XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 578
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 1 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 1. - (Capacità giuridica).- Ogni essere umano
ha la capacità giuridica fin dal momento del concepimento.
I diritti patrimoniali che la legge riconosce a favore del
concepito sono subordinati all'evento della nascita".