XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 579
Onorevoli Colleghi! - L'annoso protrarsi delle vicende
relative all'istituzione del Parco nazionale del Golfo di
Orosei e del Gennargentu, di seguito denominato "Parco", che
vede rigidamente contrapposte, da un lato, le popolazioni e le
amministrazioni locali, collocate su una posizione di rifiuto
di atteggiamenti centralistici e, dall'altro, il Governo della
Repubblica, che si trova nella necessità di dover dare seguito
al dettato dell'articolo 34, comma 2, della legge 6 dicembre
1991, n. 394, come modificato dall'articolo 4, comma 7, della
legge 8 ottobre 1997, n. 344, che prevede l'istituzione,
d'intesa con la regione Sardegna, di detto Parco, esige da
parte di questo Parlamento che si provveda quanto prima a
trovare una soluzione equilibrata, che tenga nel debito conto
sia le attese del sistema delle autonomie locali, sia le
istanze di legalità.
Tenendo presenti anche i percorsi fin qui avviati dal
Ministero dell'ambiente con le amministrazioni locali, il
proponente ritiene che sia opportuno nel caso di specie
modificare radicalmente la normativa esistente, in piena
rispondenza al nuovo indirizzo istituzionale volto
all'effettiva valorizzazione dei territori meritevoli di
tutela ed anche in difesa delle prerogative statutarie della
regione Sardegna.
Con la presente proposta di legge vengono delegate alla
regione Sardegna le funzioni amministrative in tema di parchi
e riserve naturali di interesse nazionale, completando le
precedenti competenze già attribuite alla regione stessa in
tema di protezione della natura dall'articolo 58 del decreto
del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.
Peraltro, essa consente l'intervento della regione
Sardegna in un settore organicamente connesso a materie quali
l'urbanistica, l'agricoltura, il turismo e la caccia, che sono
attribuite ad essa dallo statuto in via esclusiva: tutto ciò
accentua il significato del Parco come istituto giuridico
finalizzato innanzitutto allo sviluppo del territorio,
inserendo gli scopi conservativi in questo più ampio
contesto.
Quanto, poi, allo strumento della delega, c'è da
considerare che questa assume un carattere di stabilità, di
modo che le funzioni delegate possano considerarsi come
funzioni istituzionalmente appartenenti alla regione Sardegna,
consentendo un organico svolgimento dell'amministrazione
regionale anche con riguardo a sub-materie che, pur estranee
alla competenza regionale, si pongono in connessione con
materie regionali proprie.
La delega prevista dalle disposizioni che si propongono,
comporta una radicale revisione nei confronti delle aree
protette di interesse nazionale individuate in Sardegna dalla
normativa vigente.
In particolare, sono delegate alla regione Sardegna tutte
le funzioni amministrative concernenti la gestione, la tutela,
la vigilanza e la sorveglianza dei parchi e riserve marine,
nonché dei parchi e riserve naturali di valenza nazionale.
Di massima importanza è, poi, il fatto che in virtù della
delega proposta, non sarà più il Ministero dell'ambiente ma la
regione Sardegna ad adottare il regolamento per la disciplina
dell'esercizio delle attività consentite entro il territorio
dei parchi.
Infine, la norma che si propone ripristina pienamente il
ruolo degli enti locali, disponendo che l'adozione di
concessioni, di autorizzazioni, e in genere di tutti i
provvedimenti amministrativi di esecuzione degli atti
normativi relativi al territorio dei parchi, non venga
trasferita all'ente Parco, ma resti di competenza degli enti
locali medesimi.
Al fine di evitare pericolosi vuoti normativi ed in attesa
che la regione Sardegna si doti degli strumenti legislativi
necessari, si prevede che rimangano vigenti nelle forme
attuali le norme relative ai parchi naturali e alle riserve
marine già istituite, come quelle relative al Parco nazionale
dell'Arcipelago della Maddalena istituito con decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1996 e al Parco
dell'Asinara istituto con decretodel Ministro dell'ambiente 28
novembre 1997, con l'eccezione del decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1998 relativo all'istituzione
dell'Ente parco nazionale del Golfo di Orosei e del
Gennargentu.