XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 562
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La persona umana ha diritto al rispetto della propria
integrità psico-fisica. La legge garantisce l'inviolabilità e
la non disponibilità del corpo umano al fine di tutelare la
dignità della persona, a prescindere dalla sua condizione
razziale, sociale, culturale od economica.
2. Ogni essere umano è persona dal concepimento alla
morte. Qualsiasi azione od intervento biologico o medico è
lecito solo se il suo scopo è di proteggere, migliorare o
ristabilire la salute della persona.
3. E' vietata ogni sperimentazione sull'essere umano che
non sia preceduta dal consenso informato dell'interessato o di
chi per lui.
4. E', altresì, vietata ogni azione che ne anticipi il
decesso rispetto al naturale decorso della storia biologica e
clinica del soggetto, anche qualora fosse richiesta o
autorizzata dallo stesso.
Art. 2.
1. Al fine di garantire i diritti del nascituro e di
assicurare al nato la doppia figura genitoriale biologica,
maschile e femminile, nonché una condizione di certezza,
nell'ambito della propria famiglia, per quanto concerne
mantenimento ed educazione, l'uso delle tecniche di
fecondazione assistita è consentito soltanto nell'ambito della
coppia di persone di sesso diverso, entrambe viventi, in età
potenzialmente fertile, legate dal matrimonio, mediante la
utilizzazione di cellule germinali provenienti da entrambi i
coniugi o con embrioni ottenuti in vitro con tali
cellule. L'uso delle tecniche di fecondazione assistita è
consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di
rimuovere altrimenti le cause impeditive della
procreazione.
2. La procreazione medicalmente assistita è praticata su
richiesta scritta di entrambi i coniugi presentata al
direttore di uno dei centri di cui all'articolo 4; essa
vincola il direttore del centro alla adeguata informazione di
entrambi i coniugi sulla procedura tecnica, sugli effetti
sanitari e, comunque, su ogni altro elemento che può
concorrere ad una scelta consapevole. Dopo la manifestazione
del consenso, espresso da entrambi i coniugi al giudice
tutelare competente per territorio, non è ammessa la
possibilità di azioni di disconoscimento della paternità da
parte di chi l'abbia sottoscritto.
Art. 3.
1. Il Ministero della sanità e le regioni favoriscono la
ricerca scientifica e gli interventi per la prevenzione e la
cura della sterilità della coppia, l'assistenza alle
gravidanze difficili, la tutela della vita prenatale e la
terapia delle malformazioni congenite.
2. In relazione ai compiti affidati alle regioni ai sensi
dell'articolo 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405, nei piani
sanitari regionali deve essere prevista l'istituzione di
servizi per la consulenza e l'assistenza alla coppia ed alla
famiglia riguardo alle terapie della sterilità.
3. I centri di cui all'articolo 4 devono assicurare una
adeguata assistenza psicologica a favore della coppia
destinataria della metodica di procreazione medicalmente
assistita.
4. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, previo
parere dell'Istituto superiore di sanità e del Comitato
nazionale di bioetica, individua le strutture abilitate a
diagnosticare la sterilità e definisce i criteri e le modalità
per la diagnosi.
5. E' istituito, con decreto del Ministro della sanità, il
registro nazionale dei centri che praticano le metodiche di
procreazione medicalmente assistita. L'iscrizione al registro
è adempimento obbligatorio per la costituzione di tali
strutture sia pubbliche che private.
6. L'Istituto superiore di sanità predispone e conserva il
registro nazionale e redige annualmente una relazione che
illustri in dettaglio tutti gli aspetti dell'attività svolta
dai singoli centri; inoltre, diffonde tutte le informazioni
riguardanti i risultati ottenuti e le ricerche intraprese al
fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle
tecniche adottate e dei risultati conseguiti.
Art. 4.
1. Con decreto del Ministro della sanità, su parere
conforme del Consiglio superiore di sanità, sono definiti i
livelli di organizzazione dei centri che praticano le
metodiche di procreazione assistita, necessari per ottenere
l'autorizzazione al funzionamento. Tali livelli devono
riguardare:
a) la preparazione del personale sanitario
impiegato, a cui si richiedono specifiche capacità
professionali e documentata competenza nel campo
dell'andrologia, della ginecologia, della fisiopatologia,
della riproduzione umana e della psicologia;
b) l'utilizzazione di apparecchiature idonee alla
complessità delle prestazioni richieste.
2. Il livello scientifico e la qualità dei servizi devono
essere sottoposti a periodica verifica, secondo criteri e
modalità stabiliti dallo stesso decreto di cui al comma 1, da
parte dell'Istituto superiore di sanità.
3. L'autorizzazione al funzionamento deve indicare i nomi
dei sanitari abilitati e deve essere rinnovata ogni cinque
anni. Nel caso in cui vengano a mancare in tutto o in parte le
condizioni che ne hanno consentito il rilascio, il Ministro
della sanità revoca tale autorizzazione.
Art. 5.
1. Le operazioni relative ai programmi di procreazione
medicalmente assistita devono essere registrate in apposite
cartelle cliniche presso i centri pubblici e privati all'uopo
autorizzati con rispetto della riservatezza a favore dei
coniugi e del concepito.
2. Gli organi del Ministero della sanità autorizzano la
comunicazione di dati personali solo su richiesta
dell'autorità giudiziaria per motivi di giustizia.
Art. 6.
1. Ogni atto medico e di laboratorio finalizzato alle
metodiche di procreazione medicalmente assistita è
disciplinato secondo le disposizioni vigenti in materia di
accesso e fruizione delle prestazioni sanitarie erogate dal
Servizio sanitario nazionale.
Art. 7.
1. E' vietato fare ricorso alle metodiche di procreazione
medicalmente assistita per fini eugenetici o selettivi
tendenti alla predeterminazione dei caratteri del
nascituro.
2. E' vietata la produzione di embrioni umani che non
siano destinati a pervenire alla nascita, qualsiasi
sperimentazione sugli stessi e la loro utilizzazione in
procedimenti e tecniche diversi da quelli previsti dalla
presente legge.
3. E' vietata la produzione di più embrioni di quanti
siano trasferibili in utero durante un singolo ciclo di
trattamento, in modo da escludere l'esistenza di embrioni
residui. Il congelamento dei gameti è consentito solo quando
sia necessario ai procedimenti di inseminazione e di
fecondazione extracorporea e nei limiti in cui questi sono
ammessi ai sensi dell'articolo 2. Sono ammessi soltanto i
trattamenti dei gameti relativi al miglioramento della
capacità fecondante ed al superamento di condizioni
patologiche, nel rispetto dei diritti e della dignità della
persona umana.
4. E' vietato l'utilizzo di gameti o l'impianto di
embrioni ottenuti in vitro ai sensi dell'articolo 2,
dopo che la donna abbia raggiunto il cinquantunesimo anno di
età.
Art. 8.
1. Chiunque effettua metodiche di procreazione
medicalmente assistita senza il consenso anche di uno solo dei
due componenti della coppia è punito con la reclusione da uno
a tre anni e con l'interdizione dall'esercizio della
professione sanitaria per un analogo periodo.
2. Chiunque effettua metodiche di procreazione
medicalmente assistita al di fuori di un centro pubblico o
privato autorizzato in violazione delle disposizioni della
presente legge, è punito con la reclusione fino ad un anno,
con una sanzione pecuniaria da lire 10 milioni a lire 100
milioni e con l'interdizione dall'esercizio della professione
sanitaria per un periodo non inferiore a due anni.
Art. 9.
1. Chiunque pratica, a scopo commerciale o industriale, la
raccolta, il trattamento, la conservazione e la cessione dei
gameti e degli embrioni è punito con la reclusione da uno a
tre anni.
2. Chiunque commette i fatti vietati ai sensi del comma 1
dell'articolo 2 e del comma 4 dell'articolo 7 è punito con la
reclusione da uno a tre anni e con l'interdizione
dall'esercizio della professione sanitaria per un analogo
periodo.
Art. 10.
1. Chiunque effettua per fini diversi dalla procreazione
la produzione di embrioni è punito con la reclusione da due a
sei anni.
2. Chiunque cagiona la morte, al di fuori dei casi di cui
alla legge 22 maggio 1978, n. 194, di uno o più embrioni o li
utilizza per fini diversi dalla procreazione o dalla
terapeutica, è punito con la reclusione sino a tre anni, con
una sanzione pecuniaria da lire 10 milioni a lire 100 milioni
e con l'interdizione dall'esercizio della professione
sanitaria per due anni.
3. Per embrione deve intendersi l'essere umano sin dal
momento del concepimento.
Art. 11.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono emanate, con decreto del Ministro della
sanità, le disposizioni per la sua attuazione, in particolare
per quanto riguarda le operazioni che possono essere compiute
presso i servizi sanitari pubblici, nonché le modalità e la
durata della conservazione dei gameti, nei limiti in cui essa
è consentita dalla presente legge.