XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 578




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 1 del codice civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 1. - (Capacità giuridica).- Ogni essere umano ha la capacità giuridica fin dal momento del concepimento.
        I diritti patrimoniali che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita".



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