XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 589




        Onorevoli Colleghi! - Dopo oltre dieci anni dalla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, non si può affermare, senza incontrare un diffuso dissenso, che il nuovo codice abbia contribuito a far superare l'allarmante crisi che da tanto tempo caratterizza la giustizia italiana.
        A parte le più volte denunciate carenze di struttura e di organico, l'impressionante aumento delle pendenze e dei processi nella fase del giudizio, con la conseguente impossibilità di definirli se non con il ricorso a provvedimenti di clemenza o per il maturare della prescrizione, è determinato in gran parte da incomprensibili scelte normative, che mal si conciliano con la ratio del codice, imponendo decisioni che sortiscono risultati diametralmente opposti a quelli individuati dai relatori come gli obiettivi da raggiungere.
        Basterà in proposito rilevare che nelle previsioni, per assicurare un perfetto equilibrio tra gli organi giudiziari ed una conseguente efficienza, la fase del giudizio non avrebbe dovuto essere caricata da più del 15 per cento delle notizie di reato iscritte nell'apposito registro. Invece, i dati statistici di questi anni segnalano che perviene una percentuale di processi di gran lunga maggiore, che in alcuni distretti supera, addirittura, il 90 per cento.
        E' agevole a questo punto comprendere perché non si celebrano i processi; ma è ancor più agevole capire come sia divenuto improbo il lavoro degli organi giudicanti, e particolarmente, quello del tribunale, che oltre ad avere un carico di lavoro obiettivamente insostenibile è chiamato a svolgere la più delicata delle funzioni in ogni processo: l'acquisizione (praticamente ex novo) della prova.
        Già in relazione a questa funzione i giudici del tribunale, nonostante un riconosciuto spirito di abnegazione, non riescono a smaltire più di un quarto del carico di lavoro.
        Se, poi, si considera che il codice di rito attribuisce al tribunale anche la funzione di decidere in sede di riesame e di appello sulle misure cautelari e reali, si riesce a comprendere che in siffatto frenetico contesto, caratterizzato dall'assillo di brevi termini e dall'estrema delicatezza della materia, è ben difficile pretendere che le decisioni non siano frettolose e che siano il frutto di una approfondita disamina degli atti, a volte costituiti da migliaia di pagine.
        Gli argomenti su esposti sarebbero di per sé sufficienti per giustificare la presente proposta di legge.
        Tuttavia vi sono non meno probanti rilievi che dovrebbero indurre a ritenere quanto mai opportuno lo spostamento della competenza a decidere in tema di riesame e di appello delle misure cautelari personali e reali dal tribunale alla corte di appello.
        Ed infatti, a parte la rassicurante serenità e l'obiettivo distacco, la corte di appello è gravata da un minor carico di processi ed, inoltre, è sganciata dall'onere della laboriosità e complessità dell'acquisizione probatoria.
        La proposta innovazione, inoltre, assi-curerebbe, naturalmente nei limiti del possibile, una maggiore uniformità di indirizzo giurisprudenziale.
        Ma vi è di più: lo spostamento della competenza sortirebbe altri positivi effetti:

            scongiurerebbe il verificarsi di casi di incompatibilità, destinati a bloccare iter processuali, a volte in fase avanzata, ed eviterebbe, nel contempo, evidenti difficoltà al tribunale nella costituzione dei collegi.

            eviterebbe la insostenibile anomalia in atto, per cui un organo giudiziario di grado inferiore (nel caso di specie il tribunale per il riesame) sia chiamato a decidere in sede di appello sui gravami proposti avverso i provvedimenti in tema di libertà personale, emessi da un giudice di grado superiore (nel caso si specie la corte di appello);

            eliminerebbe l'ulteriore anomalia, per la quale, in sede di appello avverso provvedimenti "de libertate" emessi dal tribunale, sia chiamato a decidere un giudice di pari grado.
        In forza di tali rilievi, la proposta di legge prevede le seguenti modifiche:

            a) il comma 7 dell'articolo 309 del codice di procedura penale viene così riformulato: "Sulla richiesta di riesame decide la corte di appello, nel cui distretto ha sede l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza";

            b) al comma 4 dello stesso articolo, le parole: "del tribunale indicato", sono sostituite dalle seguenti: "la corte di appello indicata";

            c) ai commi 2 e 3 dell'articolo 310, la parola: "tribunale" è sostituita dalle seguenti: "corte di appello", nella parte in cui viene esplicitamente indicata l'autorità giudiziaria competente.

        Seguendo gli stessi criteri va modificato l'articolo 324 che regola il rito per il riesame delle misure reali.




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