XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 563
Onorevoli Colleghi! - La possibilità di ricorrere alla
fecondazione in vitro, le cui prime sperimentazioni
risalgono al 1965, e lo sviluppo delle tecniche di ingegneria
genetica permettono oggi di intervenire direttamente
sull'embrione umano o determinando la sua stessa formazione
fuori dal corpo materno o agendo sul suo patrimonio
genetico.
La relativa facilità con cui si può disporre di un numero
considerevole di embrioni ha determinato un ampio sviluppo di
pratiche di manipolazione a scopo clinico o di ricerca.
Da qui deriva la necessità di estendere espressamente
all'embrione, fin dal concepimento, la stessa tutela che
l'ordinamento giuridico riconosce ed assicura alla vita
post-natale.
Tale esigenza non era, ovviamente, avvertita finché non si
erano realizzati i progressi scientifici di cui oggi
disponiamo, per cui la possibilità di intervenire
sull'embrione neppure si poneva se non per quanto concerne la
interruzione volontaria della gravidanza.
La tutela giuridica dell'embrione è stata oggetto di
almeno due esplicite prese di posizione da parte della Camera
dei deputati: la mozione approvata il 5 luglio 1988 con la
quale si impegna il Governo a "promuovere una moratoria di
tutte le ricerche e sperimentazioni relative alla
manipolazione degli embrioni" e la risoluzione varata,
pressoché all'unanimità, il 30 giugno 1993, nella quale si
invoca "la protezione giuridica dell'embrione umano,
ammettendo esclusivamente gli interventi di carattere
terapeutico che lo riguardano e vietando ogni sperimentazione
che non sia riconducibile a tale finalità".
E' significativo come non vi sia in questi documenti di
indirizzo alcun accenno al cosiddetto 14^ giorno o altri
riferimenti ad un presunto limite temporale che segnerebbe il
passaggio da una condizione di non vita alla vita di cui, in
effetti, la scienza non trova traccia, rilevando, al
contrario, nel processo di embriogenesi, quegli elementi di
coordinazione, di continuità, di gradualità che, anche con il
linguaggio della biologia, testimoniano come la vita abbia
inizio all'atto stesso del concepimento.
In ogni caso, è opportuno rendere esplicito e sancire il
riconoscimento giuridico del fatto che la vita di un soggetto
autonomo e personale inizia dal momento stesso della
fecondazione.
Infatti, fin dall'istante in cui avviene la singamia,
cominciano nell'ovocita fecondato una serie di attività che
dimostrano come, fin da questa fase, i due gameti operano non
come fossero tra loro indipendenti, ma costituendo un nuovo
sistema, un'unità che, nel linguaggio biologico, viene
definito embrione unicellulare o zigote.
Già tre ore dopo la penetrazione dello spermatozoo prende
avvio la formazione di microtubuli che, in capo alla 16^ ora,
danno luogo alla formazione del fuso bipolare, il quale
connette il centrosoma al pronucleo femminile.
Tale processo prelude all'ordinamento dei cromosomi
paterni e materni ed alla prima divisione cellulare.
Lo zigote dimostra, in sostanza, di costituire una unità
orientata ad una determinata evoluzione in virtù della
informazione genetica di cui è dotata e che gli conferisce,
oltre ad una identità umana di specie, una identità
individuale irrefutabile, la quale, a sua volta, contiene un
programma che ne determina e garantisce l'ulteriore sviluppo
in autonomia.
Né la gemellanza, né la possibilità di indurre la
formazione di cloni contraddicono queste conclusioni,
confermate, del resto, dalle considerazioni logiche che si
possono ricavare dalle ulteriori fasi di sviluppo
dell'embrione fino alla formazione del feto.
Infatti le tre caratteristiche fondamentali del processo
già richiamate (coordinazione, continuità, gradualità)
risultano confermate per il suo intero decorso.
Pertanto, è legittimo e doveroso ritenere che, fin dalla
fusione dei due gameti, un nuovo individuo inizia il suo ciclo
vitale, nel corso del quale realizzerà autonomamente le
potenzialità di cui è già, intrinsecamente, dotato.
L'embrione non è, quindi, un potenziale, bensì un reale
soggetto umano.
E' la stessa conclusione cui giunse il Comitato Warnock,
istituito dal governo inglese, nel rapporto finale pubblicato
nel 1984, quando affermava: "... una volta che il processo
dello sviluppo è iniziato, non c'è stadio particolare dello
stesso che sia più importante di un altro... perciò, da un
punto di vista biologico, non si può identificare un singolo
stadio nello sviluppo dell'embrione al di là del quale
l'embrione in vitro non dovrebbe essere mantenuto in
vita".
Non regge, in sostanza, il concetto di pre-embrione
che, almeno fino al 14^ giorno dal concepimento, vorrebbe
misconoscere, negandone la individualità, la dignità umana
dell'embrione.
Né considerazioni filosofiche disattente ai dati
scientifici dell'embriologia, né interpretazioni scientifiche
irrispettose della logica (e contraddette, del resto, proprio
sul piano scientifico, dalle conoscenze acquisite in merito
alle strutture trofoblastiche ed embrioblastiche) possono
negare l'evidenza di una tale unità ed univocità del processo
che dalla fecondazione porta alla nascita, da dover
necessariamente riconoscere il momento del concepimento come
inizio della vita.
D'altra parte, chi volesse comunque ritenere controverso
il tema, difficilmente potrebbe sottrarsi al dubbio.
Ed il valore in gioco è tale per cui il solo timore che la
soppressione o la manipolazione di un embrione si configuri
come un vulnus irreparabile al diritto alla vita di un
essere umano dovrebbe convincere, come proponiamo, a sancire,
nei suoi confronti, una rigorosa tutela giuridica.
L'articolo 1 della presente proposta di legge intende
riconoscere, anche agli effetti giuridici, la stessa dignità
all'essere umano prima della nascita, e fin dal suo
concepimento, e dopo tale evento.
L'articolo 2 specifica una serie di divieti che si ritiene
opportuno siano espressamente e partitamente definiti in sede
legislativa, a cominciare da quello relativo alla produzione
di qualunque embrione che non sia direttamente finalizzato
alla procreazione.
L'articolo 3 indica in positivo come siano possibili
sull'embrione solo interventi finalizzati al miglioramento
della sua salute, adottando, quindi, nei suoi confronti, lo
stesso criterio etico e deontologico che vale per il soggetto
nato.
L'articolo 4 vieta ogni strumentalizzazione commerciale
dell'embrione o di parti da esso derivate e degli stessi
gameti.
Si prevedono, infine, le sanzioni da comminare per le
eventuali violazioni delle norme proposte.