XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 582




PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE


Art. 1.

        1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 135 della Costituzione sono sostituiti dai seguenti:

        "La Corte costituzionale è composta da quindici giudici nominati per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, per un terzo dai rappresentanti riuniti degli atenei pubblici ed equiparati e per un terzo dal Consiglio nazionale forense.
        I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, fra i professori ordinari di università in materie giuridiche e fra gli avvocati dopo venti anni di esercizio della professione. Non possono essere nominati coloro che siano iscritti o siano stati iscritti a partiti politici".



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