XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 569
Onorevoli Colleghi! - Il costante dibattito
sull'insufficienza dei finanziamenti pubblici all'attività di
ricerca di base in generale e a quella sul cancro in
particolare ha sollevato più volte, nel corso degli ultimi
anni, l'annoso problema dell'individuazione delle fonti da cui
attingere le risorse per sostenere e finanziare gli sforzi di
tutti quegli enti o associazioni che operano nel campo della
ricerca scientifica.
Riteniamo che lo Stato, nell'ambito delle proprie
attribuzioni istituzionali, debba farsi carico degli sforzi,
diretti ed indiretti, per acquisire ed erogare quelle risorse
finanziarie che la ricerca moderna richiede in quantità sempre
maggiori, correlativamente all'esigenza di rispettare i
vincoli imposti dal bilancio statale.
In questo contesto, appare auspicabile l'impiego da parte
dello Stato dello strumento della leva fiscale con il quale
sostenere il crescente interesse della collettività a
finanziare quelle associazioni che si occupano di ricerca
scientifica.
Attualmente, tra gli oneri deducibili dal reddito
imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche (articolo 10 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917), e tra gli oneri di utilità sociale
sostenuti dalle imprese (articolo 65 del menzionato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986) non sono ricomprese le erogazioni liberali eseguite
a favore di enti e associazioni impegnati nella raccolta di
fondi per la ricerca scientifica sul cancro.
La presente proposta di legge, quindi, in presenza di
risorse pubbliche insufficienti rispetto alle crescenti
esigenze della ricerca moderna, tende a favorire l'afflusso di
finanziamenti ai citati enti e associazioni, attraverso la
previsione normativa della deducibilità delle erogazioni fatte
a loro favore sia da parte di soggetti privati sia da parte
delle imprese.