XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 562




        Onorevoli Colleghi! - Il nostro Paese registra un preoccupante ritardo in ordine alla legislazione in materia di procreazione medicalmente assistita rispetto ad altri che hanno legiferato in merito addirittura negli anni '70 o perlomeno nella seconda metà degli anni '80. Nel luglio '94, anche la Francia si è dotata di una legge che, dopo un serrato dibattito parlamentare, ha assunto come proprio riferimento centrale il rispetto della integrità psicofisica della persona.
        Per la verità numerosi progetti di legge sono stati presentati presso ambedue i rami del nostro Parlamento, senza, però, che si sia potuto approdare ad una legge.
        Si tratta, a questo punto, di una situazione non ulteriormente accettabile dato che il vuoto legislativo favorisce un ricorso talvolta spregiudicato e comunque sempre incontrollato a metodiche non solo delicate e complesse dal punto di vista tecnico-scientifico, ma soprattutto tali da coinvolgere dimensioni etiche, giuridiche e sociali di assoluto rilievo.
        E', pertanto, necessario affrontare decisamente un argomento sicuramente difficile di per sé e, a maggior ragione, nella misura in cui evoca inevitabilmente prese di posizione culturali ed ideologiche differenziate.
        D'altra parte, la questione va, innanzitutto, ricondotta alla sua dimensione più appropriata, in sostanza alle motivazioni socio-sanitarie che la qualificano come intervento di carattere terapeutico cui ricorrere quando non vi siano altre possibilità di cura della sterilità.
        In questo senso non si tratta, quindi, di guardare con sospetto o diffidenza al progresso scientifico, in particolare nel campo delle biotecnologie, quasi avesse in sé qualcosa di perverso o di incontrollabile, ma, piuttosto, di essere coscienti della necessità che anche le nuove potenzialità offerte dalla scienza devono essere finalizzate al pieno rispetto della dignità della persona e, pertanto, la loro applicazione deve essere guidata da un indirizzo etico assunto consapevolmente.
        Se prevalesse l'attitudine a considerare di per sé lecito tutto ciò che è tecnicamente fattibile solo in funzione, appunto, di questa possibilità, ci avvieremmo per una china assai pericolosa e non solo nel campo della cosiddetta procreatica.
        La nostra impostazione assume, da questo punto di vista, un riferimento molto preciso: i diritti del nascituro, il quale fin dal concepimento è un essere umano a pari titolo del già nato, rappresentano in ogni caso l'interesse primario che deve essere salvaguardato.
        In questa nostra proposta di legge escludiamo che si possa ricorrere alla fecondazione eterologa sia per i gravi problemi psicologici che investirebbero il prodotto del concepimento e le figure parentali coinvolte, sia per considerazioni di carattere etico che avrebbero una grave ricaduta di ordine sociale.
        Da un lato non può essere negato il diritto del figlio a conoscere la propria paternità naturale, dall'altro con tale figura sarebbe impedita ogni relazione affettiva. La doppia paternità costituirebbe il presupposto di possibili squilibri nell'ambito familiare pregiudizievoli per la personalità del soggetto.
        Né è pensabile ricorrere al segreto che non darebbe nessuna garanzia di poter essere mantenuto in ogni evenienza.
        Inoltre la fecondazione eterologa aprirebbe inevitabilmente la strada a pratiche di selezione eugenetica che, una volta introdotte per questa via, finirebbero per dilagare, con ogni probabilità, anche in altri campi.
        E' difficile, infatti, pensare che una fecondazione con seme di donatore non verrebbe preceduta da un attento esame del suo codice genetico, anche in relazione a quello della madre ricevente.
        Si propongono, invece, con l'articolo 2 precise norme per l'accesso alla fecondazione medicalmente assistita, preoccupandosi di garantire al figlio un normale contesto familiare.
        Si intende ovviamente vietato il ricorso a forme di maternità surrogata anche in considerazione del fatto che gli studi scientifici più aggiornati dimostrano come la relazione madre-figlio sia fondata, fin dalla vita prenatale, su una stretta connessione biologica ed ormonale che è decisiva per la salute non solo fisica, ma anche mentale del bambino.
        Vi sono studi che indicano percentuali di malformazioni, in particolare nanismo, nettamente superiori alla media in bambini che siano stati concepiti in vitro ed affidati per la gestazione a donna diversa dalla madre.
        Proponiamo, inoltre, con l'articolo 7, che sia esclusa la presenza di embrioni soprannumerari o residui, prevedendo che ne siano prodotti, per ogni ciclo di trattamento, quanti possano essere trasferiti in utero. Analoga disposizione detta la legge tedesca dell'ottobre 1989.
        Intendiamo, anche, vietare ogni tipo di sperimentazione sull'embrione, in quanto, come già osservato, riteniamo che fin dal momento della fecondazione si sia in presenza di un essere umano.
        Lo dimostrano le stesse ricerche biologiche più avanzate laddove evidenziano come lo stesso zigote o embrione unicellulare, dall'istante in cui avviene la penetrazione dello spermatozoo nell'ovocita, si comporta come una nuova unità che avvia un autonomo sviluppo secondo criteri di coordinazione, di continuità e di gradualità per cui ogni stadio del suo iter deriva da quello precedente e presuppone quello successivo, dando espressione ad un piano-programma inscritto nel genoma come univoca ed incontrovertibile identità di un nuovo essere umano. Analogamente, la terapeutica dell'embrione, di cui si fa cenno all'articolo 10, va intesa secondo la raccomandazione n. 1046/1986 del Consiglio d'Europa, laddove recita: "Considerato che l'embrione ed il feto umano devono in ogni circostanza beneficiare del rispetto dovuto alla dignità umana, si stabilisce che ogni intervento sull'embrione vivente in utero o in vitro è legittimo soltanto se mira al benessere del nascituro e cioè a favorire il suo sviluppo e la sua nascita". Ed ancora: "La terapeutica sugli embrioni in vitro o in utero è autorizzata soltanto per le malattie degli embrioni la cui diagnosi sia molto precisa con prognosi riservata od infausta, senz'altra possibilità di cura e quando la terapeutica offre delle garanzie ragionevoli di risoluzione della malattia". Ed infine: "La terapeutica realizzata sugli embrioni non deve mai avere influenza sui loro caratteri ereditari non patologici, né avere di mira la selezione della razza".
        Ci sembra anche necessario che il Ministero della sanità e le regioni attivino efficaci servizi di diagnosi e di cura della sterilità.
        Per quanto riguarda i centri in cui può essere praticata la fecondazione medicalmente assistita, devono essere espressamente autorizzati dal Ministero della sanità cui spetta il compito di fissare i criteri di funzionamento, in particolare per quanto concerne la qualificazione del personale ed il livello scientifico.
        Dell'attività dei centri autorizzati ed annotati nell'apposito registro nazionale, l'Istituto superiore di sanità rende annualmente una dettagliata relazione.
        Gli articoli 8, 9 e 10 prevedono severe sanzioni penali per chi effettui la fecondazione assistita fuori dai centri autorizzati, per chi usi gameti o embrioni a fini commerciali o industriali, per chi produca embrioni per finalità non procreative.




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