XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 559
Onorevoli Colleghi! - Le iniziative legislative degli
ultimi anni che hanno riguardato il Corpo forestale dello
Stato mettendone concretamente in dubbio l'esistenza e la
funzionalità, proprio quando più acuta ed indifferibile si
evidenzia la necessità di azioni a tutela dell'ecosistema
oltre che degli aspetti produttivi del bosco, impongono una
rinnovata riflessione sul tema.
Con la presente proposta di legge si intende perciò
provvedere al riordino del Corpo forestale dello Stato.
Il Corpo forestale dello Stato è stato costituito con il
decreto legislativo n. 804 del 1948; con l'atto costitutivo ne
furono precisate anche le funzioni e le competenze. Tuttavia
la quasi totalità di tali funzioni e competenze, con i decreti
del Presidente della Repubblica n. 11 del 1972 e n. 616 del
1977 furono poi trasferite alle regioni a statuto
ordinario.
Residuarono al Corpo esclusivamente funzioni e competenze
in materia di polizia.
Nel tempo si è però rafforzata la configurazione come
Corpo di polizia, specializzato in materia forestale ed
ambientale. Proprio per questo la legge n. 121 del 1981, che
ha riformato la Polizia di Stato, ha annoverato il Corpo
forestale dello Stato tra i corpi di polizia dello Stato,
unitamente a Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo
della guardia di finanza e Corpo di polizia penitenziaria.
Gli ufficiali, i sottufficiali e gli agenti del Corpo
forestale dello Stato hanno qualifica di polizia giudiziaria e
pubblica sicurezza, stato giuridico e trattamento economico
analoghi a quelli degli appartenenti alla Polizia di Stato ed
alla polizia penitenziaria.
L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno
1997, n. 143, emanato in attuazione dell'articolo 7, comma 1,
della legge 15 marzo 1997, n. 59 (cosiddetta "legge Bassanini
1") stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri devono essere trasferiti alle regioni, tra
l'altro, i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali
ed organizzative del Corpo forestale dello Stato non necessari
all'esercizio di funzioni di competenza statale.
Conseguentemente è stato emanato il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, 11 maggio 2001, che prevede,
all'articolo 3, il trasferimento del 70 per cento del
personale del Corpo alle regioni.
Di fatto il predetto provvedimento - in relazione al quale
non si ignorano le difficoltà che si sono dovute superare
nella contrastante visione che del problema avevano
l'amministrazione statale e quella regionale - rappresenta lo
smantellamento irreversibile del Corpo. E' innegabile infatti
che la sua frammentazione tra le regioni comporterà un forte
ridimensionamento della tutela degli interessi generali del
Paese, e cioè un abbassamento del livello di tutela
dell'ambiente, del bosco e della montagna nonché dell'ordine e
della sicurezza pubblici nelle aree rurali e montane, dove la
presenza delle altre Forze di polizia è più rarefatta. E ciò
senza che le regioni ne ricavino reali e concreti vantaggi
operativi.
Come è possibile parlare dell'ambiente come di un bene
primario della comunità nazionale e, nello stesso tempo,
privare lo Stato del più valido ed efficiente strumento
operativo tuttora esistente per la sua salvaguardia?
La prospettiva dello smantellamento del Corpo aveva
suscitato viva preoccupazione, già nella scorsa legislatura,
preoccupazione di cui oltre cento parlamentari si erano fatti
interpreti presentando quattro mozioni (tre alla Camera dei
deputati ed una al Senato della Repubblica), attraverso le
quali erano stati stigmatizzati i rischi connessi
all'emanazione del citato provvedimento.
Tre delle quattro mozioni evidenziavano che il
trasferimento del 70 per cento del personale del Corpo alle
regioni avrebbe inciso negativamente sulla sua efficienza
(dovendo esso svolgere su tutto il territorio nazionale
funzioni di polizia giudiziaria, di ordine pubblico, di
sicurezza pubblica, di polizia ambientale), nonché comportato
lo smantellamento dell'organizzazione territoriale e
l'annullamento della capacità operativa di mobilitazione e di
pronto intervento. Inoltre evidenziavano che il provvedimento
avrebbe derogato dai limiti stabiliti dalla legge, poiché la
"Bassanini 1" esclude dal conferimento alle regioni le
funzioni relative all'ordine e alla sicurezza pubblica. Infine
impegnavano il Governo a modificare il provvedimento,
prevedendo una rideterminazione della quota di personale da
trasferire e, comunque, a trattare la problematica in apposito
disegno di legge da presentare alle Camere.
Soltanto una delle quattro mozioni prevedeva la rapida
attuazione del decreto legislativo n. 143 del 1997,
raccomandando tuttavia con assoluta priorità il trasferimento
alle regioni di tutto il patrimonio dell'ex Azienda di Stato
per le foreste demaniali.
L'emanazione del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri ha, di fatto, negato la validità di
quanto sostenuto nelle mozioni e, a parere del proponente,
dato avvio a rilevanti problemi. Per le ragioni esposte, la
presente proposta di legge riprende quanto affermato dalle
mozioni.
L'articolo 1 definisce le funzioni del Corpo forestale
dello Stato, individuate in:
a) prevenzione e repressione dei reati
ambientali;
b) controlli derivanti dalla normativa comunitaria
in materia agroforestale ed ambientale; attività volte alla
tutela della sicurezza alimentare del consumatore ed alla
prevenzione e repressione delle frodi e delle sofisticazioni
dei prodotti alimentari, agroalimentari e di uso agrario;
c) concorso nel servizio di ordine e sicurezza
pubblica e nelle attività di polizia giudiziaria; sorveglianza
dello spazio rurale; pubblico soccorso;
d) protezione civile, ivi compreso il servizio
Meteomont;
e) lotta aerea contro gli incendi boschivi;
f) sorveglianza sui territori delle aree protette
di rilievo nazionale ed internazionale ed amministrazione
delle aree protette ad esso affidate ai sensi dell'articolo
78, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
g) controllo del commercio internazionale e della
detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di
estinzione, nonché sull'applicazione della normativa per
l'importazione, l'esportazione ed il commercio di materiale
forestale di propagazione;
h) controllo sull'applicazione delle convenzioni
internazionali in materia di biodiversità, flora e fauna;
i) monitoraggio del territorio e delle sue
trasformazioni e del dissesto idrogeologico;
l) vigilanza sulle produzioni iscritte nell'albo
dei prodotti agricoli e zootecnici di montagna;
m) reclutamento, addestramento, formazione ed
aggiornamento del personale.
Per quanto concerne la lotta aerea contro gli incendi
boschivi è appena il caso di evidenziare che con l'articolo
23-quinquies del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n.
61, sono stati disposti stanziamenti cospicui per il
potenziamento della flotta di elicotteri del Corpo, ciò anche
nella prospettiva di assecondare l'idea già vagheggiata dal
senatore Pinto in qualità di Ministro pro tempore per le
politiche agricole, relative alla costituzione di una
task-force aerea comunitaria, sotto l'egida dell'Unione
europea, ma con forte partecipazione delle regioni, per
contrastare il grave fenomeno degli incendi boschivi, anche
fuori di ogni singolo territorio nazionale.
L'articolo 2 definisce l'organizzazione, prevedendo la
costituzione di uffici centrali e periferici, l'articolazione
territoriale e la distribuzione delle responsabilità ai
diversi livelli (dirigenziale, direttivo, eccetera).
L'articolo 3 prevede il trasferimento alle regioni di
un'aliquota di personale pari al 30 per cento dell'organico
del Corpo. Le restanti unità continueranno a svolgere le
funzioni proprie del Corpo, anche in risposta alle esigenze di
ogni singola regione.
La soluzione proposta non comporta aggravi di spesa, non
smembra il Corpo, asseconda la lettera e lo spirito del
decreto legislativo n. 143 del 1997.
L'articolo 3, inoltre, prevede il trasferimento del
patrimonio gestito dalla soppressa Azienda di Stato per le
foreste demaniali, fatta eccezione per l'immobile dove è
allocata in Roma la Direzione generale del Corpo forestale
dello Stato.
Prevede, altresì, il trasferimento delle risorse
finanziarie correlate al trasferimento del personale e dei
beni.
Il Corpo forestale dello Stato, in sostanza, non deve
essere chiuso ed arroccato, ma aperto e disponibile per
stabilire rapporti con le regioni, le quali potranno perciò
contare, oltre che sul nucleo stabilmente trasferito, anche
sulla collaborazione di tutto il restante personale,
stipulando accordi di programma, sulla base della legislazione
vigente e di alcune felici esperienze sin qui maturate.
Del resto la Corte costituzionale con sentenza n. 772 del
1988 aveva espresso l'avviso che: "(...) le Regioni che
intendono avvalersi per l'esercizio delle funzioni trasferite
del personale appartenente al Corpo forestale dello Stato
debbono rivolgersi a quest'ultimo come organismo autonomo ed
unitario, vale a dire nel più assoluto rispetto dell'autonomia
gerarchica del Corpo e delle attribuzioni del potere di
disposizione sull'impiego del personale in base alle norme
disciplinanti il funzionamento del Corpo medesimo". Prosegue
la sentenza della Corte: "(...) è necessario che tra le due
parti si stipulino convenzioni o intese in ordine all'impiego
del personale del Corpo forestale dello Stato (...) affinché
il principio costituzionale del buon andamento dell'azione
amministrativa" possa essere seriamente perseguito. In
sostanza la Corte propone il pieno accordo e la leale
collaborazione fra le regioni ed il Corpo ed individua "il
fondamento della permanenza allo Stato del personale del Corpo
forestale dello Stato nella molteplicità e nella natura delle
funzioni conservate allo Stato".
L'articolo 4 disciplina i criteri di ripartizione e di
attribuzione delle risorse finanziarie trasferite.
L'articolo 5 reca la copertura finanziaria della legge.
Con la presente proposta di legge, nel riordinare il Corpo
forestale dello Stato, si dà una risposta adeguata a quattro
esigenze fondamentali:
1) definire in maniera chiara la natura e le funzioni
statali del Corpo forestale dello Stato;
2) trasferire alle regioni un'aliquota di personale del
Corpo, senza peraltro smantellare l'intero organismo, in linea
con lo spirito e la lettera del decreto legislativo n. 143 del
1997;
3) conferire alle regioni l'intero patrimonio della
soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali,
unitamente alle risorse finanziarie necessarie per fare fronte
alle spese connesse al trasferimento del personale e dei
beni;
4) assecondare l'orientamento espresso da numerosi
parlamentari della maggioranza e dell'opposizione, nel corso
della XIII legislatura, i quali, attraverso mozioni, avevano
espresso preoccupazione per il paventato, ed ora attuato,
smembramento del Corpo.
Si ha fiducia che, con ogni migliorativo apporto delle
espressioni parlamentari, la presente proposta di legge possa
sollecitamente essere esaminata e concorrere così all'attesa
soluzione di un problema che non riguarda soltanto i
dipendenti del Corpo forestale dello Stato ma l'intera
comunità nazionale.