XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 589
Onorevoli Colleghi! - Dopo oltre dieci anni dalla data
di entrata in vigore del codice di procedura penale, non si
può affermare, senza incontrare un diffuso dissenso, che il
nuovo codice abbia contribuito a far superare l'allarmante
crisi che da tanto tempo caratterizza la giustizia
italiana.
A parte le più volte denunciate carenze di struttura e di
organico, l'impressionante aumento delle pendenze e dei
processi nella fase del giudizio, con la conseguente
impossibilità di definirli se non con il ricorso a
provvedimenti di clemenza o per il maturare della
prescrizione, è determinato in gran parte da incomprensibili
scelte normative, che mal si conciliano con la ratio del
codice, imponendo decisioni che sortiscono risultati
diametralmente opposti a quelli individuati dai relatori come
gli obiettivi da raggiungere.
Basterà in proposito rilevare che nelle previsioni, per
assicurare un perfetto equilibrio tra gli organi giudiziari ed
una conseguente efficienza, la fase del giudizio non avrebbe
dovuto essere caricata da più del 15 per cento delle notizie
di reato iscritte nell'apposito registro. Invece, i dati
statistici di questi anni segnalano che perviene una
percentuale di processi di gran lunga maggiore, che in alcuni
distretti supera, addirittura, il 90 per cento.
E' agevole a questo punto comprendere perché non si
celebrano i processi; ma è ancor più agevole capire come sia
divenuto improbo il lavoro degli organi giudicanti, e
particolarmente, quello del tribunale, che oltre ad avere un
carico di lavoro obiettivamente insostenibile è chiamato a
svolgere la più delicata delle funzioni in ogni processo:
l'acquisizione (praticamente ex novo) della prova.
Già in relazione a questa funzione i giudici del
tribunale, nonostante un riconosciuto spirito di abnegazione,
non riescono a smaltire più di un quarto del carico di
lavoro.
Se, poi, si considera che il codice di rito attribuisce al
tribunale anche la funzione di decidere in sede di riesame e
di appello sulle misure cautelari e reali, si riesce a
comprendere che in siffatto frenetico contesto, caratterizzato
dall'assillo di brevi termini e dall'estrema delicatezza della
materia, è ben difficile pretendere che le decisioni non siano
frettolose e che siano il frutto di una approfondita disamina
degli atti, a volte costituiti da migliaia di pagine.
Gli argomenti su esposti sarebbero di per sé sufficienti
per giustificare la presente proposta di legge.
Tuttavia vi sono non meno probanti rilievi che dovrebbero
indurre a ritenere quanto mai opportuno lo spostamento della
competenza a decidere in tema di riesame e di appello delle
misure cautelari personali e reali dal tribunale alla corte di
appello.
Ed infatti, a parte la rassicurante serenità e l'obiettivo
distacco, la corte di appello è gravata da un minor carico di
processi ed, inoltre, è sganciata dall'onere della laboriosità
e complessità dell'acquisizione probatoria.
La proposta innovazione, inoltre, assi-curerebbe,
naturalmente nei limiti del possibile, una maggiore uniformità
di indirizzo giurisprudenziale.
Ma vi è di più: lo spostamento della competenza sortirebbe
altri positivi effetti:
scongiurerebbe il verificarsi di casi di
incompatibilità, destinati a bloccare iter processuali,
a volte in fase avanzata, ed eviterebbe, nel contempo,
evidenti difficoltà al tribunale nella costituzione dei
collegi.
eviterebbe la insostenibile anomalia in atto, per cui un
organo giudiziario di grado inferiore (nel caso di specie il
tribunale per il riesame) sia chiamato a decidere in sede di
appello sui gravami proposti avverso i provvedimenti in tema
di libertà personale, emessi da un giudice di grado superiore
(nel caso si specie la corte di appello);
eliminerebbe l'ulteriore anomalia, per la quale, in sede
di appello avverso provvedimenti "de libertate" emessi
dal tribunale, sia chiamato a decidere un giudice di pari
grado.
In forza di tali rilievi, la proposta di legge prevede le
seguenti modifiche:
a) il comma 7 dell'articolo 309 del codice di
procedura penale viene così riformulato: "Sulla richiesta di
riesame decide la corte di appello, nel cui distretto ha sede
l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza";
b) al comma 4 dello stesso articolo, le parole:
"del tribunale indicato", sono sostituite dalle seguenti: "la
corte di appello indicata";
c) ai commi 2 e 3 dell'articolo 310, la parola:
"tribunale" è sostituita dalle seguenti: "corte di appello",
nella parte in cui viene esplicitamente indicata l'autorità
giudiziaria competente.
Seguendo gli stessi criteri va modificato l'articolo 324
che regola il rito per il riesame delle misure reali.