XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 561




        Onorevoli Colleghi! - Nel corso della XIII legislatura la scuola italiana ha registrato innovazioni di rilevante significato, attivate da provvedimenti legislativi e regolamentari puntuali ed impegnativi. Ci si riferisce, in particolare, ai seguenti provvedimenti:

            a) legge 15 marzo 1997, n. 59 (in particolare l'articolo 21 sull'autonomia delle istituzioni scolastiche);

            b) legge 10 dicembre 1997, n. 425 (Riforma degli esami di Stato);

            c) legge 18 dicembre 1997, n. 440 (Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa);

            d) decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59 (Qualifica dirigenziale dei capi di istituto);

            e) decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 (Dimensionamento ottimale istituzioni scolastiche e determinazione organici funzionali dei singoli istituti);

            f) legge 20 gennaio 1999, n. 9 (Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione);

            g) regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche);

            h) legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni per il personale scolastico);

            i) decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 (Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola);

            l) legge 10 febbraio 2000, n. 30 (Riordino dei cicli di istruzione);
            m) legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni per il diritto allo studio e l'istruzione).

        Un processo di cambiamento profondo, quindi, e tutt'altro che concluso, poiché ora sostanzialmente affidato a "tutti" gli attori delle dinamiche scolastiche, senza esclusione o marginalizzazione di alcuno.
        In questo quadro - fatto di quotidiane speranze e diffidenze, delusioni e novità - non può stupire che oltre cento docenti siano stati impegnati - per i bienni 1998-1999 e 1999-2000 - su un progetto denominato "Sperimentazione nazionale biennale sui programmi di religione cattolica nella prospettiva dell'autonomia scolastica e di nuovi programmi di religione cattolica". Un progetto - come ha osservato l'allora Ministro della pubblica istruzione in una nota del 10 ottobre 1998 (circolare n. 415) - "assunto dal Ministero della pubblica istruzione nell'ambito del tavolo di confronto aperto tra il Ministero e la CEI" e posto "alla base della sperimentazione che intende riconfigurare l'insegnamento della religione cattolica nel contesto della riforma scolastica in atto con particolare riguardo all'autonomia".
        Tra le motivazioni del progetto - predisposto dalla sezione IRC della Conferenza episcopale italiana (CEI) - si sottolinea anche che "il contesto dell'autonomia della scuola sollecita e valorizza la professionalità del docente, non più chiamato a mansioni esecutive, ma responsabilizzato nell'esercizio della funzione docente con un ruolo di protagonista per la sua libertà di insegnamento intesa come libertà che si rapporta in modo costruttivo con le scelte educative delle famiglie e il diritto all'apprendimento degli studenti" (dalla premessa, 1.3).
        Sembrano affermazioni condivisibili ed impegnative, anche e soprattutto in prospettiva. Ma, ovviamente, riconducono anche alla figura propria dell'insegnante di religione, inteso come docente (laico e/o presbitero e/o religioso) da inquadrare e valorizzare in un quadro di profondo mutamento che interpella, in modo evidente, la fisionomia "politica" dell'approccio tra il nostro Paese e l'insegnamento della religione cattolica.
        Sul tema, nel corso della XIII legislatura, si è soffermata la VII Commissione del Senato della Repubblica (dal 2 ottobre 1997 al 14 marzo 2000), anche con l'ausilio di un pregevole, fascicolo di documentazione, contenente la raccolta coordinata delle disposizioni sull'insegnamento della religione cattolica prima del 19 febbraio 1992 e delle disposizioni successive, nonché la giurisprudenza costituzionale sull'argomento.
        Commentando tali materiali - e collocandoli nel contesto delle innovazioni sopra ricordate - il senatore Alberto Monticone ha giustamente osservato che "Il vero problema risiede nella congiunzione tra nuovi cicli e autonomia: ogni istituto scolastico può infatti organizzare, nel rispetto di alcune linee generali vincolanti per tutti, tanto il calendario e l'orario, quanto l'inserimento di materie opzionali o complementari. C'è il concreto rischio che l'insegnamento della religione sia considerato disciplina secondaria oppure opzionale, alla stregua di attività didattiche aggiuntive rispetto al normale curriculum e così collocabile in orari non solo all'inizio o al termine delle lezioni, ma addirittura in ore pomeridiane anche oltre l'orario del tempo lungo, disconoscendone l'apporto essenziale all'istruzione dei ragazzi.
        Qui allora emerge con chiarezza la necessità di precisare, anche a fronte di ricorrenti affermazioni circa il carattere "catechistico" dell'ora di religione, la natura culturale e formativa della disciplina. Dopo il Concordato del '29 la Chiesa godeva certamente di alcuni privilegi per le proprie attività in Italia, ma proprio per questo e per l'ancora ampia pratica religiosa non aveva alcun bisogno di far catechismo e proselitismo nella scuola: tuttavia l'affidamento dell'insegnamento a docenti sacerdoti o religiosi dava, al di là della serietà del loro impegno, una certa caratteristica clericale all'ora di religione. E nonostante ciò i ragazzi italiani poterono usufruire di un contributo formativo assai utile e convergente, a far tempo dal 1948, anche con l'idea di cittadinanza che sottende la Costituzione repubblicana.
        Va del resto detto che proprio la Costituzione, frutto del patto sociale e della cooperazione di culture diverse, avvalorò la formazione etico-politica dei cittadini, non in forza dell'articolo 7, ma con l'impianto dell'insieme dei suoi articoli concernenti i valori e i diritti fondamentali.
        Con il Concilio Vaticano II la Chiesa ha profondamente innovato il proprio modo di intervento nella società superando ampiamente di fatto il metodo concordatario ed aprendosi al dialogo con le culture.
        Il punto rilevante del nostro assunto era che il Concilio affidava ai laici il compito di animare cristianamente la società, che in quegli anni iniziava un forte processo di secolarizzazione. La Chiesa in tal modo educava alla laicità e lo faceva anche nell'introdurre nella scuola docenti di religione laici, i quali non solo non facevano opera catechistica, ma presentavano la religione cattolica, o meglio la sua proposta etica e culturale, quale fattore determinante nella formazione culturale ed umana dei ragazzi.
        La revisione del Concordato, nel 1984, riconobbe e confermò questo processo di trasformazione dell'insegnamento e della classe docente di religione. Non fu un atto riconducibile al tradizionale criterio difensivo della Chiesa a fronte dell'affermata secolarizzazione. Ma non fu neppure la coraggiosa scelta di una strada nuova, che pure nello stesso ambito cattolico ed ecclesiale veniva proposta. Di fatto però nella scuola una preparata e motivata generazione di insegnanti, per lo più laici, diede alla religione una funzione indispensabile nella didattica e costituì un solido punto di riferimento per alunni, docenti e per lo stesso funzionamento dell'istituzione, mentre adeguati libri di testo contribuirono a definire meglio contenuti e metodi della disciplina.
        L'intesa dell'85 dovrà essere necessariamente riveduta, ma quel che più importa è che nella nuova definizione dei saperi e dei contenuti didattici la scuola italiana si avvalga, nel suo insieme e nelle sue articolazioni, dell'opportunità valoriale, anche in senso civile e democratico, dell'insegnamento della religione cattolica e di un corpo di insegnanti ormai altamente qualificato, che attende da molti anni il riconoscimento di uno stato giuridico.
        Proprio la secolarizzazione della politica e della vita comunitaria, la frammentazione culturale e sociale nonché la crescente presenza di culture e religioni diverse dovrebbero richiamare l'attenzione di tutti, credenti e non credenti, all'importanza di assicurare un'offerta formativa radicata nella nostra storia e capace di aiutare - insieme con tutte le discipline specifiche - i giovani a scoprire se stessi come uomini e donne, con diritti e doveri, e come cittadini del mondo, ma anche di un Paese che comunque deve al cattolicesimo parte notevole della propria identità.
        Una rinnovata cura dell'insegnamento della religione cattolica è quindi anche interesse della democrazia: la laicità della scuola e dello Stato sarà salva perché gli alunni che si avvarranno dell'ora di religione non saranno per essa cattolici più ferventi, ma certamente persone più mature e cittadini più motivati".
        Sono, anche queste, posizioni condivisibili e lungimiranti. Rinviano, nuovamente, al profilo dell'insegnante di religione cattolica come "risorsa del processo di mutamento della scuola e della società".
        Le caratteristiche dell'articolato sono sostanzialmente condivisibili e hanno incontrato l'aperta simpatia dei docenti di religione cattolica interessati - oggi più di ieri, e per le ragioni ricordate - ad essere "nuovamente" presenti e "nuovamente" percepiti come "nuovi protagonisti in una nuova scuola".
        Con la presente proposta di legge si intende non disperdere il lavoro di questi anni e conferire un nuovo ruolo agli insegnanti di religione in considerazione delle riforme adottate in questi anni.




Frontespizio Testo articoli