XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 578
Onorevoli Colleghi! - Nel corso della XII legislatura
tredici donne italiane depositarono in Cassazione una proposta
di legge di iniziativa popolare costituita da un articolo
unico per riconoscere formalmente l'uguaglianza di ogni essere
umano e, perciò, modificando l'articolo 1 del codice civile,
per dichiarare la capacità giuridica di ogni uomo fin dal
concepimento. Prima di essere presentata alla pubblica
sottoscrizione la proposta fu firmata da esponenti del mondo
scientifico, tra cui quindici rettori di altrettante
università italiane, quaranta tra presidi di facoltà e primari
ospedalieri, quattrocento docenti e ricercatori. Corredata da
200 mila firme legalizzate la proposta fu depositata il 20
luglio 1995 alla Camera dei deputati.
Sebbene non discussa in modo formale, la proposta ha dato
sostanza all'articolo 1 del testo relativo alla disciplina
della fecondazione artificiale umana, approvata dalla Camera
dei deputati nella XIII legislatura, nella quale l'embrione
umano è dichiarato soggetto titolare di diritti. Peraltro,
trasferita al Senato della Repubblica, la proposta di legge
non ha concluso il suo iter, cosicché essa è decaduta
con la fine della legislatura.
I regolamenti parlamentari stabiliscono che le proposte
popolari non decadono per la legislatura successiva a quella
in cui sono state presentate, ma esse perdono valore alla
terza successiva legislatura.
Perciò, noi parlamentari della XIV legislatura intendiamo
riproporre quella proposta che già una significativa parte di
cittadini aveva presentato sei anni fa.
Il principio di uguaglianza costituisce il cardine della
moderna civiltà giuridica e il frutto di una lunga evoluzione
storica. Non discriminare tra gli essere umani sia come
singoli, sia in quanto gruppi sociali (minoranze etniche) è
divenuto - giustamente - imperativo etico-civile fondamentale.
Non è sempre stato così. In altri tempi, ad esempio, agli
schiavi, ai negri e persino alle donne non veniva riconosciuta
la personalità giuridica.
Oggi il principio di non discriminazione deve essere
riconosciuto nell'ambito delle diverse età e condizioni di una
medesima esistenza umana, particolarmente con riferimento alle
fasi apparentemente marginali: quella della vita nascente,
morente e sofferente. Si tratta di riconoscere, anche
nell'ambito giuridico, che embrione, feto, neonato, bambino,
ragazzo, adolescente, giovane, adulto, anziano, vecchio sono
diversi nomi con cui si indica una identica realtà, un
identico soggetto, lo stesso essere personale, lo stesso uomo.
Urge una completa disciplina dell'intervento manipolatore
dell'uomo nell'ambito della genetica. Per questo è preliminare
la definizione dello "statuto giuridico dell'embrione umano",
come richiesto anche dal Parlamento europeo nelle due
risoluzioni del 16 marzo 1989 sui problemi etici e giuridici
dell'ingegneria genetica e della procreazione artificiale
umana. Anche nel campo dell'aborto, dove nella riflessione
giuridica si accavallano e si combinano in vario modo concetti
diversi ("stato di necessità", "conflitto di diritti e di
interessi", "tutela della vita", "autodeterminazione della
donna", "servizio sociale") è indispensabile individuare con
chiarezza il significato giuridico dell'essere umano nella
fase più giovane della sua esistenza. Lo esige la stessa legge
22 maggio 1978, n. 194, la cui affermazione iniziale ("Lo
Stato (...) tutela la vita umana dal suo inizio") deve essere
meglio precisata.
A queste ragioni generali altre se ne sono aggiunte negli
ultimi anni. In primo luogo il dibattito politico-parlamentare
sulla fecondazione artificiale, la clonazione, la
sperimentazione embrionale, le nuove forme di aborto chimico,
la risarcibilità dei "danni" da nascita non voluta è divenuto
di estrema attualità e non è più prorogabile una presa di
posizione legislativa. Questo è uno dei principali compiti
della nuova legislatura. Non è ragionevole decidere in tutti i
campi ora indicati senza avere prima, con lucidità e coraggio,
stabilito se anche all'embrione umano debba o no estendersi il
principio di uguale dignità umana, ossia, in altri termini, se
ad esso il diritto debba riconoscere lo statuto di soggetto
ovvero di oggetto.
In secondo luogo il Parlamento ha il dovere di tenere
conto dei pareri di altri organi, specialmente quando essi
sono istituiti per legge proprio allo scopo di esprimere
autorevolmente pareri per i legislatori. Ci riferiamo
particolarmente al documento su "Identità e stato
dell'embrione umano" adottato il 28 giugno 1996 dal Comitato
nazionale per la bioetica, la cui conclusione è la seguente:
"Il Comitato è pervenuto unanimemente a riconoscere il dovere
morale di trattare l'embrione umano fin dalla fecondazione
secondo i criteri di rispetto e tutela che si debbono adottare
nei confronti degli individui umani a cui si attribuisce
comunemente la caratteristica di persona".
E' evidente che il legislatore ha il dovere morale di
introdurre il concepito nell'ambito del diritto non come una
cosa, ma come un soggetto.
In terzo luogo va ricordata la sentenza n. 35 del 10
febbraio 1997 pronunciata dalla Corte costituzionale. In essa
il diritto alla vita del concepito "fin dalla fecondazione" è
affermato a chiare note e il diritto alla vita, che si
dichiara avere conseguito un sempre maggiore riconoscimento
anche a livello internazionale e mondiale, è inserito nel
nucleo dei valori supremi della Costituzione.
L'articolo 1 del codice civile stabilisce, attualmente,
che "La capacità giuridica si acquista dal momento della
nascita", ma subito aggiunge: "I diritti che la legge
riconosce al concepito sono subordinati all'evento della
nascita". Una tale formulazione, di origine romanistica, è
stata scritta quando ancora non esistevano le moderne
discussioni sullo "statuto giuridico dell'embrione umano" e
tanto meno le problematiche sulla manipolazione genetica,
sulla procreazione artificiale e sull'aborto, così come oggi
vengono poste. Inoltre il citato articolo 1 è stato pensato
soltanto con riferimento al diritto privato e cioè
prevalentemente agli aspetti patrimoniali. Ma la personalità
giuridica è unica e si estende ad ogni ambito del diritto, sia
privato che pubblico.
La nostra riflessione induce a proporre una modifica al
primo comma dell'articolo 1 del codice civile. Si tratta di
dichiarare che ogni uomo ha la capacità giuridica in quanto
uomo, cioè che la soggettività giuridica ha origine dal
concepimento, non dalla nascita. La soggettività (detta anche
"personalità" o "capacità") giuridica implica l'attitudine ad
essere titolare di diritti. In definitiva si tratta di dare
applicazione all'articolo 22 della Costituzione, secondo cui
nessuno può essere privato della capacità giuridica.
Si ritiene peraltro di non dover intervenire nella
complessa disciplina dei diritti patrimoniali legati alle
successioni e alle donazioni, per i quali l'eliminazione della
condizione della nascita comporterebbe mutamenti complessi nel
regime successorio, che meglio dovrebbero essere valutati.
Va perciò inserito al secondo comma del medesimo articolo
1 del codice civile l'aggettivo "patrimoniale". In tale modo
niente viene cambiato riguardo alla disciplina economica
relativa al concepito.
Nel presentare, come primo nostro atto del mandato
ricevuto dal popolo, la presente proposta di legge, intendiamo
porre l'intera legislatura incipiente sotto il segno dei
diritti umani di tutti e della solidarietà verso i più piccoli
e i più deboli.