XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 559




        Onorevoli Colleghi! - Le iniziative legislative degli ultimi anni che hanno riguardato il Corpo forestale dello Stato mettendone concretamente in dubbio l'esistenza e la funzionalità, proprio quando più acuta ed indifferibile si evidenzia la necessità di azioni a tutela dell'ecosistema oltre che degli aspetti produttivi del bosco, impongono una rinnovata riflessione sul tema.
        Con la presente proposta di legge si intende perciò provvedere al riordino del Corpo forestale dello Stato.
        Il Corpo forestale dello Stato è stato costituito con il decreto legislativo n. 804 del 1948; con l'atto costitutivo ne furono precisate anche le funzioni e le competenze. Tuttavia la quasi totalità di tali funzioni e competenze, con i decreti del Presidente della Repubblica n. 11 del 1972 e n. 616 del 1977 furono poi trasferite alle regioni a statuto ordinario.
        Residuarono al Corpo esclusivamente funzioni e competenze in materia di polizia.
        Nel tempo si è però rafforzata la configurazione come Corpo di polizia, specializzato in materia forestale ed ambientale. Proprio per questo la legge n. 121 del 1981, che ha riformato la Polizia di Stato, ha annoverato il Corpo forestale dello Stato tra i corpi di polizia dello Stato, unitamente a Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza e Corpo di polizia penitenziaria.
        Gli ufficiali, i sottufficiali e gli agenti del Corpo forestale dello Stato hanno qualifica di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza, stato giuridico e trattamento economico analoghi a quelli degli appartenenti alla Polizia di Stato ed alla polizia penitenziaria.
        L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, emanato in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (cosiddetta "legge Bassanini 1") stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri devono essere trasferiti alle regioni, tra l'altro, i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative del Corpo forestale dello Stato non necessari all'esercizio di funzioni di competenza statale.
        Conseguentemente è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 11 maggio 2001, che prevede, all'articolo 3, il trasferimento del 70 per cento del personale del Corpo alle regioni.
        Di fatto il predetto provvedimento - in relazione al quale non si ignorano le difficoltà che si sono dovute superare nella contrastante visione che del problema avevano l'amministrazione statale e quella regionale - rappresenta lo smantellamento irreversibile del Corpo. E' innegabile infatti che la sua frammentazione tra le regioni comporterà un forte ridimensionamento della tutela degli interessi generali del Paese, e cioè un abbassamento del livello di tutela dell'ambiente, del bosco e della montagna nonché dell'ordine e della sicurezza pubblici nelle aree rurali e montane, dove la presenza delle altre Forze di polizia è più rarefatta. E ciò senza che le regioni ne ricavino reali e concreti vantaggi operativi.
        Come è possibile parlare dell'ambiente come di un bene primario della comunità nazionale e, nello stesso tempo, privare lo Stato del più valido ed efficiente strumento operativo tuttora esistente per la sua salvaguardia?
        La prospettiva dello smantellamento del Corpo aveva suscitato viva preoccupazione, già nella scorsa legislatura, preoccupazione di cui oltre cento parlamentari si erano fatti interpreti presentando quattro mozioni (tre alla Camera dei deputati ed una al Senato della Repubblica), attraverso le quali erano stati stigmatizzati i rischi connessi all'emanazione del citato provvedimento.
        Tre delle quattro mozioni evidenziavano che il trasferimento del 70 per cento del personale del Corpo alle regioni avrebbe inciso negativamente sulla sua efficienza (dovendo esso svolgere su tutto il territorio nazionale funzioni di polizia giudiziaria, di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di polizia ambientale), nonché comportato lo smantellamento dell'organizzazione territoriale e l'annullamento della capacità operativa di mobilitazione e di pronto intervento. Inoltre evidenziavano che il provvedimento avrebbe derogato dai limiti stabiliti dalla legge, poiché la "Bassanini 1" esclude dal conferimento alle regioni le funzioni relative all'ordine e alla sicurezza pubblica. Infine impegnavano il Governo a modificare il provvedimento, prevedendo una rideterminazione della quota di personale da trasferire e, comunque, a trattare la problematica in apposito disegno di legge da presentare alle Camere.
        Soltanto una delle quattro mozioni prevedeva la rapida attuazione del decreto legislativo n. 143 del 1997, raccomandando tuttavia con assoluta priorità il trasferimento alle regioni di tutto il patrimonio dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali.
        L'emanazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ha, di fatto, negato la validità di quanto sostenuto nelle mozioni e, a parere del proponente, dato avvio a rilevanti problemi. Per le ragioni esposte, la presente proposta di legge riprende quanto affermato dalle mozioni.
        L'articolo 1 definisce le funzioni del Corpo forestale dello Stato, individuate in:

                a) prevenzione e repressione dei reati ambientali;

                b) controlli derivanti dalla normativa comunitaria in materia agroforestale ed ambientale; attività volte alla tutela della sicurezza alimentare del consumatore ed alla prevenzione e repressione delle frodi e delle sofisticazioni dei prodotti alimentari, agroalimentari e di uso agrario;
                c) concorso nel servizio di ordine e sicurezza pubblica e nelle attività di polizia giudiziaria; sorveglianza dello spazio rurale; pubblico soccorso;

                d) protezione civile, ivi compreso il servizio Meteomont;

                e) lotta aerea contro gli incendi boschivi;

                f) sorveglianza sui territori delle aree protette di rilievo nazionale ed internazionale ed amministrazione delle aree protette ad esso affidate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

                g) controllo del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, nonché sull'applicazione della normativa per l'importazione, l'esportazione ed il commercio di materiale forestale di propagazione;

                h) controllo sull'applicazione delle convenzioni internazionali in materia di biodiversità, flora e fauna;

                i) monitoraggio del territorio e delle sue trasformazioni e del dissesto idrogeologico;

                l) vigilanza sulle produzioni iscritte nell'albo dei prodotti agricoli e zootecnici di montagna;

                m) reclutamento, addestramento, formazione ed aggiornamento del personale.

        Per quanto concerne la lotta aerea contro gli incendi boschivi è appena il caso di evidenziare che con l'articolo 23-quinquies del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono stati disposti stanziamenti cospicui per il potenziamento della flotta di elicotteri del Corpo, ciò anche nella prospettiva di assecondare l'idea già vagheggiata dal senatore Pinto in qualità di Ministro pro tempore per le politiche agricole, relative alla costituzione di una task-force aerea comunitaria, sotto l'egida dell'Unione europea, ma con forte partecipazione delle regioni, per contrastare il grave fenomeno degli incendi boschivi, anche fuori di ogni singolo territorio nazionale.
        L'articolo 2 definisce l'organizzazione, prevedendo la costituzione di uffici centrali e periferici, l'articolazione territoriale e la distribuzione delle responsabilità ai diversi livelli (dirigenziale, direttivo, eccetera).
        L'articolo 3 prevede il trasferimento alle regioni di un'aliquota di personale pari al 30 per cento dell'organico del Corpo. Le restanti unità continueranno a svolgere le funzioni proprie del Corpo, anche in risposta alle esigenze di ogni singola regione.
        La soluzione proposta non comporta aggravi di spesa, non smembra il Corpo, asseconda la lettera e lo spirito del decreto legislativo n. 143 del 1997.
        L'articolo 3, inoltre, prevede il trasferimento del patrimonio gestito dalla soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali, fatta eccezione per l'immobile dove è allocata in Roma la Direzione generale del Corpo forestale dello Stato.
        Prevede, altresì, il trasferimento delle risorse finanziarie correlate al trasferimento del personale e dei beni.
        Il Corpo forestale dello Stato, in sostanza, non deve essere chiuso ed arroccato, ma aperto e disponibile per stabilire rapporti con le regioni, le quali potranno perciò contare, oltre che sul nucleo stabilmente trasferito, anche sulla collaborazione di tutto il restante personale, stipulando accordi di programma, sulla base della legislazione vigente e di alcune felici esperienze sin qui maturate.
        Del resto la Corte costituzionale con sentenza n. 772 del 1988 aveva espresso l'avviso che: "(...) le Regioni che intendono avvalersi per l'esercizio delle funzioni trasferite del personale appartenente al Corpo forestale dello Stato debbono rivolgersi a quest'ultimo come organismo autonomo ed unitario, vale a dire nel più assoluto rispetto dell'autonomia gerarchica del Corpo e delle attribuzioni del potere di disposizione sull'impiego del personale in base alle norme disciplinanti il funzionamento del Corpo medesimo". Prosegue la sentenza della Corte: "(...) è necessario che tra le due parti si stipulino convenzioni o intese in ordine all'impiego del personale del Corpo forestale dello Stato (...) affinché il principio costituzionale del buon andamento dell'azione amministrativa" possa essere seriamente perseguito. In sostanza la Corte propone il pieno accordo e la leale collaborazione fra le regioni ed il Corpo ed individua "il fondamento della permanenza allo Stato del personale del Corpo forestale dello Stato nella molteplicità e nella natura delle funzioni conservate allo Stato".
        L'articolo 4 disciplina i criteri di ripartizione e di attribuzione delle risorse finanziarie trasferite.
        L'articolo 5 reca la copertura finanziaria della legge.
        Con la presente proposta di legge, nel riordinare il Corpo forestale dello Stato, si dà una risposta adeguata a quattro esigenze fondamentali:

            1) definire in maniera chiara la natura e le funzioni statali del Corpo forestale dello Stato;

            2) trasferire alle regioni un'aliquota di personale del Corpo, senza peraltro smantellare l'intero organismo, in linea con lo spirito e la lettera del decreto legislativo n. 143 del 1997;

            3) conferire alle regioni l'intero patrimonio della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali, unitamente alle risorse finanziarie necessarie per fare fronte alle spese connesse al trasferimento del personale e dei beni;

            4) assecondare l'orientamento espresso da numerosi parlamentari della maggioranza e dell'opposizione, nel corso della XIII legislatura, i quali, attraverso mozioni, avevano espresso preoccupazione per il paventato, ed ora attuato, smembramento del Corpo.

        Si ha fiducia che, con ogni migliorativo apporto delle espressioni parlamentari, la presente proposta di legge possa sollecitamente essere esaminata e concorrere così all'attesa soluzione di un problema che non riguarda soltanto i dipendenti del Corpo forestale dello Stato ma l'intera comunità nazionale.




Frontespizio Testo articoli