XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 561
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Stato giuridico).
1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei
ruoli di cui al comma 2 si applicano, per quanto compatibili
con la presente legge, le norme di stato giuridico e il
trattamento economico previsti dal testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato
"testo unico", e dalla contrattazione collettiva.
2. Sono istituiti due distinti ruoli provinciali,
rispettivamente, per gli insegnanti di religione cattolica
della scuola dell'infanzia e della costituenda scuola di base
e per gli insegnanti di religione cattolica della scuola
secondaria.
Art. 2.
(Dotazioni organiche dei posti
per l'insegnamento della religione cattolica).
1. In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni
di attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, le
dotazioni organiche per l'insegnamento della religione
cattolica sono stabilite:
a) nella scuola media e secondaria superiore,
nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna provincia,
nella misura del 60 per cento dei posti corrispondenti alle
classi prevedibilmente funzionanti nel territorio di
pertinenza di ciascuna diocesi;
b) nella scuola materna ed elementare, nell'ambito
dell'organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura
del 60 per cento dei posti corrispondenti alle classi di
scuola elementare o alle sezioni di scuola materna funzionanti
nell'anno scolastico
precedente a quello di costituzione dell'organico nel
territorio di pertinenza di ciascuna diocesi e nelle quali,
nel medesimo anno, gli insegnanti titolari non hanno fornito
la loro disponibilità all'insegnamento della religione
cattolica.
2. I posti di cui al comma 1 possono essere coperti con
personale a tempo pieno o a tempo parziale, secondo le quote e
le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.
Art. 3.
(Reclutamento).
1. Per l'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 si
applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le
norme sul reclutamento del personale docente di cui alla parte
III, titolo I, capo II, sezione II, del testo unico.
2. Per la partecipazione alle procedure concorsuali è
richiesto il possesso di almeno uno dei titoli di
qualificazione professionale stabiliti al punto 4 dell'intesa
tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente
della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n.
751, e successive modificazioni, unitamente ad un diploma di
laurea valido per l'ammissione ai concorsi a posti
d'insegnamento.
3. Ciascun candidato deve inoltre essere in possesso del
riconoscimento di idoneità di cui al numero 5, lettera
a), del Protocollo addizionale all'Accordo tra la
Repubblica italiana e la Santa Sede di revisione del
Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo
con legge 25 marzo 1985, n. 121, rilasciato dall'ordinario
diocesano competente per territorio e potrà concorrere
soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza
della relativa diocesi.
4. Relativamente alle prove d'esame, fatto salvo quanto
stabilito dall'articolo 5, comma 3, si applicano le norme di
cui al comma 1 del presente articolo ed in particolare
l'articolo 400, comma 6, del testo
unico, con esclusione dell'accertamento della preparazione
sui contenuti specifici dell'insegnamento della religione
cattolica.
5. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo
indeterminato è disposta dal dirigente dell'ufficio scolastico
regionale, di intesa con l'ordinario diocesano competente per
territorio, ai sensi del numero 5, lettera a), del
Protocollo addizionale di cui al comma 3 e del punto 2.5
dell'intesa di cui al comma 2.
6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2,
ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle
vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell'idoneità da
parte dell'ordinario diocesano competente, divenuta esecutiva
a norma dell'ordinamento canonico.
7. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede
mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai
dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente
dell'ufficio scolastico regionale, di intesa con il competente
ordinario diocesano.
Art. 4.
(Mobilità).
1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei
ruoli provinciali di cui all'articolo 1, comma 2, si applicano
le disposizioni vigenti in materia di mobilità nel comparto
del personale della scuola. La mobilità professionale
all'interno dei predetti ruoli è subordinata al possesso del
titolo di qualificazione richiesto per il ruolo al quale si
aspira. La mobilità professionale verso altro insegnamento non
è consentita prima che siano decorsi cinque anni di effettivo
insegnamento dall'assunzione in ruolo.
2. L'insegnante di religione cattolica con contratto di
lavoro a tempo indeterminato al quale sia stata revocata
l'idoneità ha titolo a fruire della mobilità professionale nel
comparto del personale della scuola.
3. I posti rimasti vacanti a seguito di revoca
dell'idoneità non concorrono, per
un quinquennio, a determinare le dotazioni organiche di cui
all'articolo 2 e sono coperti mediante stipula di contratti di
lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma
7.
Art. 5.
(Norme transitorie e finali).
1. Al primo concorso per titoli ed esami che sarà
bandito successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge sono ammessi gli insegnanti di religione
cattolica che abbiano prestato servizio nell'insegnamento
della religione cattolica per almeno quattro anni e per un
orario settimanale non inferiore a dodici ore esplicate anche
in ordini e gradi scolastici diversi e che siano in servizio
nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge. Al predetto concorso può altresì
partecipare il personale docente che abbia prestato effettivo
servizio per altro insegnamento nelle scuole statali per
almeno quattro anni scolastici e che sia in servizio nell'anno
scolastico in corso alla data predetta.
2. Il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso
dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 2 e 3.
Limitatamente alle procedure riguardanti i posti di
insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella costituenda
scuola di base, per i candidati al primo concorso di cui al
comma 1 si prescinde dal requisito del possesso del diploma di
laurea.
3. Il programma d'esame del primo concorso di cui al comma
1, consistente in una prova scritta ed una prova orale, sarà
volto all'accertamento della conoscenza della legislazione e
dell'ordinamento scolastici, degli orientamenti didattici e
pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce
il concorso, nonché all'accertamento della cultura posseduta
dal candidato nel campo delle scienze sociali, filosofiche e
storiche.
4. La presente legge si applica anche agli insegnanti di
religione cattolica delle regioni di confine, ove essa non
risulti in contrasto con le norme locali tutelate dalla
disposizione del numero 5, lettera c), del Protocollo
addizionale di cui all'articolo 3, comma 3, della presente
legge.
Art. 6.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato
in lire 510 milioni per l'anno 2001 e lire 47.000 milioni a
decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.