XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 581
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità e definizioni).
1. La presente legge è diretta a tutelare i lavoratori da
atti e comportamenti ostili che assumono le caratteristiche
della violenza e della persecuzione psicologica, nell'ambito
dei rapporti di lavoro.
2. Ai fini della presente legge, per violenza e
persecuzione psicologica si intendono gli atti posti in essere
e i comportamenti tenuti da datori di lavoro, nonché da
soggetti che rivestono incarichi in posizione sovraordinata o
pari grado nei confronti del lavoratore, che mirano a
danneggiare quest'ultimo e che sono svolti con carattere
sistematico e duraturo e con palese predeterminazione.
3. Gli atti e i comportamenti rilevanti ai fini della
presente legge si caratterizzano per il contenuto vessatorio e
per le finalità persecutorie e si traducono in maltrattamenti
verbali e in atteggiamenti che danneggiano la personalità del
lavoratore, quali il licenziamento, le dimissioni forzate, il
pregiudizio delle prospettive di progressione di carriera,
l'ingiustificata rimozione da incarichi già affidati,
l'esclusione dalla comunicazione di informazioni rilevanti per
lo svolgimento delle attività lavorative, la svalutazione dei
risultati ottenuti.
4. Il danno di natura psico-fisica provocato dagli atti e
comportamenti di cui ai commi 2 e 3 rileva ai fini della
presente legge quando ha come conseguenza diretta la
menomazione della capacità lavorativa, ovvero pregiudica
l'autostima del lavoratore che li subisce, ovvero si traduce
in forme depressive.
Art. 2.
(Prevenzione ed informazione).
1. I datori di lavoro, pubblici o privati, e le
rispettive rappresentanze sindacali adottano tutte le
iniziative necessarie allo scopo di prevenire la violenza e la
persecuzione psicologica di cui alla presente legge, ivi
comprese le informazioni rilevanti con riferimento alle
assegnazioni di incarichi, ai trasferimenti, alle variazioni
nelle qualifiche e nelle mansioni affidate, nonché tutte le
informazioni che attengono alle modalità di utilizzo dei
lavoratori.
2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere portate
a conoscenza dei lavoratori anche attraverso l'affissione in
bacheca.
3. Qualora atti e comportamenti di cui all'articolo 1
siano denunciati, da parte di singoli o da gruppi di
lavoratori, al datore di lavoro ovvero alle rappresentanze
sindacali aziendali, questi ultimi hanno l'obbligo di porre in
essere procedure tempestive di accertamento dei fatti
denunciati, eventualmente anche con l'ausilio di esperti
esterni all'azienda.
4. Accertati i fatti, il datore di lavoro è tenuto ad
assumere le misure necessarie al loro superamento, anche
coinvolgendo i lavoratori dell'area interessata.
Art. 3.
(Responsabilità disciplinare).
1. Nei confronti di coloro che pongono in essere gli atti
o i comportamenti previsti all'articolo 1 può essere disposta
l'applicazione, da parte del datore di lavoro o del preposto
gerarchicamente competente, delle misure disciplinari previste
dalla contrattazione collettiva.
Art. 4.
(Azioni di tutela giudiziaria).
1. Il lavoratore che abbia subìto violenza o persecuzione
psicologica nel luogo di lavoro e non ritenga di avvalersi
delle procedure di conciliazione previste dai contratti
collettivi, ma intenda adire il giudizio, deve promuovere,
anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o
conferisca il mandato, il tentativo di conciliazione ai sensi
dell'articolo 410 del codice di procedura civile, o,
rispettivamente, ai sensi dell'articolo 66 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per il ricorso in giudizio
si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 413 del
codice di procedura civile.
2. Gli atti e le decisioni concernenti le variazioni delle
qualifiche, delle mansioni, degli incarichi, ovvero i
trasferimenti, riconducibili alla violenza e alla persecuzione
psicologica, sono annullabili a richiesta del lavoratore
danneggiato, sia in sede di conciliazione che in sede
giudiziaria.
3. In sede giudiziaria il giudice condanna il responsabile
del comportamento sanzionato al risarcimento del danno, che
liquida in forma equitativa.
Art. 5.
(Pubblicità del provvedimento del giudice).
1. Su istanza della parte interessata, il giudice può
disporre che del provvedimento di condanna, passato in
giudicato, venga data informazione, a cura del datore di
lavoro, mediante lettera ai dipendenti interessati, per
reparto e attività, dove si è manifestato il caso di violenza
o di persecuzione psicologica oggetto dell'intervento
giudiziario, omettendo il nome della persona che ha subito
tali violenze o persecuzioni, qualora ne dia al giudice stesso
esplicita indicazione.