XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 559
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Funzioni del Corpo forestale
dello Stato).
1. Il Corpo forestale dello Stato è Forza di polizia dello
Stato ai sensi della legge 1^ aprile 1981, n. 121, e
successive modificazioni, specializzato in materia forestale
ed ambientale. Esso svolge in particolare i seguenti
compiti:
a) prevenzione e repressione dei reati
ambientali;
b) controlli derivanti dalla normativa comunitaria
in materia agroforestale ed ambientale; attività volte alla
tutela della sicurezza alimentare del consumatore ed alla
prevenzione e repressione delle frodi e delle sofisticazioni
dei prodotti alimentari, agroalimentari e di uso agrario;
c) concorso nel servizio di ordine e sicurezza
pubblica e nelle attività di polizia giudiziaria; sorveglianza
dello spazio rurale; pubblico soccorso;
d) protezione civile, ivi compreso il servizio
Meteomont;
e) lotta aerea contro gli incendi boschivi;
f) sorveglianza sui territori delle aree protette
di rilievo nazionale ed internazionale ed amministrazione
delle aree protette ad esso affidate ai sensi dell'articolo
78, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
g) controllo sul commercio internazionale e sulla
detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di
estinzione, nonché sull'applicazione della normativa per
l'importazione, l'esportazione ed il commercio di materiale
forestale di propagazione;
h) controllo sull'applicazione delle convenzioni
internazionali in materia di biodiversità, flora e fauna;
i) monitoraggio del territorio e delle sue
trasformazioni e del dissesto idrogeologico;
l) vigilanza sulle produzioni iscritte nell'albo
dei prodotti agricoli e zootecnici di montagna;
m) reclutamento, addestramento, formazione ed
aggiornamento del personale.
Art. 2.
(Organizzazione del Corpo
forestale dello Stato).
1. Il Corpo forestale dello Stato è diretto da un
dirigente generale, al quale è attribuita la carica di
direttore del Corpo.
2. L'individuazione degli uffici centrali e periferici del
Corpo forestale dello Stato, delle relative funzioni,
l'organizzazione nonché la distribuzione dei posti di livello
dirigenziale e le relative funzioni sono definite con
regolamento, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, ai sensi del comma 4-bis
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
introdotto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo
1997, n. 59. Le strutture formative del Corpo possono
provvedere, altresì, sulla base di convenzioni con le regioni
e con le province autonome di Trento e di Bolzano, alla
formazione del personale forestale regionale e di altri
operatori dell'ambiente. Tali strutture collaborano con le
strutture scolastiche, promuovendo tra i giovani la conoscenza
ed il rispetto dell'ambiente naturale e del patrimonio
forestale.
Art. 3.
(Trasferimento alle regioni).
1. In attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 4 giugno 1997, n. 143, un'aliquota pari al 30 per
cento dell'organico del Corpo forestale dello Stato è
trasferita alle regioni a statuto ordinario, con conseguente
rideterminazione delle dotazioni organiche del Corpo. Sono
altresì trasferiti i beni immobili e strumentali ed il
patrimonio gestiti dalla soppressa Azienda di Stato per le
foreste demaniali, nel rispetto dei princìpi stabiliti
dall'articolo 70, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112; rimane in proprietà allo
Stato ed assegnato in uso al Corpo forestale dello Stato
l'immobile sito in Roma sede della Direzione generale del
Corpo.
2. Sono trasferite alle regioni le unità di personale da
assumere sulla base di procedure concorsuali già avviate alla
data di entrata in vigore della presente legge; il
completamento del contingente, è disposto d'ufficio,
assicurando di norma la proporzione percentuale tra le singole
qualifiche in cui si articola il personale, ed avviene
prioritariamente con i dipendenti in servizio nella relativa
regione ed in accoglimento di domande di trasferimento; sono
altresì trasferiti gli operai con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
da adottare ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 15
marzo 1997, n. 59, di intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, è ripartito ed assegnato alle
regioni a statuto ordinario il contingente di cui al comma 2
del presente articolo; con lo stesso provvedimento è disposto
il trasferimento alle regioni dei beni e del patrimonio di cui
al comma 1 del presente articolo e delle relative risorse
finanziarie. Entro un mese dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità
per l'individuazione del personale da assegnare alle regioni,
nei limiti dei contingenti indicati nel citato comma 2.
4. Le regioni, attraverso accordi di programma, possono
avvalersi, per l'esercizio delle funzioni loro trasferite, del
Corpo forestale dello Stato, inteso come organismo autonomo ed
unitario, nel rispetto della struttura gerarchica e delle
norme disciplinanti il funzionamento del Corpo medesimo. Negli
accordi di programma sono definiti condizioni, modalità e
criteri di collaborazione, compatibili con lo stato giuridico
e con le qualifiche rivestite dal personale del Corpo.
5. Al personale trasferito ai sensi del presente articolo
è garantito il trattamento economico fisso e continuativo
acquisito.
6. La consegna dei beni immobili e dei beni strumentali
alle singole regioni è effettuata con appositi verbali
sottoscritti da rappresentanti delle regioni e del Corpo
forestale dello Stato, con l'intervento dei rappresentanti del
Ministero delle finanze. Le regioni subentrano, a seguito
della sottoscrizione dei verbali di consegna, nei rapporti
attivi e passivi relativi ai beni trasferiti ai sensi del
presente articolo.
7. Il trasferimento dei beni ricadenti nell'ambito
dell'area della riserva naturale di Castelvolturno è
subordinato all'esaurimento della gestione commissariale
disposta con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2
ottobre 1998, e successive modificazioni.
Art. 4.
(Ripartizione delle risorse finanziarie).
1. In sede di prima attuazione della presente legge, le
risorse finanziarie da trasferire alle regioni sono iscritte
in apposito fondo da istituire nello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, per essere ripartite
tra le stesse regioni con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sulla base dei
criteri fissati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f),
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Ai fini dell'attribuzione alle regioni delle risorse
finanziarie di cui al comma 1, gli stanziamenti di competenza
del Corpo forestale dello Stato, per l'anno 2001, sono ridotti
di pari importo.
3. Per gli esercizi successivi all'anno 2001, il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
provvede annualmente al riparto ed alla conseguente
assegnazione sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del
comma 1.
Art. 5.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.