XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 566
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le discoteche, le sale da ballo e i locali di
intrattenimento notturno, anche annessi alle strutture
ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n.
217, possono aprire dalle ore 15 e chiudono entro le ore
3,30.
2. I locali di cui al comma 1 non possono aprire dopo le
ore 22,30.
3. L'orario di chiusura dei locali di cui al comma 1 può
essere protratto di un'ora nel periodo compreso tra il 1^
giugno e il 30 settembre, tra il 7 dicembre e il 6 gennaio,
nella settimana di Pasqua e nel giorno della festa patronale
del comune.
4. Il 1^ gennaio, l'ultimo giovedì, sabato e martedì di
carnevale non è prescritto alcun limite orario.
5. Gli orari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono altresì
osservati, in occasione di intrattenimenti musicali o
danzanti, anche dai circoli privati e dalle associazioni a
carattere culturale, ricreativo e sportivo nonché dai pubblici
esercizi che esercitano prevalentemente l'attività di
somministrazione di bevande e alimenti.
Art. 2.
1. Nei locali di cui all'articolo 1:
a) i suoni al di fuori della pista da ballo emessi
dai diffusori acustici non possono eccedere il limite di
novanta decibel, restando comunque salve le norme
vigenti che disciplinano la rumorosità rilevabile all'esterno
dei locali;
b) le luci stroboscopiche non possono essere
attivate per più di cinque minuti ogni trenta minuti.
Art. 3.
1. Nell'ultima ora di apertura dei locali di cui
all'articolo 1:
a) il limite di rumorosità di novanta decibel
si applica anche nell'area della pista da ballo;
b) è vietato l'uso di luci ad intermittenza.
2. Nelle ultime due ore di apertura dei locali di cui
all'articolo 1 è vietata la somministrazione di bevande
alcoliche e superalcoliche.
Art. 4.
1. Nei casi di inosservanza delle norme di apertura e di
chiusura di cui all'articolo 1 è inflitta la sanzione
amministrativa pecuniaria di lire 5 milioni. Alla seconda
violazione la sanzione è elevata a lire 10 milioni. Alla terza
violazione ed a quelle successive è disposta la chiusura
dell'esercizio per trenta giorni.
2. Nei casi di inosservanza delle disposizioni contenute
negli articoli 2 e 3 sono inflitte le sanzioni amministrative
pecuniarie di lire 2 milioni, 4 milioni, 6 milioni,
rispettivamente alla prima, alla seconda e alla terza
violazione. A ciascuna violazione successiva si applica una
sanzione amministrativa pecuniaria di lire 10 milioni. Alla
terza violazione ed a quelle successive è altresì disposta la
chiusura dell'esercizio per trenta giorni.
Art. 5.
1. Nei locali di cui all'articolo 1 della presente legge,
i dirigenti dei commissariati di pubblica sicurezza, i
Comandanti delle stazioni dell'Arma dei carabinieri e della
Guardia di finanza nel cui territorio di competenza sono
ubicati i locali stessi, sono obbligati a disporre
permanentemente un adeguato servizio di prevenzione e
repressione in particolare dei reati relativi alla violazione
della disciplina sulle sostanze stupefacenti, con obbligo di
presenza all'interno dei locali, durante l'orario di apertura,
di agenti di polizia giudiziaria in borghese in numero
proporzionato agli avventori. In prossimità dei locali stessi
sono intensificati i controlli sull'osservanza delle
disposizioni per la sicurezza della circolazione stradale.
Art. 6.
1. Le regioni adeguano le proprie norme alle disposizioni
della presente legge entro tre mesi dalla data della sua
entrata in vigore.
Art. 7.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.