XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 582
Onorevoli Colleghi! - Alcune pronunce della Corte
costituzionale, tra le quali in particolare si ricorda la n.
361 del 1998 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
di alcune norme del codice di procedura penale, ripropongono
alla nostra attenzione la problematica concernente i limiti
del giudizio di legittimità costituzionale sulle leggi ed i
connessi profili di natura politica.
La legge 11 marzo 1953, n. 87, recante "Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale",
al Capo I (Norme generali di procedura), all'articolo 28
prevede che: "Il controllo di legittimità della Corte
costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge
esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato
sull'uso del potere discrezionale del Parlamento".
Si tratta della questione, ampiamente dibattuta dalla
dottrina e dalla giurisprudenza, delle sentenze additive della
Corte costituzionale e dei limiti della risoluzione giuridica
delle questioni politiche. Su tale argomento sono intervenute
alcune pronunce della magistratura ordinaria ed
amministrativa, tra le quali assumono particolare rilievo la
sentenza n. 10742 del 1996 della Cassazione civile e la
sentenza n. 557 del 1988 del Consiglio di Stato, concernenti
l'interpretazione dell'articolo 28 della legge n. 87 del 1953.
Nella prima sentenza citata, la Corte di cassazione ha
affermato che: "L'emanazione di sentenze additive da parte
della Corte costituzionale è possibile solo nei casi in cui la
norma, o la parte di norma, da aggiungere debba derivare
immediatamente ed in via interpretativa dall'ordinamento
preesistente, ossia debba essere tratta da un principio
generale o dalla stessa norma impugnata, con una pronuncia
meramente dichiarativa e non costitutiva; quest'ultima
pronuncia non è infatti possibile quando la caducazione della
disposizione impugnata attraverso la sentenza di accoglimento
lasci un vuoto normativo colmabile in modi diversi e sulla
base di scelte di opportunità politica".
Nella sentenza citata del Consiglio di Stato si afferma
che: "Ai sensi dell'articolo 28 della legge 11 marzo 1953, n.
87, non sono sindacabili, in sede di giudizio di
costituzionalità, le scelte che attengono a valutazioni di
opportunità e di convenienza riservate al Parlamento, neppure
quando possano apparire discutibili e quando possano derivarne
disfunzioni interpretative ed applicative".
E' stato infatti affermato che la Corte costituzionale con
le sentenze cosiddette "manipolative" si sostituirebbe,
addirittura positivamente, al legislatore, modificando norme
del diritto oggettivo. Occorre, dunque, scongiurare un eccesso
di "politicità" nelle decisioni della Corte, attraverso uno
spostamento di potere dal Parlamento ad un organo estraneo,
che può diventare il rappresentante di forze politiche ben
diverse da quelle che si esprimono nel Parlamento. Tali
intuizioni hanno trovato ampie argomentazioni negli scritti di
Hans Kelsen, tra i quali si ricorda, in particolare, "La
giustizia costituzionale". La politicità della giustizia
costituzionale appare infatti incompatibile con il rispetto
dell'autonomia della politica e con la discrezionalità delle
scelte che la contraddistinguono.
Il problema dei limiti della giurisdizione costituzionale,
sotto il profilo delle questioni politiche, come
autorevolmente affermato da Gustavo Zagrebelsky, appare più di
ogni altro sensibile alla qualità degli uomini che la fanno
vivere: "una funzione che sta alla confluenza più alta della
vita, del diritto e della vita politica".
La presente proposta di legge costituzionale ha dunque
l'obiettivo di limitare la cosiddetta "funzione politica" o
"paralegislativa" della Corte costituzionale, attraverso una
modifica dei soggetti e degli organi ai quali è affidato
costituzionalmente il potere di nomina dei giudici che la
compongono. La modifica concerne, quindi, i commi primo e
secondo dell'articolo 135 della Costituzione e consiste
nell'attribuzione del potere di nomina di cinque giudici al
Consiglio nazionale forense, scelti fra gli avvocati dopo
venti anni di esercizio della professione, che non siano
iscritti a partiti politici e che non abbiano mai svolto
attività politica attiva o di proselitismo in qualsiasi forma;
nell'attribuzione del potere di nomina di cinque giudici ai
rappresentanti riuniti degli atenei pubblici ed equiparati,
scelti tra i professori ordinari di università in materie
giuridiche. Si mantiene fermo, al contrario, il potere di
nomina attribuito alle supreme magistrature ordinaria e
amministrative di cinque giudici, scelti fra i magistrati
anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria e
amministrative.
Si ritiene, infatti, che l'attuale attribuzione del potere
di nomina al Presidente della Repubblica ed al Parlamento in
seduta comune abbia comportato, soprattutto negli ultimi anni,
un'eccessiva politicizzazione di tale organo che, per sua
stessa natura e per la natura delle funzioni esercitate,
dovrebbe garantire la massima imparzialità.