XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 579




        Onorevoli Colleghi! - L'annoso protrarsi delle vicende relative all'istituzione del Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu, di seguito denominato "Parco", che vede rigidamente contrapposte, da un lato, le popolazioni e le amministrazioni locali, collocate su una posizione di rifiuto di atteggiamenti centralistici e, dall'altro, il Governo della Repubblica, che si trova nella necessità di dover dare seguito al dettato dell'articolo 34, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'articolo 4, comma 7, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, che prevede l'istituzione, d'intesa con la regione Sardegna, di detto Parco, esige da parte di questo Parlamento che si provveda quanto prima a trovare una soluzione equilibrata, che tenga nel debito conto sia le attese del sistema delle autonomie locali, sia le istanze di legalità.
        Tenendo presenti anche i percorsi fin qui avviati dal Ministero dell'ambiente con le amministrazioni locali, il proponente ritiene che sia opportuno nel caso di specie modificare radicalmente la normativa esistente, in piena rispondenza al nuovo indirizzo istituzionale volto all'effettiva valorizzazione dei territori meritevoli di tutela ed anche in difesa delle prerogative statutarie della regione Sardegna.
        Con la presente proposta di legge vengono delegate alla regione Sardegna le funzioni amministrative in tema di parchi e riserve naturali di interesse nazionale, completando le precedenti competenze già attribuite alla regione stessa in tema di protezione della natura dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.
        Peraltro, essa consente l'intervento della regione Sardegna in un settore organicamente connesso a materie quali l'urbanistica, l'agricoltura, il turismo e la caccia, che sono attribuite ad essa dallo statuto in via esclusiva: tutto ciò accentua il significato del Parco come istituto giuridico finalizzato innanzitutto allo sviluppo del territorio, inserendo gli scopi conservativi in questo più ampio contesto.
        Quanto, poi, allo strumento della delega, c'è da considerare che questa assume un carattere di stabilità, di modo che le funzioni delegate possano considerarsi come funzioni istituzionalmente appartenenti alla regione Sardegna, consentendo un organico svolgimento dell'amministrazione regionale anche con riguardo a sub-materie che, pur estranee alla competenza regionale, si pongono in connessione con materie regionali proprie.
        La delega prevista dalle disposizioni che si propongono, comporta una radicale revisione nei confronti delle aree protette di interesse nazionale individuate in Sardegna dalla normativa vigente.
        In particolare, sono delegate alla regione Sardegna tutte le funzioni amministrative concernenti la gestione, la tutela, la vigilanza e la sorveglianza dei parchi e riserve marine, nonché dei parchi e riserve naturali di valenza nazionale.
        Di massima importanza è, poi, il fatto che in virtù della delega proposta, non sarà più il Ministero dell'ambiente ma la regione Sardegna ad adottare il regolamento per la disciplina dell'esercizio delle attività consentite entro il territorio dei parchi.
        Infine, la norma che si propone ripristina pienamente il ruolo degli enti locali, disponendo che l'adozione di concessioni, di autorizzazioni, e in genere di tutti i provvedimenti amministrativi di esecuzione degli atti normativi relativi al territorio dei parchi, non venga trasferita all'ente Parco, ma resti di competenza degli enti locali medesimi.
        Al fine di evitare pericolosi vuoti normativi ed in attesa che la regione Sardegna si doti degli strumenti legislativi necessari, si prevede che rimangano vigenti nelle forme attuali le norme relative ai parchi naturali e alle riserve marine già istituite, come quelle relative al Parco nazionale dell'Arcipelago della Maddalena istituito con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996 e al Parco dell'Asinara istituto con decretodel Ministro dell'ambiente 28 novembre 1997, con l'eccezione del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998 relativo all'istituzione dell'Ente parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu.




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