XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 579




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al fine di realizzare l'omogeneità delle attribuzioni, tenendo anche conto delle funzioni già esercitate, sono delegate alla regione Sardegna le funzioni amministrative concernenti la gestione, la tutela, la vigilanza e la sorveglianza dei parchi e delle riserve marine, nonché dei parchi e delle riserve naturali di interesse nazionale riguardanti il proprio territorio, con esclusione, in conformità di quanto stabilito dal primo e secondo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 748, delle funzioni di polizia di sicurezza spettanti all'autorità marittima a norma del codice della navigazione e delle leggi speciali.


Art. 2.

        1. L'istituzione e la disciplina dei parchi e delle riserve di interesse nazionale deve avvenire sulla base di accordi preventivamente intercorsi tra la regione Sardegna e gli enti locali nei cui territori ricade l'area protetta.
        2. La regione Sardegna, per quanto di sua competenza, provvede ad assicurare la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta, promuovendo a tale scopo le opportune forme di associazione.


Art. 3.

        1. La sorveglianza sui parchi e sulle riserve naturali marine è esercitata dalla regione Sardegna avvalendosi del proprio Corpo forestale vigilanza ambientale.
        2. Le autorizzazioni, le concessioni, a tutti gli altri provvedimenti amministrativi di esecuzione delle normative pianificatorie, programmatorie e regolamentari restano di competenza delle province, delle comunità montane e dei comuni secondo le disposizioni vigenti.


Art. 4.

        1. In attesa dell'entrata in vigore della normativa regionale sulle funzioni delegate, rimangono in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 1996, n. 215, il decreto del Ministro dell'ambiente 28 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1998, n. 13, ed ogni altra norma concernente aree naturali protette di interesse nazionale individuate ed istituite nella regione Sardegna alla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1998, è abrogato.


Art. 5.

        1. Con successive intese tra lo Stato e la regione Sardegna, adottate ai sensi dell'articolo 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono previste misure per il trasferimento di beni e di risorse finanziarie, umane e strumentali, nonché disposti strumenti di verifica in merito alla rispondenza delle misure di salvaguardia adottate ai sensi della presente legge alle disposizioni vigenti in materia di aree protette.



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