XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 587
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha
lo scopo di tutelare e valorizzare la canzone napoletana
attraverso l'istituzione di un ente denominato "Ente
internazionale per la tutela della canzone napoletana nella
tradizione". Tale Ente non vuole perseguire fini di lucro e si
propone di divulgare la cultura della canzone napoletana,
nella convinzione che quest'ultima sia uno strumento prezioso
ed efficace per la salvaguardia del patrimonio culturale
regionale e nazionale, di cui la cultura partenopea
rappresenta una imprescindibile espressione. Incoraggiare e
sostenere la tradizione popolare partenopea ha, quindi, come
consequenziale corollario quello di divulgare e rivalutare la
cultura italiana in una delle sue svariate forme.
L'Ente internazionale per la tutela della canzone
napoletana nella tradizione dovrebbe operare anche all'estero,
in modo da stabilire stretti legami con gli italiani che vi
risiedono. Infatti, riteniamo che i nostri connazionali siano
sempre desiderosi di riscoprire antiche tradizioni italiane e
di avere conoscenza della cultura nazionale contemporanea. E'
innegabile, inoltre, il successo che la canzone partenopea del
passato e del presente riscuote presso gli stranieri amanti
delle manifestazioni artistiche italiane.
L'attività dell'Ente, svolta in una logica di ricerca di
partner e di scambio con gli altri Stati membri
dell'Unione europea, potrebbe rappresentare un valido
contributo al processo di integrazione culturale europea,
consentendo a tutti i cittadini europei di accedere e
partecipare alla cultura ed alle arti degli Stati membri.
E' importante, infatti, preservare e valorizzare la
diversità culturale e le espressioni nazionali e regionali dei
popoli europei.
L'articolo 1 della proposta di legge prevede i limiti
della delega al Governo.
L'articolo 2 elenca gli organi dell'Ente e delinea i
princìpi e i criteri direttivi per la loro formazione ed il
loro funzionamento, sia sotto il profilo del personale sia
sotto quello economico.
L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria.