XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 582




        Onorevoli Colleghi! - Alcune pronunce della Corte costituzionale, tra le quali in particolare si ricorda la n. 361 del 1998 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune norme del codice di procedura penale, ripropongono alla nostra attenzione la problematica concernente i limiti del giudizio di legittimità costituzionale sulle leggi ed i connessi profili di natura politica.
        La legge 11 marzo 1953, n. 87, recante "Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale", al Capo I (Norme generali di procedura), all'articolo 28 prevede che: "Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento".
        Si tratta della questione, ampiamente dibattuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza, delle sentenze additive della Corte costituzionale e dei limiti della risoluzione giuridica delle questioni politiche. Su tale argomento sono intervenute alcune pronunce della magistratura ordinaria ed amministrativa, tra le quali assumono particolare rilievo la sentenza n. 10742 del 1996 della Cassazione civile e la sentenza n. 557 del 1988 del Consiglio di Stato, concernenti l'interpretazione dell'articolo 28 della legge n. 87 del 1953. Nella prima sentenza citata, la Corte di cassazione ha affermato che: "L'emanazione di sentenze additive da parte della Corte costituzionale è possibile solo nei casi in cui la norma, o la parte di norma, da aggiungere debba derivare immediatamente ed in via interpretativa dall'ordinamento preesistente, ossia debba essere tratta da un principio generale o dalla stessa norma impugnata, con una pronuncia meramente dichiarativa e non costitutiva; quest'ultima pronuncia non è infatti possibile quando la caducazione della disposizione impugnata attraverso la sentenza di accoglimento lasci un vuoto normativo colmabile in modi diversi e sulla base di scelte di opportunità politica".
        Nella sentenza citata del Consiglio di Stato si afferma che: "Ai sensi dell'articolo 28 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non sono sindacabili, in sede di giudizio di costituzionalità, le scelte che attengono a valutazioni di opportunità e di convenienza riservate al Parlamento, neppure quando possano apparire discutibili e quando possano derivarne disfunzioni interpretative ed applicative".
        E' stato infatti affermato che la Corte costituzionale con le sentenze cosiddette "manipolative" si sostituirebbe, addirittura positivamente, al legislatore, modificando norme del diritto oggettivo. Occorre, dunque, scongiurare un eccesso di "politicità" nelle decisioni della Corte, attraverso uno spostamento di potere dal Parlamento ad un organo estraneo, che può diventare il rappresentante di forze politiche ben diverse da quelle che si esprimono nel Parlamento. Tali intuizioni hanno trovato ampie argomentazioni negli scritti di Hans Kelsen, tra i quali si ricorda, in particolare, "La giustizia costituzionale". La politicità della giustizia costituzionale appare infatti incompatibile con il rispetto dell'autonomia della politica e con la discrezionalità delle scelte che la contraddistinguono.
        Il problema dei limiti della giurisdizione costituzionale, sotto il profilo delle questioni politiche, come autorevolmente affermato da Gustavo Zagrebelsky, appare più di ogni altro sensibile alla qualità degli uomini che la fanno vivere: "una funzione che sta alla confluenza più alta della vita, del diritto e della vita politica".
        La presente proposta di legge costituzionale ha dunque l'obiettivo di limitare la cosiddetta "funzione politica" o "paralegislativa" della Corte costituzionale, attraverso una modifica dei soggetti e degli organi ai quali è affidato costituzionalmente il potere di nomina dei giudici che la compongono. La modifica concerne, quindi, i commi primo e secondo dell'articolo 135 della Costituzione e consiste nell'attribuzione del potere di nomina di cinque giudici al Consiglio nazionale forense, scelti fra gli avvocati dopo venti anni di esercizio della professione, che non siano iscritti a partiti politici e che non abbiano mai svolto attività politica attiva o di proselitismo in qualsiasi forma; nell'attribuzione del potere di nomina di cinque giudici ai rappresentanti riuniti degli atenei pubblici ed equiparati, scelti tra i professori ordinari di università in materie giuridiche. Si mantiene fermo, al contrario, il potere di nomina attribuito alle supreme magistrature ordinaria e amministrative di cinque giudici, scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrative.
        Si ritiene, infatti, che l'attuale attribuzione del potere di nomina al Presidente della Repubblica ed al Parlamento in seduta comune abbia comportato, soprattutto negli ultimi anni, un'eccessiva politicizzazione di tale organo che, per sua stessa natura e per la natura delle funzioni esercitate, dovrebbe garantire la massima imparzialità.




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