XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 569
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la
lettera i) è inserita la seguente:
"i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per un
importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore di enti e
associazioni che senza scopo di lucro svolgono direttamente o
indirettamente, attraverso il finanziamento di progetti di
ricerca presso laboratori universitari, ospedali ed istituti,
attività di studio e di ricerca scientifica sul cancro. Gli
enti e le associazioni di cui al periodo precedente devono
stipulare apposita convenzione con i Ministeri della sanità e
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
nella quale si obbligano a richiedere preventivo consenso ai
Ministeri stessi sulla nomina dei componenti del comitato
scientifico, a redigere i propri bilanci secondo le norme del
codice civile relative alle società per azioni, e a sottoporsi
alla certificazione da parte di società di revisione iscritte
nell'albo della Commissione nazionale per le società e la
borsa (CONSOB);".
2. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c-undecies) dopo le parole:
"per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel
settore della sanità" sono inserite le seguenti: ", ad
esclusione dei progetti di ricerca di cui alla lettera
c-duodecies),";
b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"c-duodecies) le erogazioni liberali in denaro,
per un ammontare complessivamente non superiore a lire 100
milioni, fatte a favore di enti e associazioni che senza scopo
di lucro svolgono direttamente o indirettamente, attraverso il
finanziamento di progetti di ricerca presso laboratori
universitari, ospedali ed istituti, attività di studio e di
ricerca scientifica sul cancro. Gli enti e le associazioni di
cui al periodo precedente devono stipulare apposita
convenzione con i Ministeri della sanità e dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica nella quale si
obbligano a richiedere preventivo consenso ai Ministeri stessi
sulla nomina dei componenti il comitato scientifico, a
redigere i propri bilanci secondo le norme del codice civile
relative alle società per azioni, e a sottoporsi alla
certificazione da parte di società di revisione iscritte
nell'albo della CONSOB".