XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 581
Onorevoli Colleghi! - L'espressione "mobbing" è
usata per descrivere quegli atti e quei comportamenti assunti
dai soggetti sovraordinati o addirittura da colleghi pari
grado che, traducendosi in atteggiamenti vessatori posti in
essere con evidente predeterminazione, arrecano danni
rilevanti alla condizione psico-fisica dei lavoratori che li
subiscono. I danni, che incidono sulla autostima del
lavoratore, possono scatenare condizioni di grave depressione,
con conseguenze anche di natura fisica. Si tratta di una
materia che si potrebbe collocare tra i diritti dei lavoratori
"di seconda generazione", tipici di una società
post-industriale sempre più incentrata sul terziario,
dove la dimensione relazionale tra le persone va assumendo una
problematica complessità.
Con il testo proposto si amplia l'area dei diritti
protetti dei lavoratori, introducendo il dovere del datore di
lavoro e delle rappresentanze sindacali di prevenire e
rimuovere la persecuzione psicologica nei rapporti di
lavoro.
La disciplina della psicologia del lavoro ha attentamente
studiato questa problematica soprattutto nei Paesi del nord
Europa, ove già esiste una regolamentazione indiscutibilmente
avanzata.
Gli studi sin qui condotti affermano che il mobbing
si sostanzia in una strategia comportamentale volta alla
distruzione psicologica e professionale della vittima,
soprattutto quando viene perseguita con continuità temporale
nel luogo di lavoro.
Il fenomeno si presenta in vari modi a seconda dei
contesti culturali e sociali, anche se il dato costante è
rappresentato dal fatto che la vittima è in una posizione di
inferiorità nell'organizzazione, sia essa intesa in senso
formale o informale.
Secondo studi effettuati in Italia sono state rilevate
organizzazioni illegali che operavano all'interno delle
aziende le quali, attraverso la pratica del mobbing, non
miravano ad eliminare i dipendenti scomodi ma, al contrario, a
legarli, seppur con un metodo perverso, più saldamente alle
sorti della azienda.
Pertanto risulta evidente che qualsiasi misura volta a
prevenire il mobbing, o a rimuoverne le cause, non solo
va nella direzione di tutelare il benessere dei lavoratori ma
risulta anche un investimento per l'azienda stessa, in quanto
le violenze psicologiche possono creare un clima aziendale
pessimo, alterando la capacità e l'attenzione del lavoratore,
e quindi causare una contrazione della produttività
dell'azienda.
Le vittime di comportamenti riconducibili al mobbing
vengono stimate in 12 milioni in Europa e almeno un milione in
Italia. La clinica del lavoro di Milano ha avviato uno studio
sul campione di 250 persone e ne è risultato un quadro
sicuramente interessante. Emergono alterazioni dell'equilibrio
socio-emotivo quali l'ansia e attacchi di panico.
Nei Paesi del nord Europa già esiste una legislazione
collaudata contro le molestie di tipo psicologico. Il
Consiglio delle Comunità europee ha poi adottato una
risoluzione (29 maggio 1990) a favore della tutela della
dignità dei lavoratori, particolarmente diretta a combattere i
comportamenti vessatori.
Allo stato attuale, in mancanza di una normativa
specifica, in Italia il lavoratore vittima di un'azione
persecutoria può avvalersi dell'articolo 2087 del codice
civile, che impone al datore di lavoro di prendere tutte le
misure idonee a tutelare l'integrità fisica e morale dei
lavoratori.
Esiste già una giurisprudenza significativa che identifica
comportamenti riconducibili al fenomeno del mobbing,
considerando il danno psicologico come danno alla salute
risarcibile ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione.
Tuttavia dalle sentenze emergono aspetti problematici
relativamente all'accertamento e alla dimostrazione
dell'effettivo nesso causale tra comportamenti vessatori e
danno psichico. Da qui l'urgenza di riproporre il testo
esaminato dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati
nella scorsa legislatura, la cui istruttoria ha impegnato la
Commissione stessa per circa un anno e che rappresenta
pertanto un valido punto di avvio per la sollecita adozione di
un provvedimento assai atteso da una vasta categoria di
lavoratori.