XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 561
Onorevoli Colleghi! - Nel corso della XIII legislatura
la scuola italiana ha registrato innovazioni di rilevante
significato, attivate da provvedimenti legislativi e
regolamentari puntuali ed impegnativi. Ci si riferisce, in
particolare, ai seguenti provvedimenti:
a) legge 15 marzo 1997, n. 59 (in particolare
l'articolo 21 sull'autonomia delle istituzioni
scolastiche);
b) legge 10 dicembre 1997, n. 425 (Riforma degli
esami di Stato);
c) legge 18 dicembre 1997, n. 440 (Istituzione del
Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta
formativa);
d) decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59
(Qualifica dirigenziale dei capi di istituto);
e) decreto del Presidente della Repubblica 18
giugno 1998, n. 233 (Dimensionamento ottimale istituzioni
scolastiche e determinazione organici funzionali dei singoli
istituti);
f) legge 20 gennaio 1999, n. 9 (Disposizioni
urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione);
g) regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche);
h) legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni per
il personale scolastico);
i) decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233
(Riforma degli organi collegiali territoriali della
scuola);
l) legge 10 febbraio 2000, n. 30 (Riordino dei
cicli di istruzione);
m) legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità
scolastica e disposizioni per il diritto allo studio e
l'istruzione).
Un processo di cambiamento profondo, quindi, e tutt'altro
che concluso, poiché ora sostanzialmente affidato a "tutti"
gli attori delle dinamiche scolastiche, senza esclusione o
marginalizzazione di alcuno.
In questo quadro - fatto di quotidiane speranze e
diffidenze, delusioni e novità - non può stupire che oltre
cento docenti siano stati impegnati - per i bienni 1998-1999 e
1999-2000 - su un progetto denominato "Sperimentazione
nazionale biennale sui programmi di religione cattolica nella
prospettiva dell'autonomia scolastica e di nuovi programmi di
religione cattolica". Un progetto - come ha osservato l'allora
Ministro della pubblica istruzione in una nota del 10 ottobre
1998 (circolare n. 415) - "assunto dal Ministero della
pubblica istruzione nell'ambito del tavolo di confronto aperto
tra il Ministero e la CEI" e posto "alla base della
sperimentazione che intende riconfigurare l'insegnamento della
religione cattolica nel contesto della riforma scolastica in
atto con particolare riguardo all'autonomia".
Tra le motivazioni del progetto - predisposto dalla
sezione IRC della Conferenza episcopale italiana (CEI) - si
sottolinea anche che "il contesto dell'autonomia della scuola
sollecita e valorizza la professionalità del docente, non più
chiamato a mansioni esecutive, ma responsabilizzato
nell'esercizio della funzione docente con un ruolo di
protagonista per la sua libertà di insegnamento intesa come
libertà che si rapporta in modo costruttivo con le scelte
educative delle famiglie e il diritto all'apprendimento degli
studenti" (dalla premessa, 1.3).
Sembrano affermazioni condivisibili ed impegnative, anche
e soprattutto in prospettiva. Ma, ovviamente, riconducono
anche alla figura propria dell'insegnante di religione, inteso
come docente (laico e/o presbitero e/o religioso) da
inquadrare e valorizzare in un quadro di profondo mutamento
che interpella, in modo evidente, la fisionomia "politica"
dell'approccio tra il nostro Paese e l'insegnamento della
religione cattolica.
Sul tema, nel corso della XIII legislatura, si è
soffermata la VII Commissione del Senato della Repubblica (dal
2 ottobre 1997 al 14 marzo 2000), anche con l'ausilio di un
pregevole, fascicolo di documentazione, contenente la raccolta
coordinata delle disposizioni sull'insegnamento della
religione cattolica prima del 19 febbraio 1992 e delle
disposizioni successive, nonché la giurisprudenza
costituzionale sull'argomento.
Commentando tali materiali - e collocandoli nel contesto
delle innovazioni sopra ricordate - il senatore Alberto
Monticone ha giustamente osservato che "Il vero problema
risiede nella congiunzione tra nuovi cicli e autonomia: ogni
istituto scolastico può infatti organizzare, nel rispetto di
alcune linee generali vincolanti per tutti, tanto il
calendario e l'orario, quanto l'inserimento di materie
opzionali o complementari. C'è il concreto rischio che
l'insegnamento della religione sia considerato disciplina
secondaria oppure opzionale, alla stregua di attività
didattiche aggiuntive rispetto al normale curriculum e
così collocabile in orari non solo all'inizio o al termine
delle lezioni, ma addirittura in ore pomeridiane anche oltre
l'orario del tempo lungo, disconoscendone l'apporto essenziale
all'istruzione dei ragazzi.
Qui allora emerge con chiarezza la necessità di precisare,
anche a fronte di ricorrenti affermazioni circa il carattere
"catechistico" dell'ora di religione, la natura culturale e
formativa della disciplina. Dopo il Concordato del '29 la
Chiesa godeva certamente di alcuni privilegi per le proprie
attività in Italia, ma proprio per questo e per l'ancora ampia
pratica religiosa non aveva alcun bisogno di far catechismo e
proselitismo nella scuola: tuttavia l'affidamento
dell'insegnamento a docenti sacerdoti o religiosi dava, al di
là della serietà del loro impegno, una certa caratteristica
clericale all'ora di religione. E nonostante ciò i ragazzi
italiani poterono usufruire di un contributo formativo assai
utile e convergente, a far tempo dal
1948, anche con l'idea di cittadinanza che sottende la
Costituzione repubblicana.
Va del resto detto che proprio la Costituzione, frutto del
patto sociale e della cooperazione di culture diverse,
avvalorò la formazione etico-politica dei cittadini, non in
forza dell'articolo 7, ma con l'impianto dell'insieme dei suoi
articoli concernenti i valori e i diritti fondamentali.
Con il Concilio Vaticano II la Chiesa ha profondamente
innovato il proprio modo di intervento nella società superando
ampiamente di fatto il metodo concordatario ed aprendosi al
dialogo con le culture.
Il punto rilevante del nostro assunto era che il Concilio
affidava ai laici il compito di animare cristianamente la
società, che in quegli anni iniziava un forte processo di
secolarizzazione. La Chiesa in tal modo educava alla laicità e
lo faceva anche nell'introdurre nella scuola docenti di
religione laici, i quali non solo non facevano opera
catechistica, ma presentavano la religione cattolica, o meglio
la sua proposta etica e culturale, quale fattore determinante
nella formazione culturale ed umana dei ragazzi.
La revisione del Concordato, nel 1984, riconobbe e
confermò questo processo di trasformazione dell'insegnamento e
della classe docente di religione. Non fu un atto
riconducibile al tradizionale criterio difensivo della Chiesa
a fronte dell'affermata secolarizzazione. Ma non fu neppure la
coraggiosa scelta di una strada nuova, che pure nello stesso
ambito cattolico ed ecclesiale veniva proposta. Di fatto però
nella scuola una preparata e motivata generazione di
insegnanti, per lo più laici, diede alla religione una
funzione indispensabile nella didattica e costituì un solido
punto di riferimento per alunni, docenti e per lo stesso
funzionamento dell'istituzione, mentre adeguati libri di testo
contribuirono a definire meglio contenuti e metodi della
disciplina.
L'intesa dell'85 dovrà essere necessariamente riveduta, ma
quel che più importa è che nella nuova definizione dei saperi
e dei contenuti didattici la scuola italiana si avvalga, nel
suo insieme e nelle sue articolazioni, dell'opportunità
valoriale, anche in senso civile e democratico,
dell'insegnamento della religione cattolica e di un corpo di
insegnanti ormai altamente qualificato, che attende da molti
anni il riconoscimento di uno stato giuridico.
Proprio la secolarizzazione della politica e della vita
comunitaria, la frammentazione culturale e sociale nonché la
crescente presenza di culture e religioni diverse dovrebbero
richiamare l'attenzione di tutti, credenti e non credenti,
all'importanza di assicurare un'offerta formativa radicata
nella nostra storia e capace di aiutare - insieme con tutte le
discipline specifiche - i giovani a scoprire se stessi come
uomini e donne, con diritti e doveri, e come cittadini del
mondo, ma anche di un Paese che comunque deve al cattolicesimo
parte notevole della propria identità.
Una rinnovata cura dell'insegnamento della religione
cattolica è quindi anche interesse della democrazia: la
laicità della scuola e dello Stato sarà salva perché gli
alunni che si avvarranno dell'ora di religione non saranno per
essa cattolici più ferventi, ma certamente persone più mature
e cittadini più motivati".
Sono, anche queste, posizioni condivisibili e
lungimiranti. Rinviano, nuovamente, al profilo dell'insegnante
di religione cattolica come "risorsa del processo di mutamento
della scuola e della società".
Le caratteristiche dell'articolato sono sostanzialmente
condivisibili e hanno incontrato l'aperta simpatia dei docenti
di religione cattolica interessati - oggi più di ieri, e per
le ragioni ricordate - ad essere "nuovamente" presenti e
"nuovamente" percepiti come "nuovi protagonisti in una nuova
scuola".
Con la presente proposta di legge si intende non
disperdere il lavoro di questi anni e conferire un nuovo ruolo
agli insegnanti di religione in considerazione delle riforme
adottate in questi anni.