XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 592




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Orari di chiusura).

        1. L'orario di chiusura delle sale da ballo, delle discoteche e dei locali notturni è fissato alle ore 2,30 antimeridiane.
        2. Negli esercizi di cui al comma 1 non può essere svolta, in ogni caso, la relativa attività dall'ora di chiusura sino alle ore 9,00 antimeridiane.


Art. 2.

(Deroghe).

        1. In occasione di particolari festività, escluse quelle domenicali, i sindaci possono autorizzare protrazioni dell'orario di chiusura degli esercizi di cui all'articolo 1 in deroga a quanto stabilito dal medesimo articolo.
        2. I sindaci possono altresì autorizzare per esigenze turistiche la protrazione di un'ora dell'orario di chiusura previsto al comma 1 dell'articolo 1 nel periodo dal 1^ luglio al 31 agosto e dal 20 dicembre all'8 gennaio.


Art. 3.

(Sanzioni).

        1. In caso di inosservanza degli orari di chiusura previsti dall'articolo 1, il sindaco dispone la chiusura del locale da un minimo di sette giorni ad un massimo di due mesi. In caso di recidiva il sindaco revoca la licenza.

Art. 4.

(Vendita bevande superalcoliche).

        1. Negli esercizi di cui al comma 1 dell'articolo 1 sono vietati la vendita ed il consumo di bevande superalcoliche.
        2. Ai gestori che contravvengano alla disposizione di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 3, salvo che il fatto costituisca reato.


Art. 5.

(Esposizione al rumore).

        1. Ai fini della rilevazione dell'inquinamento acustico negli esercizi di cui all'articolo 1 e della relativa analisi dei livelli di esposizione al rumore, la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore è effettuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 1999, n. 215.


Art. 6.

(Prevenzione e sensibilizzazione).

        1. Decorso un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della sanità, avvia una campagna di prevenzione e di sensibilizzazione attraverso gli organi di informazione, con proposizione di immagini e modelli comportamentali atti alla salvaguardia della dignità della persona e del valore della vita.


Art. 7.

(Attività di vigilanza).

        1. Il sindaco, di intesa con il prefetto e con il questore competenti, definisce le modalità per una vigilanza costante sul rispetto della normativa prevista dalla presente legge.

Art. 8.

(Norma finale).

        1. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali della legislazione statale, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.



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