XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 577
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituito l'Ordine del Tricolore, comprendente
l'unica classe di cavaliere.
2. L'onorificenza che attesta l'appartenenza all'Ordine ha
le caratteristiche di cui all'articolo 3.
Art. 2.
1. L'onorificenza è conferita a coloro che prestarono
servizio militare, per almeno tre mesi, in zona di operazioni,
anche a più riprese, nelle Forze armate italiane durante la
guerra 1940-1945, o nelle formazioni armate partigiane o
gappiste, regolarmente inquadrate nelle formazioni dipendenti
dal Corpo volontari della libertà, ed ai combattenti della
guerra 1940-1945, ai mutilati ed invalidi della guerra
1940-1945 fruenti di pensione di guerra ed agli ex prigionieri
o internati nei campi di concentramento o di prigionia.
Art. 3.
1. L'insegna dell'Ordine è costituita da una croce
gigliata in bronzo con al centro il tricolore.
2. L'insegna è sostenuta da un nastro di seta della
larghezza di millimetri trentasette, composta da una striscia
verticale azzurra, fiancheggiata da due strisce verticali
riportanti i colori della bandiera italiana.
3. I disegni e le misure dell'insegna e del nastro di seta
sono riportati in apposito decreto del Ministro della
difesa.
Art. 4.
1. Il Capo dell'Ordine è il Presidente della
Repubblica.
2. L'Ordine è retto da un consiglio composto da un tenente
generale o da un ufficiale con grado corrispondente che lo
presiede, da due generali e da un ammiraglio, in
rappresentanza delle tre Forze armate, dal presidente
nazionale dell'associazione dei combattenti della guerra di
liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate
italiane che hanno partecipato alla guerra di liberazione, dal
presidente nazionale dell'associazione dei combattenti e
reduci e dal presidente nazionale dell'associazione dei
partigiani d'Italia. Il funzionamento del consiglio di cui al
presente comma non comporta oneri a carico del bilancio dello
Stato.
3. Il presidente e i membri del consiglio dell'Ordine sono
nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro della difesa.
Art. 5.
1. L'onorificenza dell'Ordine del Tricolore è conferita
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro della difesa.
2. Per ottenere l'onorificenza gli interessati devono
presentare domanda al Ministero della difesa secondo le
modalità definite nel decreto di cui al comma 3 dell'articolo
3, allegando fotocopia autenticata della documentazione
attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla presente
legge.
Art. 6.
1. Le domande e i documenti occorrenti per ottenere i
benefici previsti dalla presente legge sono esenti
dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo.
Art. 7.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 10 miliardi, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.