XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 563




        Onorevoli Colleghi! - La possibilità di ricorrere alla fecondazione in vitro, le cui prime sperimentazioni risalgono al 1965, e lo sviluppo delle tecniche di ingegneria genetica permettono oggi di intervenire direttamente sull'embrione umano o determinando la sua stessa formazione fuori dal corpo materno o agendo sul suo patrimonio genetico.
        La relativa facilità con cui si può disporre di un numero considerevole di embrioni ha determinato un ampio sviluppo di pratiche di manipolazione a scopo clinico o di ricerca.
        Da qui deriva la necessità di estendere espressamente all'embrione, fin dal concepimento, la stessa tutela che l'ordinamento giuridico riconosce ed assicura alla vita post-natale.
        Tale esigenza non era, ovviamente, avvertita finché non si erano realizzati i progressi scientifici di cui oggi disponiamo, per cui la possibilità di intervenire sull'embrione neppure si poneva se non per quanto concerne la interruzione volontaria della gravidanza.
        La tutela giuridica dell'embrione è stata oggetto di almeno due esplicite prese di posizione da parte della Camera dei deputati: la mozione approvata il 5 luglio 1988 con la quale si impegna il Governo a "promuovere una moratoria di tutte le ricerche e sperimentazioni relative alla manipolazione degli embrioni" e la risoluzione varata, pressoché all'unanimità, il 30 giugno 1993, nella quale si invoca "la protezione giuridica dell'embrione umano, ammettendo esclusivamente gli interventi di carattere terapeutico che lo riguardano e vietando ogni sperimentazione che non sia riconducibile a tale finalità".
        E' significativo come non vi sia in questi documenti di indirizzo alcun accenno al cosiddetto 14^ giorno o altri riferimenti ad un presunto limite temporale che segnerebbe il passaggio da una condizione di non vita alla vita di cui, in effetti, la scienza non trova traccia, rilevando, al contrario, nel processo di embriogenesi, quegli elementi di coordinazione, di continuità, di gradualità che, anche con il linguaggio della biologia, testimoniano come la vita abbia inizio all'atto stesso del concepimento.
        In ogni caso, è opportuno rendere esplicito e sancire il riconoscimento giuridico del fatto che la vita di un soggetto autonomo e personale inizia dal momento stesso della fecondazione.
        Infatti, fin dall'istante in cui avviene la singamia, cominciano nell'ovocita fecondato una serie di attività che dimostrano come, fin da questa fase, i due gameti operano non come fossero tra loro indipendenti, ma costituendo un nuovo sistema, un'unità che, nel linguaggio biologico, viene definito embrione unicellulare o zigote.
        Già tre ore dopo la penetrazione dello spermatozoo prende avvio la formazione di microtubuli che, in capo alla 16^ ora, danno luogo alla formazione del fuso bipolare, il quale connette il centrosoma al pronucleo femminile.
        Tale processo prelude all'ordinamento dei cromosomi paterni e materni ed alla prima divisione cellulare.
        Lo zigote dimostra, in sostanza, di costituire una unità orientata ad una determinata evoluzione in virtù della informazione genetica di cui è dotata e che gli conferisce, oltre ad una identità umana di specie, una identità individuale irrefutabile, la quale, a sua volta, contiene un programma che ne determina e garantisce l'ulteriore sviluppo in autonomia.
        Né la gemellanza, né la possibilità di indurre la formazione di cloni contraddicono queste conclusioni, confermate, del resto, dalle considerazioni logiche che si possono ricavare dalle ulteriori fasi di sviluppo dell'embrione fino alla formazione del feto.
        Infatti le tre caratteristiche fondamentali del processo già richiamate (coordinazione, continuità, gradualità) risultano confermate per il suo intero decorso.
        Pertanto, è legittimo e doveroso ritenere che, fin dalla fusione dei due gameti, un nuovo individuo inizia il suo ciclo vitale, nel corso del quale realizzerà autonomamente le potenzialità di cui è già, intrinsecamente, dotato.
        L'embrione non è, quindi, un potenziale, bensì un reale soggetto umano.
        E' la stessa conclusione cui giunse il Comitato Warnock, istituito dal governo inglese, nel rapporto finale pubblicato nel 1984, quando affermava: "... una volta che il processo dello sviluppo è iniziato, non c'è stadio particolare dello stesso che sia più importante di un altro... perciò, da un punto di vista biologico, non si può identificare un singolo stadio nello sviluppo dell'embrione al di là del quale l'embrione in vitro non dovrebbe essere mantenuto in vita".
        Non regge, in sostanza, il concetto di pre-embrione che, almeno fino al 14^ giorno dal concepimento, vorrebbe misconoscere, negandone la individualità, la dignità umana dell'embrione.
        Né considerazioni filosofiche disattente ai dati scientifici dell'embriologia, né interpretazioni scientifiche irrispettose della logica (e contraddette, del resto, proprio sul piano scientifico, dalle conoscenze acquisite in merito alle strutture trofoblastiche ed embrioblastiche) possono negare l'evidenza di una tale unità ed univocità del processo che dalla fecondazione porta alla nascita, da dover necessariamente riconoscere il momento del concepimento come inizio della vita.
        D'altra parte, chi volesse comunque ritenere controverso il tema, difficilmente potrebbe sottrarsi al dubbio.
        Ed il valore in gioco è tale per cui il solo timore che la soppressione o la manipolazione di un embrione si configuri come un vulnus irreparabile al diritto alla vita di un essere umano dovrebbe convincere, come proponiamo, a sancire, nei suoi confronti, una rigorosa tutela giuridica.
        L'articolo 1 della presente proposta di legge intende riconoscere, anche agli effetti giuridici, la stessa dignità all'essere umano prima della nascita, e fin dal suo concepimento, e dopo tale evento.
        L'articolo 2 specifica una serie di divieti che si ritiene opportuno siano espressamente e partitamente definiti in sede legislativa, a cominciare da quello relativo alla produzione di qualunque embrione che non sia direttamente finalizzato alla procreazione.
        L'articolo 3 indica in positivo come siano possibili sull'embrione solo interventi finalizzati al miglioramento della sua salute, adottando, quindi, nei suoi confronti, lo stesso criterio etico e deontologico che vale per il soggetto nato.
        L'articolo 4 vieta ogni strumentalizzazione commerciale dell'embrione o di parti da esso derivate e degli stessi gameti.
        Si prevedono, infine, le sanzioni da comminare per le eventuali violazioni delle norme proposte.




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