XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 562




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La persona umana ha diritto al rispetto della propria integrità psico-fisica. La legge garantisce l'inviolabilità e la non disponibilità del corpo umano al fine di tutelare la dignità della persona, a prescindere dalla sua condizione razziale, sociale, culturale od economica.
        2. Ogni essere umano è persona dal concepimento alla morte. Qualsiasi azione od intervento biologico o medico è lecito solo se il suo scopo è di proteggere, migliorare o ristabilire la salute della persona.
        3. E' vietata ogni sperimentazione sull'essere umano che non sia preceduta dal consenso informato dell'interessato o di chi per lui.
        4. E', altresì, vietata ogni azione che ne anticipi il decesso rispetto al naturale decorso della storia biologica e clinica del soggetto, anche qualora fosse richiesta o autorizzata dallo stesso.


Art. 2.

        1. Al fine di garantire i diritti del nascituro e di assicurare al nato la doppia figura genitoriale biologica, maschile e femminile, nonché una condizione di certezza, nell'ambito della propria famiglia, per quanto concerne mantenimento ed educazione, l'uso delle tecniche di fecondazione assistita è consentito soltanto nell'ambito della coppia di persone di sesso diverso, entrambe viventi, in età potenzialmente fertile, legate dal matrimonio, mediante la utilizzazione di cellule germinali provenienti da entrambi i coniugi o con embrioni ottenuti in vitro con tali cellule. L'uso delle tecniche di fecondazione assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione.
        2. La procreazione medicalmente assistita è praticata su richiesta scritta di entrambi i coniugi presentata al direttore di uno dei centri di cui all'articolo 4; essa vincola il direttore del centro alla adeguata informazione di entrambi i coniugi sulla procedura tecnica, sugli effetti sanitari e, comunque, su ogni altro elemento che può concorrere ad una scelta consapevole. Dopo la manifestazione del consenso, espresso da entrambi i coniugi al giudice tutelare competente per territorio, non è ammessa la possibilità di azioni di disconoscimento della paternità da parte di chi l'abbia sottoscritto.


Art. 3.

        1. Il Ministero della sanità e le regioni favoriscono la ricerca scientifica e gli interventi per la prevenzione e la cura della sterilità della coppia, l'assistenza alle gravidanze difficili, la tutela della vita prenatale e la terapia delle malformazioni congenite.
        2. In relazione ai compiti affidati alle regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405, nei piani sanitari regionali deve essere prevista l'istituzione di servizi per la consulenza e l'assistenza alla coppia ed alla famiglia riguardo alle terapie della sterilità.
        3. I centri di cui all'articolo 4 devono assicurare una adeguata assistenza psicologica a favore della coppia destinataria della metodica di procreazione medicalmente assistita.
        4. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, previo parere dell'Istituto superiore di sanità e del Comitato nazionale di bioetica, individua le strutture abilitate a diagnosticare la sterilità e definisce i criteri e le modalità per la diagnosi.
        5. E' istituito, con decreto del Ministro della sanità, il registro nazionale dei centri che praticano le metodiche di procreazione medicalmente assistita. L'iscrizione al registro è adempimento obbligatorio per la costituzione di tali strutture sia pubbliche che private.
        6. L'Istituto superiore di sanità predispone e conserva il registro nazionale e redige annualmente una relazione che illustri in dettaglio tutti gli aspetti dell'attività svolta dai singoli centri; inoltre, diffonde tutte le informazioni riguardanti i risultati ottenuti e le ricerche intraprese al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche adottate e dei risultati conseguiti.


Art. 4.

        1. Con decreto del Ministro della sanità, su parere conforme del Consiglio superiore di sanità, sono definiti i livelli di organizzazione dei centri che praticano le metodiche di procreazione assistita, necessari per ottenere l'autorizzazione al funzionamento. Tali livelli devono riguardare:

                a) la preparazione del personale sanitario impiegato, a cui si richiedono specifiche capacità professionali e documentata competenza nel campo dell'andrologia, della ginecologia, della fisiopatologia, della riproduzione umana e della psicologia;

                b) l'utilizzazione di apparecchiature idonee alla complessità delle prestazioni richieste.

        2. Il livello scientifico e la qualità dei servizi devono essere sottoposti a periodica verifica, secondo criteri e modalità stabiliti dallo stesso decreto di cui al comma 1, da parte dell'Istituto superiore di sanità.
        3. L'autorizzazione al funzionamento deve indicare i nomi dei sanitari abilitati e deve essere rinnovata ogni cinque anni. Nel caso in cui vengano a mancare in tutto o in parte le condizioni che ne hanno consentito il rilascio, il Ministro della sanità revoca tale autorizzazione.

Art. 5.

        1. Le operazioni relative ai programmi di procreazione medicalmente assistita devono essere registrate in apposite cartelle cliniche presso i centri pubblici e privati all'uopo autorizzati con rispetto della riservatezza a favore dei coniugi e del concepito.
        2. Gli organi del Ministero della sanità autorizzano la comunicazione di dati personali solo su richiesta dell'autorità giudiziaria per motivi di giustizia.


Art. 6.

        1. Ogni atto medico e di laboratorio finalizzato alle metodiche di procreazione medicalmente assistita è disciplinato secondo le disposizioni vigenti in materia di accesso e fruizione delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale.


Art. 7.

        1. E' vietato fare ricorso alle metodiche di procreazione medicalmente assistita per fini eugenetici o selettivi tendenti alla predeterminazione dei caratteri del nascituro.
        2. E' vietata la produzione di embrioni umani che non siano destinati a pervenire alla nascita, qualsiasi sperimentazione sugli stessi e la loro utilizzazione in procedimenti e tecniche diversi da quelli previsti dalla presente legge.
        3. E' vietata la produzione di più embrioni di quanti siano trasferibili in utero durante un singolo ciclo di trattamento, in modo da escludere l'esistenza di embrioni residui. Il congelamento dei gameti è consentito solo quando sia necessario ai procedimenti di inseminazione e di fecondazione extracorporea e nei limiti in cui questi sono ammessi ai sensi dell'articolo 2. Sono ammessi soltanto i trattamenti dei gameti relativi al miglioramento della capacità fecondante ed al superamento di condizioni patologiche, nel rispetto dei diritti e della dignità della persona umana.
        4. E' vietato l'utilizzo di gameti o l'impianto di embrioni ottenuti in vitro ai sensi dell'articolo 2, dopo che la donna abbia raggiunto il cinquantunesimo anno di età.


Art. 8.

        1. Chiunque effettua metodiche di procreazione medicalmente assistita senza il consenso anche di uno solo dei due componenti della coppia è punito con la reclusione da uno a tre anni e con l'interdizione dall'esercizio della professione sanitaria per un analogo periodo.
        2. Chiunque effettua metodiche di procreazione medicalmente assistita al di fuori di un centro pubblico o privato autorizzato in violazione delle disposizioni della presente legge, è punito con la reclusione fino ad un anno, con una sanzione pecuniaria da lire 10 milioni a lire 100 milioni e con l'interdizione dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo non inferiore a due anni.


Art. 9.

        1. Chiunque pratica, a scopo commerciale o industriale, la raccolta, il trattamento, la conservazione e la cessione dei gameti e degli embrioni è punito con la reclusione da uno a tre anni.
        2. Chiunque commette i fatti vietati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e del comma 4 dell'articolo 7 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con l'interdizione dall'esercizio della professione sanitaria per un analogo periodo.


Art. 10.

        1. Chiunque effettua per fini diversi dalla procreazione la produzione di embrioni è punito con la reclusione da due a sei anni.
        2. Chiunque cagiona la morte, al di fuori dei casi di cui alla legge 22 maggio 1978, n. 194, di uno o più embrioni o li utilizza per fini diversi dalla procreazione o dalla terapeutica, è punito con la reclusione sino a tre anni, con una sanzione pecuniaria da lire 10 milioni a lire 100 milioni e con l'interdizione dall'esercizio della professione sanitaria per due anni.
        3. Per embrione deve intendersi l'essere umano sin dal momento del concepimento.


Art. 11.

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate, con decreto del Ministro della sanità, le disposizioni per la sua attuazione, in particolare per quanto riguarda le operazioni che possono essere compiute presso i servizi sanitari pubblici, nonché le modalità e la durata della conservazione dei gameti, nei limiti in cui essa è consentita dalla presente legge.



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