XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 577




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, composta di otto articoli, intende istituire l'Ordine del Tricolore.
        L'articolo 1 istituisce appunto tale nuovo ordine onorifico, comprendente l'unica classe di cavaliere.
        L'articolo 2 prevede che detta onorificenza sia conferita:

                a) a coloro che hanno prestato servizio militare per almeno tre mesi, anche a più riprese, in zona di operazioni nelle Forze armate italiane durante la guerra 1940-45 o nelle formazioni armate partigiane o gappiste regolarmente inquadrate nelle formazioni dipendenti dal Corpo volontari della libertà;

                b) ai combattenti della guerra 1940-45; ai mutilati e invalidi della guerra 1940-45 fruenti di pensioni di guerra; agli ex prigionieri o internati nei campi di concentramento o prigionia.
        L'articolo 3 determina le caratteristiche dell'insegna del nuovo ordine e rinvia ad un decreto del Ministro della difesa l'indicazione dei dettagli. In particolare, si è previsto che la medaglia sia realizzata in bronzo.
        L'articolo 4 prevede che il Capo dell'Ordine del Tricolore sia il Presidente della Repubblica e che l'Ordine sia retto da un consiglio composto da un tenente generale o da un ufficiale con grado corrispondente, che lo presiede, da due generali e un ammiraglio in rappresentanza di ciascuna Forza armata, dal presidente nazionale dell'associazione dei combattenti inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate italiane che hanno partecipato alla guerra di liberazione, dal presidente nazionale dell'associazione dei combattenti e reduci e dal presidente nazionale dell'associazione dei partigiani d'Italia. Il presidente ed i membri del Consiglio sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.
        L'articolo 5 prevede che le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, dietro domanda presentata dagli interessati al Ministero della difesa.
        L'articolo 6 prevede che le domande e i documenti necessari per ottenere l'onorificenza siano esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo.
        L'articolo 7 prevede la copertura finanziaria e l'articolo 8 dispone l'immediata entrata in vigore.




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