XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 569




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

            "i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore di enti e associazioni che senza scopo di lucro svolgono direttamente o indirettamente, attraverso il finanziamento di progetti di ricerca presso laboratori universitari, ospedali ed istituti, attività di studio e di ricerca scientifica sul cancro. Gli enti e le associazioni di cui al periodo precedente devono stipulare apposita convenzione con i Ministeri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nella quale si obbligano a richiedere preventivo consenso ai Ministeri stessi sulla nomina dei componenti del comitato scientifico, a redigere i propri bilanci secondo le norme del codice civile relative alle società per azioni, e a sottoporsi alla certificazione da parte di società di revisione iscritte nell'albo della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB);".

        2. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) alla lettera c-undecies) dopo le parole: "per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità" sono inserite le seguenti: ", ad esclusione dei progetti di ricerca di cui alla lettera c-duodecies),";
                b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

            "c-duodecies) le erogazioni liberali in denaro, per un ammontare complessivamente non superiore a lire 100 milioni, fatte a favore di enti e associazioni che senza scopo di lucro svolgono direttamente o indirettamente, attraverso il finanziamento di progetti di ricerca presso laboratori universitari, ospedali ed istituti, attività di studio e di ricerca scientifica sul cancro. Gli enti e le associazioni di cui al periodo precedente devono stipulare apposita convenzione con i Ministeri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nella quale si obbligano a richiedere preventivo consenso ai Ministeri stessi sulla nomina dei componenti il comitato scientifico, a redigere i propri bilanci secondo le norme del codice civile relative alle società per azioni, e a sottoporsi alla certificazione da parte di società di revisione iscritte nell'albo della CONSOB".



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