XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 587




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Delega al Governo per l'istituzione dell'Ente
internazionale per la tutela della canzone napoletana nella
tradizione).

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'istituzione di un ente, senza scopo di lucro, per la tutela e la valorizzazione sociale della canzone napoletana nel quadro della salvaguardia del patrimonio culturale nazionale, denominato "Ente internazionale per la tutela della canzone napoletana nella tradizione", con sede a Napoli, di seguito denominato "Ente".


Art. 2.

(Organi dell'Ente - Princìpi e
criteri direttivi).

        1. Nella predisposizione del decreto legislativo di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) sono organi dell'Ente:

                1) il presidente, eletto a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione;

                2) il consiglio di amministrazione, presieduto dal presidente dell'Ente;

                3) il tesoriere ed il segretario, nominati dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente;

            b) il consiglio di amministrazione dell'Ente è composto da undici membri, dei quali cinque sono designati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per i beni e le attività culturali e sei sono nominati dalla Associazione internazionale amici della canzone napoletana;
            c) per le finalità istituzionali all'Ente può essere concesso l'uso di beni demaniali;

            d) presso l'Ente può essere comandato personale eccedente nelle dotazioni organiche delle amministrazioni statali;

            e) con apposito regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per i beni e le attività culturali sono dettate le norme relative allo stato giuridico del personale, al funzionamento dell'Ente, ai criteri di partecipazione democratica al consiglio di amministrazione ed alle funzioni degli altri organi diversi da quest'ultimo;

            f) l'Ente può avvalersi di prestazioni professionali di artisti la cui fama sia tale da divulgare nel mondo la cultura napoletana in ogni sua forma;

            g) all'Ente si applica il regime tributario riservato alle istituzioni di alto valore culturale.

        2. Nel decreto legislativo di cui all'articolo 1 sono altresì previste norme:

            a) sulla fusione e la incorporazione nell'Ente di organizzazioni già esistenti aventi finalità simili;

            b) sulla costituzione di associazioni private la cui attività possa integrarsi con quella dell'Ente;

            c) sulla promozione dell'attività di ricerca e di elaborazione culturale documentata e sull'organizzazione di gruppi di studio, corsi-concorsi ed attività programmate di diffusione culturale, anche mediante collegamenti con istituzioni di ricerca di altri Stati.


Art. 3.

(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri relativi all'istituzione ed all'attività dell'Ente si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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