XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 579
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al fine di realizzare l'omogeneità delle attribuzioni,
tenendo anche conto delle funzioni già esercitate, sono
delegate alla regione Sardegna le funzioni amministrative
concernenti la gestione, la tutela, la vigilanza e la
sorveglianza dei parchi e delle riserve marine, nonché dei
parchi e delle riserve naturali di interesse nazionale
riguardanti il proprio territorio, con esclusione, in
conformità di quanto stabilito dal primo e secondo comma
dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica
19 giugno 1979, n. 748, delle funzioni di polizia di sicurezza
spettanti all'autorità marittima a norma del codice della
navigazione e delle leggi speciali.
Art. 2.
1. L'istituzione e la disciplina dei parchi e delle
riserve di interesse nazionale deve avvenire sulla base di
accordi preventivamente intercorsi tra la regione Sardegna e
gli enti locali nei cui territori ricade l'area protetta.
2. La regione Sardegna, per quanto di sua competenza,
provvede ad assicurare la partecipazione degli enti locali
interessati alla gestione dell'area protetta, promuovendo a
tale scopo le opportune forme di associazione.
Art. 3.
1. La sorveglianza sui parchi e sulle riserve naturali
marine è esercitata dalla regione Sardegna avvalendosi del
proprio Corpo forestale vigilanza ambientale.
2. Le autorizzazioni, le concessioni, a tutti gli altri
provvedimenti amministrativi di esecuzione delle normative
pianificatorie, programmatorie e regolamentari restano di
competenza delle province, delle comunità montane e dei comuni
secondo le disposizioni vigenti.
Art. 4.
1. In attesa dell'entrata in vigore della normativa
regionale sulle funzioni delegate, rimangono in vigore il
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 1996,
n. 215, il decreto del Ministro dell'ambiente 28 novembre
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio
1998, n. 13, ed ogni altra norma concernente aree naturali
protette di interesse nazionale individuate ed istituite nella
regione Sardegna alla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14
maggio 1998, è abrogato.
Art. 5.
1. Con successive intese tra lo Stato e la regione
Sardegna, adottate ai sensi dell'articolo 34 della legge 6
dicembre 1991, n. 394, sono previste misure per il
trasferimento di beni e di risorse finanziarie, umane e
strumentali, nonché disposti strumenti di verifica in merito
alla rispondenza delle misure di salvaguardia adottate ai
sensi della presente legge alle disposizioni vigenti in
materia di aree protette.