XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 566




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le discoteche, le sale da ballo e i locali di intrattenimento notturno, anche annessi alle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, possono aprire dalle ore 15 e chiudono entro le ore 3,30.
        2. I locali di cui al comma 1 non possono aprire dopo le ore 22,30.
        3. L'orario di chiusura dei locali di cui al comma 1 può essere protratto di un'ora nel periodo compreso tra il 1^ giugno e il 30 settembre, tra il 7 dicembre e il 6 gennaio, nella settimana di Pasqua e nel giorno della festa patronale del comune.
        4. Il 1^ gennaio, l'ultimo giovedì, sabato e martedì di carnevale non è prescritto alcun limite orario.
        5. Gli orari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono altresì osservati, in occasione di intrattenimenti musicali o danzanti, anche dai circoli privati e dalle associazioni a carattere culturale, ricreativo e sportivo nonché dai pubblici esercizi che esercitano prevalentemente l'attività di somministrazione di bevande e alimenti.


Art. 2.

        1. Nei locali di cui all'articolo 1:

                a) i suoni al di fuori della pista da ballo emessi dai diffusori acustici non possono eccedere il limite di novanta decibel, restando comunque salve le norme vigenti che disciplinano la rumorosità rilevabile all'esterno dei locali;

                b) le luci stroboscopiche non possono essere attivate per più di cinque minuti ogni trenta minuti.

Art. 3.

        1. Nell'ultima ora di apertura dei locali di cui all'articolo 1:

                a) il limite di rumorosità di novanta decibel si applica anche nell'area della pista da ballo;

                b) è vietato l'uso di luci ad intermittenza.

        2. Nelle ultime due ore di apertura dei locali di cui all'articolo 1 è vietata la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.


Art. 4.

        1. Nei casi di inosservanza delle norme di apertura e di chiusura di cui all'articolo 1 è inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 5 milioni. Alla seconda violazione la sanzione è elevata a lire 10 milioni. Alla terza violazione ed a quelle successive è disposta la chiusura dell'esercizio per trenta giorni.
        2. Nei casi di inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 sono inflitte le sanzioni amministrative pecuniarie di lire 2 milioni, 4 milioni, 6 milioni, rispettivamente alla prima, alla seconda e alla terza violazione. A ciascuna violazione successiva si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di lire 10 milioni. Alla terza violazione ed a quelle successive è altresì disposta la chiusura dell'esercizio per trenta giorni.


Art. 5.

        1. Nei locali di cui all'articolo 1 della presente legge, i dirigenti dei commissariati di pubblica sicurezza, i Comandanti delle stazioni dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza nel cui territorio di competenza sono ubicati i locali stessi, sono obbligati a disporre permanentemente un adeguato servizio di prevenzione e repressione in particolare dei reati relativi alla violazione della disciplina sulle sostanze stupefacenti, con obbligo di presenza all'interno dei locali, durante l'orario di apertura, di agenti di polizia giudiziaria in borghese in numero proporzionato agli avventori. In prossimità dei locali stessi sono intensificati i controlli sull'osservanza delle disposizioni per la sicurezza della circolazione stradale.


Art. 6.

        1. Le regioni adeguano le proprie norme alle disposizioni della presente legge entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.


Art. 7.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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