XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 584




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituita, per la durata della XIV legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'impiego dei collaboratori di giustizia, di seguito denominata "Commissione", sulle modalità dell'impiego di questi ultimi e sui costi sostenuti per l'utilizzo degli stessi.


Art. 2.

        1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo che siano rappresentati tutti i gruppi parlamentari in proporzione alla loro consistenza numerica.
        2. La Commissione, nella prima seduta ed a maggioranza dei suoi componenti, elegge al suo interno il presidente, quattro vicepresidenti e due segretari.


Art. 3.

        1. Prima dell'inizio dei lavori, la Commissione approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti il regolamento interno che comprende le norme per le audizioni e le testimonianze.


Art. 4.

        1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 5.

        1. La Commissione, per l'espletamento delle proprie funzioni, può avvalersi dell'opera e della collaborazione di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti a sua scelta.


Art. 6.

        1. La Commissione può acquisire atti relativi ad indagini svolte da altra autorità amministrativa o giudiziaria. Per gli accertamenti di propria competenza, vertenti su fatti oggetto di inchiesta giudiziaria in corso, la Commissione può inoltre chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorità giudiziaria.


Art. 7.

        1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.


Art. 8.

        1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione, nonché chiunque collabori con la Commissione medesima o concorra a compiere atti di inchiesta, o ne venga a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, è tenuto al segreto per tutto quanto riguarda deposizioni, notizie, atti e documenti acquisiti nelle sedute dalle quali sia stato escluso il pubblico ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.
        2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le disposizioni in vigore.

Art. 9.

        1. Ogni anno la Commissione presenta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati una relazione sull'esito dell'attività svolta.


Art. 10.

        1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.



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