XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 570




        Onorevoli Colleghi! - In Italia si verificano ogni anno oltre 160 mila decessi per tumore e una nuova diagnosi di cancro viene posta per oltre 270 mila persone: tanto l'incidenza (nuovi casi di tumore diagnosticati ogni anno), quanto la mortalità per tumore nell'ultimo decennio si sono dimostrate in costante aumento. Attualmente, in Italia si può stimare che circa 1.400.000 persone vivano dopo aver avuto diagnosi di tumore. Per una parte, ancora modesta, di pazienti la malattia è diagnosticata in una fase nella quale le terapie chirurgiche o mediche convenzionali hanno una elevatissima percentuale di successi. Una parte, purtroppo, rilevante dei casi di tumore viene diagnosticata in fase avanzata, quando in pratica non c'è più molto spazio per un trattamento con intento curativo; spesso questi soggetti sono sottoposti a trattamento continuo con intervento palliativo, fino all'exitus.
        La sopravvivenza dei pazienti affetti da tumore, così come la loro qualità di vita, è in gran parte condizionata dal tipo di trattamento ricevuto. Al momento in Italia non esiste alcun sistema per valutare la qualità del trattamento cui sono sottoposti i pazienti, né è verificato il grado di adeguatezza degli standard di trattamento applicati rispetto a quelli definiti dalla comunità scientifica. Alcuni studi condotti su campioni di popolazione italiana, relativamente ai tumori femminili e dell'apparato digerente, hanno dimostrato notevoli disparità tra le diverse realtà regionali, evidenziando inadeguatezze del trattamento, sia nel senso di "sotto-trattamento" che di "eccesso di trattamento" in relazione allo stadio della malattia.
        La malattia tumorale implica, inoltre, l'inevitabile sviluppo di problemi di ordine sia fisico che psico-sociale. Tali complicanze possono essere ridotte di entità o addirittura prevenute migliorando la qualità dell'assistenza medica e psicologica. La qualità di vita dei pazienti con tumore lungo-sopravviventi è un fattore di fondamentale importanza, per cui è indispensabile identificare i potenziali effetti indesiderati che potrebbero verificarsi a lungo termine e intervenire precocemente per prevenire possibili future disabilità. Tutti questi fattori hanno un indubbio riflesso sia sulle spese sanitarie che sulla quantità e qualità di vita del paziente oncologico.
        Queste brevi annotazioni rendono evidente la necessità di attuare interventi mirati ad ampio raggio che coprano i settori che vanno dalla ricerca di base all'assistenza al paziente terminale con un adeguato coinvolgimento di tutti i settori della sanità pubblica (amministrazioni sanitarie nazionali, regionali, territoriali).
        La presente proposta di legge si propone di definire percorsi atti a garantire:

            a) l'adeguato potenziamento e l'estensione a tutto il territorio nazionale delle attività di prevenzione, primaria e secondaria, già riconosciute come efficaci nel ridurre l'incidenza o la mortalità per alcune tra le più frequenti neoplasie;

            b) l'assicurazione di una diagnosi e di una cura corrispondenti agli standard definiti dalla comunità scientifica internazionale a tutti i pazienti oncologici;

            c) un significativo miglioramento delle conoscenze scientifiche;

            d) un adeguato trasferimento dei risultati della ricerca all'assistenza clinica corrente.

        L'attuazione degli interventi a favore del paziente oncologico deve naturalmente passare attraverso una riorganizzazione radicale dell'assistenza con un adeguamento delle strutture oncologiche territoriali alle richieste del bacino di utenza ed un loro attivo coordinamento, tenendo conto delle caratteristiche epidemiologiche territoriali e delle priorità all'interno dei piani sanitari regionali.
        Con gli articoli 1 e 2 si precisano le finalità della legge.
        L'articolo 3 prevede l'istituzione presso il Ministero della sanità del Gruppo interministeriale per l'oncologia (GIMO).
        L'articolo 4 disciplina la Commissione oncologica nazionale, organo di consulenza del GIMO. Nell'articolo 4 vengono inoltre ribadite le indicazioni date nel triennio 1994-1996 dalla Commissione oncologica nazionale in tema di prevenzione, sollecitando l'applicazione a livello regionale delle linee guida pubblicate nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1^ giugno 1996. In particolare, viene messo in evidenza il ruolo cardine delle regioni nell'attuazione e nel monitoraggio di tali interventi.

            La necessità della tempestiva applicazione delle linee guida emanate dalla Commissione oncologica nazionale per l'assistenza viene riconfermata nell'articolo 4 della legge. In particolare, si sottolinea l'importanza della copertura assistenziale del territorio per la costituzione di una rete di strutture collegate e coordinate. Il ruolo di coordinamento viene attribuito al polo oncologico, struttura assistenziale presso la quale sono presenti, a livello apicale, le figure mediche necessarie per l'attuazione del trattamento interdisciplinare del paziente oncologico (linee guida della Commissione oncologica nazionale n. 2 del 1996). Viene, inoltre, sottolineata la necessità di garantire la copertura finanziaria per l'assistenza domiciliare, per le terapie palliative e del dolore.
        Gli articoli 5 e 6 prevedono, rispettivamente, l'istituzione di una lista di esperti nelle diverse discipline oncologiche presso il Ministero della sanità e la riorganizzazione e l'adeguamento delle strutture oncologiche territoriali.
        Viene sottolineata l'importanza dell'istituzione della commissione oncologica a livello regionale con compiti di supporto alle autorità regionali per la definizione e l'attuazione del piano oncologico regionale e la funzione di promuovere l'applicazione di linee guida approvate a livello nazionale in tema di prevenzione, diagnosi e trattamento, e di controlli di qualità. Alla commissione oncologica regionale spetta anche il coordinamento dei programmi di formazione ed educazione permanente del personale sanitario impegnato nel settore oncologico (articolo 7).
        Il miglioramento dell'assistenza al paziente oncologico, oltre che dalla riorganizzazione delle strutture sanitarie, dipende anche dalla qualità della ricerca biomedica nel settore dell'oncologia. A tale scopo è necessario che siano definite forme di coordinamento fra i diversi enti che finanziano la ricerca biomedica e che il finanziamento della ricerca si basi su sistemi di accreditamento basati sull'eccellenza (articoli 6, 7, 8 e 9).
        L'articolo 10 delinea le disposizioni per le sperimentazioni cliniche nel settore dell'oncologia. In particolare, sono affrontati i temi relativi a:

            a) istituzione di una apposita sottocommissione per l'esame delle sperimentazioni con nuovi farmaci;

            b) identificazione delle strutture accreditabili per gli studi di fase uno e di fase uno e due in ambito pediatrico.

        L'articolo 11, infine, reca disposizioni in ordine all'inadempienza da parte delle amministrazioni regionali e provinciali nell'attuazione di quanto previsto dalla legge, prevedendo che il Presidente del Consiglio dei ministri disponga, previa diffida, il compimento degli atti relativi in sostituzione delle citate amministrazioni.




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