XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 559




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Funzioni del Corpo forestale
dello Stato).

        1. Il Corpo forestale dello Stato è Forza di polizia dello Stato ai sensi della legge 1^ aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, specializzato in materia forestale ed ambientale. Esso svolge in particolare i seguenti compiti:

            a) prevenzione e repressione dei reati ambientali;

            b) controlli derivanti dalla normativa comunitaria in materia agroforestale ed ambientale; attività volte alla tutela della sicurezza alimentare del consumatore ed alla prevenzione e repressione delle frodi e delle sofisticazioni dei prodotti alimentari, agroalimentari e di uso agrario;

            c) concorso nel servizio di ordine e sicurezza pubblica e nelle attività di polizia giudiziaria; sorveglianza dello spazio rurale; pubblico soccorso;

            d) protezione civile, ivi compreso il servizio Meteomont;

            e) lotta aerea contro gli incendi boschivi;

            f) sorveglianza sui territori delle aree protette di rilievo nazionale ed internazionale ed amministrazione delle aree protette ad esso affidate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

            g) controllo sul commercio internazionale e sulla detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, nonché sull'applicazione della normativa per l'importazione, l'esportazione ed il commercio di materiale forestale di propagazione;
            h) controllo sull'applicazione delle convenzioni internazionali in materia di biodiversità, flora e fauna;

            i) monitoraggio del territorio e delle sue trasformazioni e del dissesto idrogeologico;

            l) vigilanza sulle produzioni iscritte nell'albo dei prodotti agricoli e zootecnici di montagna;

                m) reclutamento, addestramento, formazione ed aggiornamento del personale.


Art. 2.

(Organizzazione del Corpo
forestale dello Stato).

        1. Il Corpo forestale dello Stato è diretto da un dirigente generale, al quale è attribuita la carica di direttore del Corpo.
        2. L'individuazione degli uffici centrali e periferici del Corpo forestale dello Stato, delle relative funzioni, l'organizzazione nonché la distribuzione dei posti di livello dirigenziale e le relative funzioni sono definite con regolamento, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le strutture formative del Corpo possono provvedere, altresì, sulla base di convenzioni con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, alla formazione del personale forestale regionale e di altri operatori dell'ambiente. Tali strutture collaborano con le strutture scolastiche, promuovendo tra i giovani la conoscenza ed il rispetto dell'ambiente naturale e del patrimonio forestale.


Art. 3.

(Trasferimento alle regioni).

        1. In attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, un'aliquota pari al 30 per cento dell'organico del Corpo forestale dello Stato è trasferita alle regioni a statuto ordinario, con conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche del Corpo. Sono altresì trasferiti i beni immobili e strumentali ed il patrimonio gestiti dalla soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali, nel rispetto dei princìpi stabiliti dall'articolo 70, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; rimane in proprietà allo Stato ed assegnato in uso al Corpo forestale dello Stato l'immobile sito in Roma sede della Direzione generale del Corpo.
        2. Sono trasferite alle regioni le unità di personale da assumere sulla base di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; il completamento del contingente, è disposto d'ufficio, assicurando di norma la proporzione percentuale tra le singole qualifiche in cui si articola il personale, ed avviene prioritariamente con i dipendenti in servizio nella relativa regione ed in accoglimento di domande di trasferimento; sono altresì trasferiti gli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
        3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è ripartito ed assegnato alle regioni a statuto ordinario il contingente di cui al comma 2 del presente articolo; con lo stesso provvedimento è disposto il trasferimento alle regioni dei beni e del patrimonio di cui al comma 1 del presente articolo e delle relative risorse finanziarie. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'individuazione del personale da assegnare alle regioni, nei limiti dei contingenti indicati nel citato comma 2.
        4. Le regioni, attraverso accordi di programma, possono avvalersi, per l'esercizio delle funzioni loro trasferite, del Corpo forestale dello Stato, inteso come organismo autonomo ed unitario, nel rispetto della struttura gerarchica e delle norme disciplinanti il funzionamento del Corpo medesimo. Negli accordi di programma sono definiti condizioni, modalità e criteri di collaborazione, compatibili con lo stato giuridico e con le qualifiche rivestite dal personale del Corpo.
        5. Al personale trasferito ai sensi del presente articolo è garantito il trattamento economico fisso e continuativo acquisito.
        6. La consegna dei beni immobili e dei beni strumentali alle singole regioni è effettuata con appositi verbali sottoscritti da rappresentanti delle regioni e del Corpo forestale dello Stato, con l'intervento dei rappresentanti del Ministero delle finanze. Le regioni subentrano, a seguito della sottoscrizione dei verbali di consegna, nei rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti ai sensi del presente articolo.
        7. Il trasferimento dei beni ricadenti nell'ambito dell'area della riserva naturale di Castelvolturno è subordinato all'esaurimento della gestione commissariale disposta con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 1998, e successive modificazioni.


Art. 4.

(Ripartizione delle risorse finanziarie).

        1. In sede di prima attuazione della presente legge, le risorse finanziarie da trasferire alle regioni sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, per essere ripartite tra le stesse regioni con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base dei criteri fissati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
        2. Ai fini dell'attribuzione alle regioni delle risorse finanziarie di cui al comma 1, gli stanziamenti di competenza del Corpo forestale dello Stato, per l'anno 2001, sono ridotti di pari importo.
        3. Per gli esercizi successivi all'anno 2001, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede annualmente al riparto ed alla conseguente assegnazione sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del comma 1.


Art. 5.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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