XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 582
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 135 della
Costituzione sono sostituiti dai seguenti:
"La Corte costituzionale è composta da quindici giudici
nominati per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed
amministrative, per un terzo dai rappresentanti riuniti degli
atenei pubblici ed equiparati e per un terzo dal Consiglio
nazionale forense.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i
magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori
ordinaria ed amministrative, fra i professori ordinari di
università in materie giuridiche e fra gli avvocati dopo venti
anni di esercizio della professione. Non possono essere
nominati coloro che siano iscritti o siano stati iscritti a
partiti politici".