XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 580




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Stato giuridico).

        1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 2 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato "testo unico", e dalla contrattazione collettiva.
        2. Sono istituiti due distinti ruoli provinciali, rispettivamente, per gli insegnanti di religione cattolica della scuola dell'infanzia e della costituenda scuola di base e per gli insegnanti di religione cattolica della scuola secondaria.


Art. 2.

(Dotazioni organiche dei posti
per l'insegnamento della religione cattolica).

        1. In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica sono stabilite:

                a) nella scuola media e secondaria superiore, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 70 per cento dei posti corrispondenti alle classi prevedibilmente funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi;

                b) nella scuola materna ed elementare, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 70 per cento dei posti corrispondenti alle classi di scuola elementare o alle sezioni di scuola materna funzionanti nell'anno scolastico precedente a quello di costituzione dell'organico nel territorio di pertinenza di ciacuna diocesi e nelle quali, nel medesimo anno, gli insegnanti titolari non hanno fornito la loro disponibilità all'insegnamento della religione cattolica.

        2. I posti di cui al comma 1 possono essere coperti con personale a tempo pieno o a tempo parziale, secondo le quote e le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.


Art. 3.

(Reclutamento).

        1. Per l'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme sul reclutamento del personale docente di cui alla parte III, titolo I, capo II, sezione II, del testo unico.
        2. Per la partecipazione alle procedure concorsuali è richiesto il possesso di almeno uno dei titoli di qualificazione professionale stabiliti al punto 4 dell'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, unitamente ad un diploma di laurea valido per l'ammissione ai concorsi a posti d'insegnamento.
        3. Ciascun candidato dovrà inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede di revisione del Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121, rilasciato dall'Ordinario diocesano competente per territorio e potrà concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della relativa diocesi.
        4. Relativamente alle prove d'esame, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 3, si applicano le norme di cui al comma 1 del presente articolo ed in particolare l'articolo 400, comma 6, del testo unico, con esclusione dell'accertamento della preparazione sui contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica.
        5. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico d'intesa con l'Ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale di cui al comma 3 e del punto 2.5 dell'Intesa di cui al comma 2.
        6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'Ordinario diocesano competente, divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico.
        7. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente dell'ufficio scolastico periferico, d'intesa con il competente Ordinario diocesano.


Art. 4.

(Mobilità).

        1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli provinciali di cui all'articolo 1, comma 2, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità nel comparto del personale della scuola. La mobilità professionale all'interno dei predetti ruoli è subordinata al possesso del titolo di qualificazione richiesto per il ruolo al quale si aspira. La mobilità professionale verso altro insegnamento non è consentita prima che siano decorsi cinque anni di effettivo insegnamento dall'assunzione in ruolo.
        2. L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato al quale sia stata revocata l'idoneità ha titolo a fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola.
        3. I posti rimasti vacanti a seguito di revoca dell'idoneità non concorrono, per un quinquennio, a determinare le dotazioni organiche di cui all'articolo 2 e sono coperti mediante stipula di contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 7.


Art. 5.

(Norme transitorie e finali).

        1. Al primo concorso per titoli ed esami che sarà bandito successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge sono ammessi gli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato servizio nell'insegnamento della religione cattolica per almeno 360 giorni esplicato anche in ordini e gradi scolastici diversi e che siano in servizio nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 2 e 3. Limitatamente ai candidati al primo concorso di cui al comma 1 si prescinde dal requisito del possesso del diploma di laurea.
        3. Il programma d'esame del primo concorso di cui al comma 1, consistente in una prova scritta ed una prova orale, sarà volto all'accertamento della conoscenza della legislazione e dell'ordinamento scolastici, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso. Ai fini della compilazione della graduatoria del concorso concorre il riconoscimento del servizio prestato in qualità di incaricato nell'insegnamento della religione cattolica.
        4. La presente legge si applica anche agli insegnanti di religione cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in contrasto con le norme locali tutelate dalla disposizione del numero 5, lettera c), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 3, comma 3, della presente legge.

Art. 6.

(Disposizione finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 510 milioni per l'anno 2001 e lire 47.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Frontespizio Relazione