XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 584




        Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi anni, l'impiego dei cosiddetti "collaboratori di giustizia" ha indotto il Parlamento ad approvare numerosi provvedimenti legislativi risultati, a volte, in contrasto con norme costituzionali o in palese violazione di trattati internazionali sottoscritti dall'Italia e particolarmente della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva nel lontano mese di agosto 1955, con legge 4 agosto 1955, n. 848.
        Nell'acceso dibattito sui singoli provvedimenti approvati, hanno avuto parte determinante autorevoli rappresentanti dell'ordine giudiziario che, spesso, hanno palesemente condizionato l'attività legislativa. Numerose sono state le esternazioni che, riprese ed assai enfatizzate dalla stampa, hanno creato allarme sociale, nel tentativo di screditare il Parlamento italiano, accusato di voler "abolire per legge la mafia" (vedi articolo a firma di un pubblico ministero, comparso sulla prima pagina di uno dei più diffusi quotidiani italiani il 25 luglio 1997, mentre il Parlamento stava esaminando le proposte di legge relative alla modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale).
        Negli ultimi anni la "giustizia (...) amministrata in nome del popolo", secondo le disposizioni dell'articolo 101 della Costituzione, è stata affidata sempre più, non tanto all'iniziativa dei pubblici ministeri e al loro "(...) obbligo di esercitare l'azione penale", quanto a quella dei presunti "collaboratori di giustizia" le cui accuse sono state poste acriticamente alla base di arresti in massa di migliaia di cittadini.
        Tutto ciò è avvenuto a causa dell'uso, abnorme e talvolta illegale, della custodia cautelare senza alcun riguardo né per la presunzione di non colpevolezza del cittadino accusato di avere commesso un reato, sancita dall'articolo 27 della Costituzione, né per la presunzione di innocenza, sancita dalla già richiamata Convenzione e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966 e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881.
        Si è verificato più volte che l'attività investigativa si sia limitata ad una unica fonte privilegiata costituita dalle accuse di pericolosi criminali, che hanno poi determinato migliaia di arresti indiscriminati, spesso clamorosamente ritenuti iniqui, a seguito di sentenze assolutorie.
        Si è anche arrivati a ritenere che sentenze di assoluzione emesse sulla base dell'elementare rispetto del principio della motivazione, sancito dalla stessa Corte di cassazione, fossero additate come prova di corruzione dei giudici da parte di pubblici ministeri sempre più appiattiti sull'acritica valorizzazione delle accuse formulate dai "collaboratori di giustizia".
        Con ciò, si è venuto a creare un inquietante clima di sospetto che ha spesso condizionato la terzietà di giudici che hanno ancora il coraggio di assolvere il cittadino accusato dai "collaboratori", quando le accuse di questi ultimi si rivelano illogiche, contraddittorie, sprovviste di elementi oggettivi di riscontro ed addirittura smentite dai risultati delle indagini, talvolta pluriennali, degli organi di polizia.
        A fronte di tale realtà, il Parlamento non può più assistere passivamente agli attacchi che vengono mossi da esponenti di spicco dell'ordine giudiziario, come se fosse responsabile di chissà quale nefandezza per il solo fatto di avere avviato quello che si rivela un tentativo di esercitare liberamente la funzione legislativa, mirando alla tutela dei diritti dei cittadini che costituiscono il "popolo", in nome del quale e non contro il quale deve essere amministrata la giustizia.
        Alla luce della problematica illustrata la presente proposta di legge suggerisce l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per verificare, con i poteri conferitile dall'articolo 4, quale impiego si faccia dei "collaboratori di giustizia" da parte dei diversi organi funzionalmente delegati a tale compito; quali conseguenze abbia quell'uso sulla "amministrazione in nome del popolo" della giustizia stessa; quali siano i motivi che hanno spinto ad impiegare ingenti somme per soddisfare alcune esigenze di tali "collaboratori" (più volte i sindacati di polizia hanno lamentato il fatto che i loro iscritti, addetti alla "protezione" dei "collaboratori", hanno subìto la mortificante verifica di come gli organi dello Stato abbiano soddisfatto ogni capriccio del "collaboratore" con spese miliardarie a carico dell'erario); se l'impiego di quelle somme per dotare le Forze di polizia di migliori strumenti tecnici e per consentirne l'ulteriore specializzazione possa effettivamente e concretamente portare a migliori risultati; se siano state recuperate da parte dello Stato le somme pagate ai "collaboratori" dei quali si è successivamente accertato il mendacio e/o la violazione della convenzione stipulata con gli organi dello Stato; quanti anni di carcere siano stati espiati da "cittadini" riconosciuti innocenti anche solo per l'acritico appiattimento della pubblica amministrazione sulle accuse dei "collaboratori" risultate documentalmente smentite da sentenze definitive; quale sia il costo umano, sociale, finanziario, per la stessa immagine dell'Italia, nel privilegiare tale inquietante fonte probatoria; quali iniziative legislative si debbano assumere perché trovino effettiva applicazione le disposizioni di cui agli articoli 27, 101 e 111 della Costituzione, della citata Convenzione dei diritti dell'uomo e del citato Patto di New York per la tutela dei diritti civili.




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