XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 581




        Onorevoli Colleghi! - L'espressione "mobbing" è usata per descrivere quegli atti e quei comportamenti assunti dai soggetti sovraordinati o addirittura da colleghi pari grado che, traducendosi in atteggiamenti vessatori posti in essere con evidente predeterminazione, arrecano danni rilevanti alla condizione psico-fisica dei lavoratori che li subiscono. I danni, che incidono sulla autostima del lavoratore, possono scatenare condizioni di grave depressione, con conseguenze anche di natura fisica. Si tratta di una materia che si potrebbe collocare tra i diritti dei lavoratori "di seconda generazione", tipici di una società post-industriale sempre più incentrata sul terziario, dove la dimensione relazionale tra le persone va assumendo una problematica complessità.
        Con il testo proposto si amplia l'area dei diritti protetti dei lavoratori, introducendo il dovere del datore di lavoro e delle rappresentanze sindacali di prevenire e rimuovere la persecuzione psicologica nei rapporti di lavoro.
        La disciplina della psicologia del lavoro ha attentamente studiato questa problematica soprattutto nei Paesi del nord Europa, ove già esiste una regolamentazione indiscutibilmente avanzata.
        Gli studi sin qui condotti affermano che il mobbing si sostanzia in una strategia comportamentale volta alla distruzione psicologica e professionale della vittima, soprattutto quando viene perseguita con continuità temporale nel luogo di lavoro.
        Il fenomeno si presenta in vari modi a seconda dei contesti culturali e sociali, anche se il dato costante è rappresentato dal fatto che la vittima è in una posizione di inferiorità nell'organizzazione, sia essa intesa in senso formale o informale.
        Secondo studi effettuati in Italia sono state rilevate organizzazioni illegali che operavano all'interno delle aziende le quali, attraverso la pratica del mobbing, non miravano ad eliminare i dipendenti scomodi ma, al contrario, a legarli, seppur con un metodo perverso, più saldamente alle sorti della azienda.
        Pertanto risulta evidente che qualsiasi misura volta a prevenire il mobbing, o a rimuoverne le cause, non solo va nella direzione di tutelare il benessere dei lavoratori ma risulta anche un investimento per l'azienda stessa, in quanto le violenze psicologiche possono creare un clima aziendale pessimo, alterando la capacità e l'attenzione del lavoratore, e quindi causare una contrazione della produttività dell'azienda.
        Le vittime di comportamenti riconducibili al mobbing vengono stimate in 12 milioni in Europa e almeno un milione in Italia. La clinica del lavoro di Milano ha avviato uno studio sul campione di 250 persone e ne è risultato un quadro sicuramente interessante. Emergono alterazioni dell'equilibrio socio-emotivo quali l'ansia e attacchi di panico.
        Nei Paesi del nord Europa già esiste una legislazione collaudata contro le molestie di tipo psicologico. Il Consiglio delle Comunità europee ha poi adottato una risoluzione (29 maggio 1990) a favore della tutela della dignità dei lavoratori, particolarmente diretta a combattere i comportamenti vessatori.
        Allo stato attuale, in mancanza di una normativa specifica, in Italia il lavoratore vittima di un'azione persecutoria può avvalersi dell'articolo 2087 del codice civile, che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure idonee a tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori.
        Esiste già una giurisprudenza significativa che identifica comportamenti riconducibili al fenomeno del mobbing, considerando il danno psicologico come danno alla salute risarcibile ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione. Tuttavia dalle sentenze emergono aspetti problematici relativamente all'accertamento e alla dimostrazione dell'effettivo nesso causale tra comportamenti vessatori e danno psichico. Da qui l'urgenza di riproporre il testo esaminato dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati nella scorsa legislatura, la cui istruttoria ha impegnato la Commissione stessa per circa un anno e che rappresenta pertanto un valido punto di avvio per la sollecita adozione di un provvedimento assai atteso da una vasta categoria di lavoratori.




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