XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 580




        Onorevoli Colleghi! - Dopo circa settant'anni di insegnamento religioso concordatario (ex lege 5 giugno 1930, n. 824) ed ai sensi dell'articolo 35 della Costituzione ("la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni"), rimane assurda la posizione "precaria" e l'assenza di uno specifico ruolo degli insegnanti di religione cattolica, pur riconosciuti idonei, cioè abilitati all'insegnamento, per una disciplina di cui si enuncia la pari dignità con le altre discipline scolastiche.
        Va ricordato che l'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 - recante modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121 - all'articolo 9, numero 2, afferma: "La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i princìpi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado".
        Inoltre, l'intesa attuativa di cui al punto 5, lettera b), del protocollo addizionale allo stesso accordo, intervenuta il 14 dicembre 1985 tra il presidente della conferenza episcopale italiana e il Ministro della pubblica istruzione, e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, prevede il fermo intento dello Stato di dare attuazione ad una nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnamenti di religione.
        Si vuole inoltre ricordare la sentenza della Corte costituzionale n. 203 del 12 aprile 1989, nella quale, tra gli altri, sono stati confermati importanti princìpi, quali la pari dignità culturale e formativa dell'insegnamento della religione cattolica rispetto ad ogni altra disciplina scolastica; l'inserimento del relativo insegnamento nel progetto educativo della scuola e nella programmazione didattica e curriculare; la conseguente posizione giuridica del docente di religione cattolica che, essendo insegnante di una disciplina scolastica a tutti gli effetti obbligatoria per chi se ne avvale, deve essere messo in grado di svolgere il suo servizio alla pari degli altri docenti.
        Tutto ciò premesso gli insegnanti di religione cattolica, pur in possesso di una ben determinata qualificazione professionale richiesta dallo Stato come condizione per insegnare nella scuola pubblica, e dichiarati idonei all'insegnamento dall'autorità ecclesiastica, come prescrive la normativa neoconcordataria, continuano tuttavia a mantenere il trattamento giuridico legato al vecchio Concordato del 1929 che li confina per tutta la loro vita lavorativa in una condizione di precariato nella forma dell'incarico annuale o della supplenza, lasciandoli, cioè, fuori dal rapporto stabile di lavoro che si configura nel "ruolo".
        Questa forma di precariato a vita non ha eguali nella scuola.
        Va osservato che gli studenti che scelgono di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica nelle nostre scuole sono una esigua minoranza anche perché tale disciplina si impone per le potenzialità che riesce ad esprimere a sostegno della crescita culturale ed umana degli studenti, in un progetto che è sicuramente conforme alle finalità educative dell'istituzione scolastica. Tale valore è riconosciuto anche da quei genitori che possono definirsi "atei" o "agnostici" e che tuttavia ritengono importante il valore formativo della dottrina e della morale cattolica.
        Nella scorsa legislatura si era quasi giunti ad una definizione del problema, mediante la predisposizione di un testo che era stato approvato dal Senato della Repubblica e che, con la presente proposta di legge, si intende ripresentare con alcune significative modifiche inerenti le norme transitorie e le dotazioni organiche dei posti per l'insegnamento della religione cattolica.
        Infatti, al Senato, non è stato risolto il conflitto legato alla norma transitoria che, anche sul pregresso, inserisce l'obbligo della laurea per l'insegnamento della religione nelle scuole di istruzione secondaria. Quello che viene contestato non è l'introduzione a regime di legge del possesso della laurea, ma il suo obbligo già nella norma transitoria, che proprio perché tale, dovrebbe prevedere norme di "passaggio" per tutti i professori di religione che fino ad oggi, per insegnare, hanno rispettato le disposizioni di legge (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751) che non ritenevano requisito vincolante il possesso della laurea. Infatti, non a caso oggi, circa l'80 per cento di detti insegnanti non possiede la laurea.
        Per questi motivi l'articolo 5 della presente proposta di legge inserisce delle norme transitorie che tutelano l'intera classe docente e non solo il 20 per cento di essa.
        La seconda modifica, all'articolo 2, riguarda l'ampliamento delle dotazioni organiche dei posti per l'insegnamento della religione cattolica, dal 60 per cento previsto dal provvedimento della scorsa legislatura, al 70 per cento.
        Con questa modifica si è cercato di venire incontro alle richieste dei sindacati e dei professori di religione che chiedevano l'ampliamento al 90 per cento.
        La presente proposta di legge intende quindi conferire definitivamente la dignità che spetta all'insegnamento della religione cattolica, inserendo il relativo personale docente, sia pure con tutte le caratteristiche e le peculiarità che gli sono proprie, nel contesto generale dello stato giuridico degli altri docenti e, per tali motivi, se ne auspica una rapida approvazione.




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