XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 577
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge,
composta di otto articoli, intende istituire l'Ordine del
Tricolore.
L'articolo 1 istituisce appunto tale nuovo ordine
onorifico, comprendente l'unica classe di cavaliere.
L'articolo 2 prevede che detta onorificenza sia
conferita:
a) a coloro che hanno prestato servizio militare
per almeno tre mesi, anche a più riprese, in zona di
operazioni nelle Forze armate italiane durante la guerra
1940-45 o nelle formazioni armate partigiane o gappiste
regolarmente inquadrate nelle formazioni dipendenti dal Corpo
volontari della libertà;
b) ai combattenti della guerra 1940-45; ai
mutilati e invalidi della guerra 1940-45 fruenti di pensioni
di guerra; agli ex prigionieri o internati nei campi di
concentramento o prigionia.
L'articolo 3 determina le caratteristiche dell'insegna del
nuovo ordine e rinvia ad un decreto del Ministro della difesa
l'indicazione dei dettagli. In particolare, si è previsto che
la medaglia sia realizzata in bronzo.
L'articolo 4 prevede che il Capo dell'Ordine del Tricolore
sia il Presidente della Repubblica e che l'Ordine sia retto da
un consiglio composto da un tenente generale o da un ufficiale
con grado corrispondente, che lo presiede, da due generali e
un ammiraglio in rappresentanza di ciascuna Forza armata, dal
presidente nazionale dell'associazione dei combattenti
inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate italiane
che hanno partecipato alla guerra di liberazione, dal
presidente nazionale dell'associazione dei combattenti e
reduci e dal presidente nazionale dell'associazione dei
partigiani d'Italia. Il presidente ed i membri del Consiglio
sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro della difesa.
L'articolo 5 prevede che le onorificenze sono conferite
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro della difesa, dietro domanda presentata dagli
interessati al Ministero della difesa.
L'articolo 6 prevede che le domande e i documenti
necessari per ottenere l'onorificenza siano esenti
dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo.
L'articolo 7 prevede la copertura finanziaria e l'articolo
8 dispone l'immediata entrata in vigore.