XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 584
Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi anni, l'impiego dei
cosiddetti "collaboratori di giustizia" ha indotto il
Parlamento ad approvare numerosi provvedimenti legislativi
risultati, a volte, in contrasto con norme costituzionali o in
palese violazione di trattati internazionali sottoscritti
dall'Italia e particolarmente della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa
esecutiva nel lontano mese di agosto 1955, con legge 4 agosto
1955, n. 848.
Nell'acceso dibattito sui singoli provvedimenti approvati,
hanno avuto parte determinante autorevoli rappresentanti
dell'ordine giudiziario che, spesso, hanno palesemente
condizionato l'attività legislativa. Numerose sono state le
esternazioni che, riprese ed assai enfatizzate dalla stampa,
hanno creato allarme sociale, nel tentativo di screditare il
Parlamento italiano, accusato di voler "abolire per legge la
mafia" (vedi articolo a firma di un pubblico ministero,
comparso sulla prima pagina di uno dei più diffusi quotidiani
italiani il 25 luglio 1997, mentre il Parlamento stava
esaminando le proposte di legge relative alla modifica
dell'articolo 513 del codice di procedura penale).
Negli ultimi anni la "giustizia (...) amministrata in nome
del popolo", secondo le disposizioni dell'articolo 101 della
Costituzione, è stata affidata sempre più, non tanto
all'iniziativa dei pubblici ministeri e al loro "(...) obbligo
di esercitare l'azione penale", quanto a quella dei presunti
"collaboratori di giustizia" le cui accuse sono state poste
acriticamente alla base di arresti in massa di migliaia di
cittadini.
Tutto ciò è avvenuto a causa dell'uso, abnorme e talvolta
illegale, della custodia cautelare senza alcun riguardo né per
la presunzione di non colpevolezza del cittadino accusato di
avere commesso un reato, sancita dall'articolo 27 della
Costituzione, né per la presunzione di innocenza, sancita
dalla già richiamata Convenzione e dal Patto internazionale
relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il
19 dicembre 1966 e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977,
n. 881.
Si è verificato più volte che l'attività investigativa si
sia limitata ad una unica fonte privilegiata costituita dalle
accuse di pericolosi criminali, che hanno poi determinato
migliaia di arresti indiscriminati, spesso clamorosamente
ritenuti iniqui, a seguito di sentenze assolutorie.
Si è anche arrivati a ritenere che sentenze di assoluzione
emesse sulla base dell'elementare rispetto del principio della
motivazione, sancito dalla stessa Corte di cassazione, fossero
additate come prova di corruzione dei giudici da parte di
pubblici ministeri sempre più appiattiti sull'acritica
valorizzazione delle accuse formulate dai "collaboratori di
giustizia".
Con ciò, si è venuto a creare un inquietante clima di
sospetto che ha spesso condizionato la terzietà di giudici che
hanno ancora il coraggio di assolvere il cittadino accusato
dai "collaboratori", quando le accuse di questi ultimi si
rivelano illogiche, contraddittorie, sprovviste di elementi
oggettivi di riscontro ed addirittura smentite dai risultati
delle indagini, talvolta pluriennali, degli organi di
polizia.
A fronte di tale realtà, il Parlamento non può più
assistere passivamente agli attacchi che vengono mossi da
esponenti di spicco dell'ordine giudiziario, come se fosse
responsabile di chissà quale nefandezza per il solo fatto di
avere avviato quello che si rivela un tentativo di esercitare
liberamente la funzione legislativa, mirando alla tutela dei
diritti dei cittadini che costituiscono il "popolo", in nome
del quale e non contro il quale deve essere amministrata la
giustizia.
Alla luce della problematica illustrata la presente
proposta di legge suggerisce l'istituzione di una Commissione
parlamentare di inchiesta per verificare, con i poteri
conferitile dall'articolo 4, quale impiego si faccia dei
"collaboratori di giustizia" da parte dei diversi organi
funzionalmente delegati a tale compito; quali conseguenze
abbia quell'uso sulla "amministrazione in nome del popolo"
della giustizia stessa; quali siano i motivi che hanno spinto
ad impiegare ingenti somme per soddisfare alcune esigenze di
tali "collaboratori" (più volte i sindacati di polizia hanno
lamentato il fatto che i loro iscritti, addetti alla
"protezione" dei "collaboratori", hanno subìto la mortificante
verifica di come gli organi dello Stato abbiano soddisfatto
ogni capriccio del "collaboratore" con spese miliardarie a
carico dell'erario); se l'impiego di quelle somme per dotare
le Forze di polizia di migliori strumenti tecnici e per
consentirne l'ulteriore specializzazione possa effettivamente
e concretamente portare a migliori risultati; se siano state
recuperate da parte dello Stato le somme pagate ai
"collaboratori" dei quali si è successivamente accertato il
mendacio e/o la violazione della convenzione stipulata con gli
organi dello Stato; quanti anni di carcere siano stati espiati
da "cittadini" riconosciuti innocenti anche solo per
l'acritico appiattimento della pubblica amministrazione sulle
accuse dei "collaboratori" risultate documentalmente smentite
da sentenze definitive; quale sia il costo umano, sociale,
finanziario, per la stessa immagine dell'Italia, nel
privilegiare tale inquietante fonte probatoria; quali
iniziative legislative si debbano assumere perché trovino
effettiva applicazione le disposizioni di cui agli articoli
27, 101 e 111 della Costituzione, della citata Convenzione dei
diritti dell'uomo e del citato Patto di New York per la tutela
dei diritti civili.