XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 563




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'embrione umano è tutelato dal momento della fecondazione, in quanto riconosciuto soggetto titolare di diritti e della stessa dignità umana che spetta alla persona dopo la nascita.


Art. 2.

        1. Affinché sia garantita la tutela dell'embrione umano sono in ogni caso vietati:

                a) la produzione di un embrione umano che non sia destinato a pervenire alla nascita;

                b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni prodotti;

                c) nei confronti degli stessi gameti e nei confronti dell'embrione fin dal concepimento, i seguenti interventi:

                1) interventi che attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico di una persona o a predeterminarne, per finalità che non siano terapeutiche ai sensi dell'articolo 3, una caratteristica genetica;

                2) interventi che causino la lesione di un embrione umano o la sua soppressione, fatte salve le ipotesi di interruzione volontaria della gravidanza di cui alla legge 22 maggio 1978, n. 194;

                3) interventi di scissione precoce dell'embrione, di clonazione o di ectogenesi sia a fini procreativi che di ricerca;

                d) la fecondazione fra un gamete umano ed un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi.

Art. 3.

        1. Nei confronti dell'embrione umano sono consentiti solo interventi che abbiano carattere terapeutico direttamente finalizzato al medesimo embrione, cioè necessari ad ottenere un oggettivo beneficio per la sua salute.
        2. Le tipologie ammissibili di intervento terapeutico non alterativo del patrimonio genetico del soggetto sono definite con decreto del Ministro della sanità.


Art. 4.

        1. E' vietato ogni uso commerciale o industriale di gameti, embrioni, tessuti embrionali o fetali.


Art. 5.

        1. La violazione delle norme di cui agli articoli 2 e 4 è punita con la reclusione da due a sei anni, con la multa da lire 10 milioni a lire 100 milioni e con la interdizione dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo non inferiore a tre anni.



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