XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 587




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha lo scopo di tutelare e valorizzare la canzone napoletana attraverso l'istituzione di un ente denominato "Ente internazionale per la tutela della canzone napoletana nella tradizione". Tale Ente non vuole perseguire fini di lucro e si propone di divulgare la cultura della canzone napoletana, nella convinzione che quest'ultima sia uno strumento prezioso ed efficace per la salvaguardia del patrimonio culturale regionale e nazionale, di cui la cultura partenopea rappresenta una imprescindibile espressione. Incoraggiare e sostenere la tradizione popolare partenopea ha, quindi, come consequenziale corollario quello di divulgare e rivalutare la cultura italiana in una delle sue svariate forme.
        L'Ente internazionale per la tutela della canzone napoletana nella tradizione dovrebbe operare anche all'estero, in modo da stabilire stretti legami con gli italiani che vi risiedono. Infatti, riteniamo che i nostri connazionali siano sempre desiderosi di riscoprire antiche tradizioni italiane e di avere conoscenza della cultura nazionale contemporanea. E' innegabile, inoltre, il successo che la canzone partenopea del passato e del presente riscuote presso gli stranieri amanti delle manifestazioni artistiche italiane.
        L'attività dell'Ente, svolta in una logica di ricerca di partner e di scambio con gli altri Stati membri dell'Unione europea, potrebbe rappresentare un valido contributo al processo di integrazione culturale europea, consentendo a tutti i cittadini europei di accedere e partecipare alla cultura ed alle arti degli Stati membri.
        E' importante, infatti, preservare e valorizzare la diversità culturale e le espressioni nazionali e regionali dei popoli europei.
        L'articolo 1 della proposta di legge prevede i limiti della delega al Governo.
        L'articolo 2 elenca gli organi dell'Ente e delinea i princìpi e i criteri direttivi per la loro formazione ed il loro funzionamento, sia sotto il profilo del personale sia sotto quello economico.
        L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria.




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