XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 587
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Delega al Governo per l'istituzione dell'Ente
internazionale per la tutela della canzone napoletana nella
tradizione).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo per l'istituzione di un ente, senza scopo di
lucro, per la tutela e la valorizzazione sociale della canzone
napoletana nel quadro della salvaguardia del patrimonio
culturale nazionale, denominato "Ente internazionale per la
tutela della canzone napoletana nella tradizione", con sede a
Napoli, di seguito denominato "Ente".
Art. 2.
(Organi dell'Ente - Princìpi e
criteri direttivi).
1. Nella predisposizione del decreto legislativo di cui
all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) sono organi dell'Ente:
1) il presidente, eletto a maggioranza assoluta dei
componenti del consiglio di amministrazione;
2) il consiglio di amministrazione, presieduto dal
presidente dell'Ente;
3) il tesoriere ed il segretario, nominati dal
consiglio di amministrazione su proposta del presidente;
b) il consiglio di amministrazione dell'Ente è
composto da undici membri, dei quali cinque sono designati dal
Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per i
beni e le attività culturali e sei sono nominati dalla
Associazione internazionale amici della canzone napoletana;
c) per le finalità istituzionali all'Ente può
essere concesso l'uso di beni demaniali;
d) presso l'Ente può essere comandato personale
eccedente nelle dotazioni organiche delle amministrazioni
statali;
e) con apposito regolamento adottato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per i
beni e le attività culturali sono dettate le norme relative
allo stato giuridico del personale, al funzionamento
dell'Ente, ai criteri di partecipazione democratica al
consiglio di amministrazione ed alle funzioni degli altri
organi diversi da quest'ultimo;
f) l'Ente può avvalersi di prestazioni
professionali di artisti la cui fama sia tale da divulgare nel
mondo la cultura napoletana in ogni sua forma;
g) all'Ente si applica il regime tributario
riservato alle istituzioni di alto valore culturale.
2. Nel decreto legislativo di cui all'articolo 1 sono
altresì previste norme:
a) sulla fusione e la incorporazione nell'Ente di
organizzazioni già esistenti aventi finalità simili;
b) sulla costituzione di associazioni private la
cui attività possa integrarsi con quella dell'Ente;
c) sulla promozione dell'attività di ricerca e di
elaborazione culturale documentata e sull'organizzazione di
gruppi di studio, corsi-concorsi ed attività programmate di
diffusione culturale, anche mediante collegamenti con
istituzioni di ricerca di altri Stati.
Art. 3.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri relativi all'istituzione ed all'attività
dell'Ente si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le
attività culturali.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.