'8 gennaio.
Art. 3.
(Sanzioni).
1. In caso di inosservanza degli orari di chiusura
previsti dall'articolo 1, il sindaco dispone la chiusura del
locale da un minimo di sette giorni ad un massimo di due mesi.
In caso di recidiva il sindaco revoca la licenza.
Art. 4.
(Vendita bevande superalcoliche).
1. Negli esercizi di cui al comma 1 dell'articolo 1 sono
vietati la vendita ed il consumo di bevande superalcoliche.
2. Ai gestori che contravvengano alla disposizione di cui
al comma 1 del presente articolo, si applicano le sanzioni di
cui all'articolo 3, salvo che il fatto costituisca reato.
Art. 5.
(Esposizione al rumore).
1. Ai fini della rilevazione dell'inquinamento acustico
negli esercizi di cui all'articolo 1 e della relativa analisi
dei livelli di esposizione al rumore, la determinazione dei
requisiti acustici delle sorgenti sonore è effettuata ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 16 aprile 1999, n. 215.
Art. 6.
(Prevenzione e sensibilizzazione).
1. Decorso un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro della sanità, avvia una campagna di
prevenzione e di sensibilizzazione attraverso gli organi di
informazione, con proposizione di immagini e modelli
comportamentali atti alla salvaguardia della dignità della
persona e del valore della vita.
Art. 7.
(Attività di vigilanza).
1. Il sindaco, di intesa con il prefetto e con il questore
competenti, definisce le modalità per una vigilanza costante
sul rispetto della normativa prevista dalla presente legge.
Art. 8.
(Norma finale).
1. Le disposizioni della presente legge costituiscono
princìpi fondamentali della legislazione statale, ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione.