XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 589




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 309 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

            "7. Sulla richiesta di riesame decide la corte di appello, nel cui distretto ha sede l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza";

            b) al comma 4, le parole: "del tribunale indicato" sono sostituite dalle seguenti: "della corte di appello indicata".


Art. 2.

        1. All'articolo 310 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, secondo periodo, le parole: "al tribunale" sono sostituite dalle seguenti: "alla corte di appello";

            b) al comma 2, quinto periodo, le parole: "il tribunale" sono sostituite dalle seguenti: "la corte di appello".

            c) al comma 3, le parole: "il tribunale" sono sostituite dalle seguenti: "la corte di appello".


Art. 3.

        1. All'articolo 324 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: "del tribunale" sono sostituite dalle seguenti: "della corte di appello";
            b) al comma 3, le parole: "al tribunale" sono sostituite dalle seguenti: "alla corte di appello";

            c) al comma 5, le parole: "il tribunale del capoluogo di provincia nella quale" sono sostituite dalle seguenti: "la corte di appello nel cui distretto";

            d) al comma 6, le parole: "al tribunale" sono sostituite dalle seguenti: "alla corte di appello".



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