XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 589
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 309 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Sulla richiesta di riesame decide la corte di
appello, nel cui distretto ha sede l'ufficio del giudice che
ha emesso l'ordinanza";
b) al comma 4, le parole: "del tribunale indicato"
sono sostituite dalle seguenti: "della corte di appello
indicata".
Art. 2.
1. All'articolo 310 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, le parole: "al
tribunale" sono sostituite dalle seguenti: "alla corte di
appello";
b) al comma 2, quinto periodo, le parole: "il
tribunale" sono sostituite dalle seguenti: "la corte di
appello".
c) al comma 3, le parole: "il tribunale" sono
sostituite dalle seguenti: "la corte di appello".
Art. 3.
1. All'articolo 324 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "del tribunale" sono
sostituite dalle seguenti: "della corte di appello";
b) al comma 3, le parole: "al tribunale" sono
sostituite dalle seguenti: "alla corte di appello";
c) al comma 5, le parole: "il tribunale del
capoluogo di provincia nella quale" sono sostituite dalle
seguenti: "la corte di appello nel cui distretto";
d) al comma 6, le parole: "al tribunale" sono
sostituite dalle seguenti: "alla corte di appello".