XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 562
Onorevoli Colleghi! - Il nostro Paese registra un
preoccupante ritardo in ordine alla legislazione in materia di
procreazione medicalmente assistita rispetto ad altri che
hanno legiferato in merito addirittura negli anni '70 o
perlomeno nella seconda metà degli anni '80. Nel luglio '94,
anche la Francia si è dotata di una legge che, dopo un serrato
dibattito parlamentare, ha assunto come proprio riferimento
centrale il rispetto della integrità psicofisica della
persona.
Per la verità numerosi progetti di legge sono stati
presentati presso ambedue i rami del nostro Parlamento, senza,
però, che si sia potuto approdare ad una legge.
Si tratta, a questo punto, di una situazione non
ulteriormente accettabile dato che il vuoto legislativo
favorisce un ricorso talvolta spregiudicato e comunque sempre
incontrollato a metodiche non solo delicate e complesse dal
punto di vista tecnico-scientifico, ma soprattutto tali da
coinvolgere dimensioni etiche, giuridiche e sociali di
assoluto rilievo.
E', pertanto, necessario affrontare decisamente un
argomento sicuramente difficile di per sé e, a maggior
ragione, nella misura in cui evoca inevitabilmente prese di
posizione culturali ed ideologiche differenziate.
D'altra parte, la questione va, innanzitutto, ricondotta
alla sua dimensione più appropriata, in sostanza alle
motivazioni socio-sanitarie che la qualificano come intervento
di carattere terapeutico cui ricorrere quando non vi siano
altre possibilità di cura della sterilità.
In questo senso non si tratta, quindi, di guardare con
sospetto o diffidenza al progresso scientifico, in particolare
nel campo delle biotecnologie, quasi avesse in sé qualcosa di
perverso o di incontrollabile, ma, piuttosto, di essere
coscienti della necessità che anche le nuove potenzialità
offerte dalla scienza devono essere finalizzate al pieno
rispetto della dignità della persona e, pertanto, la loro
applicazione deve essere guidata da un indirizzo etico assunto
consapevolmente.
Se prevalesse l'attitudine a considerare di per sé lecito
tutto ciò che è tecnicamente fattibile solo in funzione,
appunto, di questa possibilità, ci avvieremmo per una china
assai pericolosa e non solo nel campo della cosiddetta
procreatica.
La nostra impostazione assume, da questo punto di vista,
un riferimento molto preciso: i diritti del nascituro, il
quale fin dal concepimento è un essere umano a pari titolo del
già nato, rappresentano in ogni caso l'interesse primario che
deve essere salvaguardato.
In questa nostra proposta di legge escludiamo che si possa
ricorrere alla fecondazione eterologa sia per i gravi problemi
psicologici che investirebbero il prodotto del concepimento e
le figure parentali coinvolte, sia per considerazioni di
carattere etico che avrebbero una grave ricaduta di ordine
sociale.
Da un lato non può essere negato il diritto del figlio a
conoscere la propria paternità naturale, dall'altro con tale
figura sarebbe impedita ogni relazione affettiva. La doppia
paternità costituirebbe il presupposto di possibili squilibri
nell'ambito familiare pregiudizievoli per la personalità del
soggetto.
Né è pensabile ricorrere al segreto che non darebbe
nessuna garanzia di poter essere mantenuto in ogni
evenienza.
Inoltre la fecondazione eterologa aprirebbe
inevitabilmente la strada a pratiche di selezione eugenetica
che, una volta introdotte per questa via, finirebbero per
dilagare, con ogni probabilità, anche in altri campi.
E' difficile, infatti, pensare che una fecondazione con
seme di donatore non verrebbe preceduta da un attento esame
del suo codice genetico, anche in relazione a quello della
madre ricevente.
Si propongono, invece, con l'articolo 2 precise norme per
l'accesso alla fecondazione medicalmente assistita,
preoccupandosi di garantire al figlio un normale contesto
familiare.
Si intende ovviamente vietato il ricorso a forme di
maternità surrogata anche in considerazione del fatto che gli
studi scientifici più aggiornati dimostrano come la relazione
madre-figlio sia fondata, fin dalla vita prenatale, su una
stretta connessione biologica ed ormonale che è decisiva per
la salute non solo fisica, ma anche mentale del bambino.
Vi sono studi che indicano percentuali di malformazioni,
in particolare nanismo, nettamente superiori alla media in
bambini che siano stati concepiti in vitro ed affidati per la
gestazione a donna diversa dalla madre.
Proponiamo, inoltre, con l'articolo 7, che sia esclusa la
presenza di embrioni soprannumerari o residui, prevedendo che
ne siano prodotti, per ogni ciclo di trattamento, quanti
possano essere trasferiti in utero. Analoga disposizione detta
la legge tedesca dell'ottobre 1989.
Intendiamo, anche, vietare ogni tipo di sperimentazione
sull'embrione, in quanto, come già osservato, riteniamo che
fin dal momento della fecondazione si sia in presenza di un
essere umano.
Lo dimostrano le stesse ricerche biologiche più avanzate
laddove evidenziano come lo stesso zigote o embrione
unicellulare, dall'istante in cui avviene la penetrazione
dello spermatozoo nell'ovocita, si comporta come una nuova
unità che avvia un autonomo sviluppo secondo criteri di
coordinazione, di continuità e di gradualità per cui ogni
stadio del suo iter deriva da quello precedente e
presuppone quello successivo, dando espressione ad un
piano-programma inscritto nel genoma come univoca ed
incontrovertibile identità di un nuovo essere umano.
Analogamente, la terapeutica dell'embrione, di cui si fa cenno
all'articolo 10, va intesa secondo la raccomandazione n.
1046/1986 del Consiglio d'Europa, laddove recita: "Considerato
che l'embrione ed il feto umano devono in ogni circostanza
beneficiare del rispetto dovuto alla dignità umana, si
stabilisce che ogni intervento sull'embrione vivente in utero
o in vitro è legittimo soltanto se mira al benessere del
nascituro e cioè a favorire il suo sviluppo e la sua nascita".
Ed ancora: "La terapeutica sugli embrioni in vitro o in
utero è autorizzata soltanto per le malattie degli embrioni la
cui diagnosi sia molto precisa con prognosi riservata od
infausta, senz'altra possibilità di cura e quando la
terapeutica offre delle garanzie ragionevoli di risoluzione
della malattia". Ed infine: "La terapeutica realizzata sugli
embrioni non deve mai avere influenza sui loro caratteri
ereditari non patologici, né avere di mira la selezione della
razza".
Ci sembra anche necessario che il Ministero della sanità e
le regioni attivino efficaci servizi di diagnosi e di cura
della sterilità.
Per quanto riguarda i centri in cui può essere praticata
la fecondazione medicalmente assistita, devono essere
espressamente autorizzati dal Ministero della sanità cui
spetta il compito di fissare i criteri di funzionamento, in
particolare per quanto concerne la qualificazione del
personale ed il livello scientifico.
Dell'attività dei centri autorizzati ed annotati
nell'apposito registro nazionale, l'Istituto superiore di
sanità rende annualmente una dettagliata relazione.
Gli articoli 8, 9 e 10 prevedono severe sanzioni penali
per chi effettui la fecondazione assistita fuori dai centri
autorizzati, per chi usi gameti o embrioni a fini commerciali
o industriali, per chi produca embrioni per finalità non
procreative.