XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 584
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituita, per la durata della XIV legislatura, una
Commissione parlamentare di inchiesta sull'impiego dei
collaboratori di giustizia, di seguito denominata
"Commissione", sulle modalità dell'impiego di questi ultimi e
sui costi sostenuti per l'utilizzo degli stessi.
Art. 2.
1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti
deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato
della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in
modo che siano rappresentati tutti i gruppi parlamentari in
proporzione alla loro consistenza numerica.
2. La Commissione, nella prima seduta ed a maggioranza dei
suoi componenti, elegge al suo interno il presidente, quattro
vicepresidenti e due segretari.
Art. 3.
1. Prima dell'inizio dei lavori, la Commissione approva a
maggioranza assoluta dei suoi componenti il regolamento
interno che comprende le norme per le audizioni e le
testimonianze.
Art. 4.
1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
Art. 5.
1. La Commissione, per l'espletamento delle proprie
funzioni, può avvalersi dell'opera e della collaborazione di
agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria nonché di qualsiasi
altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti a sua
scelta.
Art. 6.
1. La Commissione può acquisire atti relativi ad indagini
svolte da altra autorità amministrativa o giudiziaria. Per gli
accertamenti di propria competenza, vertenti su fatti oggetto
di inchiesta giudiziaria in corso, la Commissione può inoltre
chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorità
giudiziaria.
Art. 7.
1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che
la Commissione medesima disponga diversamente.
Art. 8.
1. I componenti della Commissione, i funzionari, il
personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla
Commissione, nonché chiunque collabori con la Commissione
medesima o concorra a compiere atti di inchiesta, o ne venga a
conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, è tenuto al
segreto per tutto quanto riguarda deposizioni, notizie, atti e
documenti acquisiti nelle sedute dalle quali sia stato escluso
il pubblico ovvero dei quali la Commissione medesima abbia
vietato la divulgazione.
2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e
bancario si applicano le disposizioni in vigore.
Art. 9.
1. Ogni anno la Commissione presenta ai Presidenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati una
relazione sull'esito dell'attività svolta.
Art. 10.
1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei
deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato
della Repubblica.