XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 580
Onorevoli Colleghi! - Dopo circa settant'anni di
insegnamento religioso concordatario (ex lege 5 giugno
1930, n. 824) ed ai sensi dell'articolo 35 della Costituzione
("la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed
applicazioni"), rimane assurda la posizione "precaria" e
l'assenza di uno specifico ruolo degli insegnanti di religione
cattolica, pur riconosciuti idonei, cioè abilitati
all'insegnamento, per una disciplina di cui si enuncia la pari
dignità con le altre discipline scolastiche.
Va ricordato che l'accordo, con protocollo addizionale,
firmato a Roma il 18 febbraio 1984 - recante modificazioni al
Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la
Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato ai sensi della
legge 25 marzo 1985, n. 121 - all'articolo 9, numero 2,
afferma: "La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della
cultura religiosa e tenendo conto che i princìpi del
cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo
italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità
della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle
scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado".
Inoltre, l'intesa attuativa di cui al punto 5, lettera
b), del protocollo addizionale allo stesso accordo,
intervenuta il 14 dicembre 1985 tra il presidente della
conferenza episcopale italiana e il Ministro della pubblica
istruzione, e resa esecutiva con decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, prevede il fermo intento
dello Stato di dare attuazione ad una nuova disciplina dello
stato giuridico degli insegnamenti di religione.
Si vuole inoltre ricordare la sentenza della Corte
costituzionale n. 203 del 12 aprile 1989, nella quale, tra gli
altri, sono stati confermati importanti princìpi, quali la
pari dignità culturale e formativa dell'insegnamento della
religione cattolica rispetto ad ogni altra disciplina
scolastica; l'inserimento del relativo insegnamento nel
progetto educativo della scuola e nella programmazione
didattica e curriculare; la conseguente posizione giuridica
del docente di religione cattolica che, essendo insegnante di
una disciplina scolastica a tutti gli effetti obbligatoria per
chi se ne avvale, deve essere messo in grado di svolgere il
suo servizio alla pari degli altri docenti.
Tutto ciò premesso gli insegnanti di religione cattolica,
pur in possesso di una ben determinata qualificazione
professionale richiesta dallo Stato come condizione per
insegnare nella scuola pubblica, e dichiarati idonei
all'insegnamento dall'autorità ecclesiastica, come prescrive
la normativa neoconcordataria, continuano tuttavia a mantenere
il trattamento giuridico legato al vecchio Concordato del 1929
che li confina per tutta la loro vita lavorativa in una
condizione di precariato nella forma dell'incarico annuale o
della supplenza, lasciandoli, cioè, fuori dal rapporto stabile
di lavoro che si configura nel "ruolo".
Questa forma di precariato a vita non ha eguali nella
scuola.
Va osservato che gli studenti che scelgono di non
avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica nelle
nostre scuole sono una esigua minoranza anche perché tale
disciplina si impone per le potenzialità che riesce ad
esprimere a sostegno della crescita culturale ed umana degli
studenti, in un progetto che è sicuramente conforme alle
finalità educative dell'istituzione scolastica. Tale valore è
riconosciuto anche da quei genitori che possono definirsi
"atei" o "agnostici" e che tuttavia ritengono importante il
valore formativo della dottrina e della morale cattolica.
Nella scorsa legislatura si era quasi giunti ad una
definizione del problema, mediante la predisposizione di un
testo che era stato approvato dal Senato della Repubblica e
che, con la presente proposta di legge, si intende
ripresentare con alcune significative modifiche inerenti le
norme transitorie e le dotazioni organiche dei posti per
l'insegnamento della religione cattolica.
Infatti, al Senato, non è stato risolto il conflitto
legato alla norma transitoria che, anche sul pregresso,
inserisce l'obbligo della laurea per l'insegnamento della
religione nelle scuole di istruzione secondaria. Quello che
viene contestato non è l'introduzione a regime di legge del
possesso della laurea, ma il suo obbligo già nella norma
transitoria, che proprio perché tale, dovrebbe prevedere norme
di "passaggio" per tutti i professori di religione che fino ad
oggi, per insegnare, hanno rispettato le disposizioni di legge
(decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n.
751) che non ritenevano requisito vincolante il possesso della
laurea. Infatti, non a caso oggi, circa l'80 per cento di
detti insegnanti non possiede la laurea.
Per questi motivi l'articolo 5 della presente proposta di
legge inserisce delle norme transitorie che tutelano l'intera
classe docente e non solo il 20 per cento di essa.
La seconda modifica, all'articolo 2, riguarda
l'ampliamento delle dotazioni organiche dei posti per
l'insegnamento della religione cattolica, dal 60 per cento
previsto dal provvedimento della scorsa legislatura, al 70 per
cento.
Con questa modifica si è cercato di venire incontro alle
richieste dei sindacati e dei professori di religione che
chiedevano l'ampliamento al 90 per cento.
La presente proposta di legge intende quindi conferire
definitivamente la dignità che spetta all'insegnamento della
religione cattolica, inserendo il relativo personale docente,
sia pure con tutte le caratteristiche e le peculiarità che gli
sono proprie, nel contesto generale dello stato giuridico
degli altri docenti e, per tali motivi, se ne auspica una
rapida approvazione.