XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 566




        Onorevoli Colleghi! - I frequenti e sistematici incidenti mortali lungo le strade, nei quali sono coinvolti, in particolar modo nelle notti comprese nel fine settimana, giovani che escono dalle discoteche, costituiscono purtroppo un fenomeno grave e preoccupante, indubbiamente espressione di un disagio sociale e generazionale. Sono pertanto necessarie rapide soluzioni di natura legislativa che mirano ad offrire strumenti adeguati finalizzati a limitare il bollettino di morte delle "stragi del sabato sera".
        Per quanto riguarda l'inquadramento normativo della materia, va fatto riferimento innanzitutto alle norme costituzionali che in questa sede rilevano: l'articolo 117 della Costituzione attribuisce alle regioni potestà di emanare norme legislative, "nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato", nelle materie, tra le altre, della "polizia locale urbana e rurale" e del "turismo e industria alberghiera"; le leggi della Repubblica possono peraltro "demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione". L'articolo 118 stabilisce poi che spettano alle regioni le funzioni amministrative per le materie elencate nell'articolo 117, "salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle province, ai comuni o ad altri enti locali" (primo comma) e che "lo Stato può con legge delegare alla regione l'esercizio di altre funzioni amministrative" (secondo comma).
        Tale costruzione è precisata a livello di legislazione ordinaria dall'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, recante "Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione" (la legge di delega al Governo per il trasferimento di funzioni alle regioni) e soprattutto dal relativo decreto delegato, il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616: l'articolo 9, primo comma, stabilisce che "i comuni (....) e le regioni sono titolari delle funzioni di polizia amministrativa ad essi rispettivamente attribuite o trasferite"; l'articolo 19 attribuisce esclusivamente alla competenza dei comuni le funzioni amministrative di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto n. 773 del 1931: tra tali funzioni rientrano "la concessione della licenza per (....) feste da ballo (....), altri simili spettacoli o trattenimenti (....), sale di pubblica audizione (...), pubblici trattenimenti (...), audizioni all'aperto" nonché il potere di "determinare le procedure e le competenze degli organi comunali relative all'esercizio delle funzioni così attribuite" (restano vigenti, ai sensi dell'articolo 20, le norme del citato testo unico e del relativo regolamento di attuazione che fissano i requisiti per l'ottenimento delle autorizzazioni di polizia o più in generale attribuiscono poteri di controllo agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza); l'articolo 54, infine, attribuisce ai comuni le funzioni amministrative relative "alla fissazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla regione, degli orari di apertura e di chiusura (...) dei pubblici esercizi di vendita e di consumo di alimenti e bevande". Peraltro, già in virtù dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1971, n. 558, le regioni erano delegate a determinare l'orario di apertura e di chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio secondo criteri ivi stabiliti.
        Da tale ricostruzione si evince che, considerando l'attività degli esercizi di intrattenimento e svago materia meramente afferente alla polizia amministrativa, su di essa lo Stato non avrebbe alcuna attribuzione, neppure quella di coordinamento, in quanto tutte le competenze sono riservate esclusivamente ai comuni; viceversa, considerando tali esercizi come specie degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, essi rientrerebbero nella disciplina del commercio e pertanto nelle fattispecie di cui ai citati articoli 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e 1 della legge n. 558 del 1971 nonchè, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nel campo applicativo di quest'ultima. E' in questo contesto normativo che si pone la questione dei poteri dello Stato in ordine alla determinazione degli orari di apertura e di chiusura.
        Il 25 maggio 1990 il Presidente del Consiglio dei ministri adotta un decreto recante "direttiva alle regioni a statuto ordinario in materia di orari di apertura e di chiusura di esercizi che esplicano attività di trattenimento e di svago": richiamati, tra gli altri, l'articolo 1 della legge n. 558 del 1971 e l'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e considerata la necessità che "la regolamentazione degli orari di tali esercizi tenda ad evitare l'esposizione eccessivamente prolungata dei frequentatori ad agenti acustici di elevata intensità, nonché i conseguenti rischi connessi alla circolazione nelle ore notturne in condizioni fisiche di ridotta efficienza, secondo modalità che nell'ambito di una sostanziale uniformità, tengano conto delle condizioni ambientali di ciascuna regione", viene disposto che le regioni, nell'indicare ai comuni i criteri da seguire per la fissazione dell'orario di quegli esercizi, seguano le seguenti direttive:

                a) l'orario dei pubblici esercizi ad apertura notturna dovrà essere contenuto entro la fascia che va delle ore 20 alle ore 22 per l'apertura e non oltre le ore 2 per la chiusura;

                b) il limite di chiusura può essere protratto fino a due ore durante i mesi estivi in località a prevalente concentrazione turistica.

        In ottemperanza al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la regione Emilia-Romagna, con deliberazione n. 171 del 14 novembre 1990, adotta i "criteri che i comuni devono seguire in materia di orari di apertura e chiusura di esercizi che esplicano attività di trattenimento e svago", mentre la regione Basilicata prende analogo provvedimento sotto forma di legge regionale (n. 31 del 7 novembre 1990).
        Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e la deliberazione della regione Emilia-Romagna vengono impugnati immediatamente dal comune di Rimini; con sentenza n. 507 del 1991 il tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna annulla tali atti partendo dal presupposto che la disciplina degli orari degli esercizi pubblici notturni sia materia di polizia amministrativa, in quanto "di interesse esclusivamente locale" ai sensi del primo comma dell'articolo 118 della Costituzione, e come tale sottratta al potere di indirizzo e coordinamento dello Stato e normativo delle regioni.
        Il Governo ricorre in appello contro la sentenza del tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, ma il Consiglio di Stato, con decisione della IV sezione n. 504 del 1992 conferma l'annullamento dei provvedimenti. Peraltro, la motivazione della sentenza fa riferimento esclusivamente alla illogicità dell'assimilazione, sotto il profilo della produzione di agenti acustici di elevata intensità, di esercizi, quali le discoteche o i piano-bar o le case da gioco, ove invece il rumore prodotto in ciascuno di essi è ben diverso. Non è invece condivisa l'impostazione del tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna in ordine di natura di tali esercizi: essi rientrano nella categoria generale del commercio, come dimostra anche la necessità della predisposizione di piani territoriali ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, recante norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, nota come "legge del commercio"; pertanto, lo Stato è titolare della funzione di indirizzo e coordinamento - e dunque del potere di emanare direttive - in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi, essendovi stata delega alle regioni ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, con la citata legge 558 del 1971.
        In conclusione, si può affermare che allo Stato non è precluso reintervenire, eventualmente "riappropriandosene", su materie già delegate alle regioni ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione.
        Certo, nel momento in cui si legifera in questa materia, non si può ignorare che dietro "l'industria del ballo" ci sono interessi rilevanti: in Italia ci sono circa 6.000 tra discoteche e night che danno lavoro a 70.000 persone per un fatturato di 2.000 miliardi. Un settore rilevante considerato anche l'indotto. Per questo, limitare queste attività non deve essere penalizzante sotto il profilo economico e occupazionale. Avendo come obiettivo non un'ingiusta limitazione di queste attività, ma la giusta regolamentazione degli orari e delle modalità di svolgimento delle attività delle sale da ballo e di intrattenimento e dei locali notturni, nella XIII legislatura si era giunti anche ad un testo unico che poi non è stato varato dal Parlamento.
        Con la presente proposta di legge si intende determinare nel corso di questa legislatura un quadro normativo, atteso da molto, che incida fortemente sull'aspetto preventivo circa i tristi episodi che fanno da corollario ai nostri week-end.




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