XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 551
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 23, comma 3, della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel testo vigente come
modificato dall'articolo 54 della legge n. 448 del 1998,
prevede la possibilità per il settore degli esercenti pubblici
e del turismo di assumere personale a tempo determinato per
servizi speciali, per un massimo di tre giorni; la norma
demanda la determinazione del periodo alla contrattazione
collettiva.
La disposizione citata prescrive l'obbligo della
comunicazione dell'avvenuta assunzione all'ufficio di
collocamento e i contratti collettivi, anche locali,
stabiliscono di norma che il dipendente debba essere
registrato preventivamente nel libro matricola. Molti
operatori del settore ed importanti associazioni di categoria
ritengono però che, eliminando la comunicazione alla direzione
provinciale del lavoro, e sostituendo la stessa con la tenuta
di un prospetto, che potrebbe essere vidimato e tenuto secondo
le modalità del libro paga, nel quale inserire i dati mensili
di tutti i soggetti con i quali è stato instaurato il tipo di
rapporto in oggetto, si apporterebbe un'importante
semplificazione in un settore già congestionato.
Si potrebbe, inoltre, per esigenze di semplificazione e al
fine di evitare intenti elusivi, prevedere una contribuzione
forfetaria (rispettivamente su quattro od otto ore, a seconda
che si tratti di lavoro part time o a tempo pieno), da
calcolare e da versare mensilmente sulla base del prospetto
citato, con effetti anche ai fini delle assicurazioni gestite
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro. Con l'introduzione di tali innovazioni
il controllo sull'attività risulterebbe agevole in relazione
al prospetto, mentre la forfetizzazione dei contributi e dei
premi agevolerebbe i conteggi e i versamenti.
La presente proposta di legge mira a modificare il comma 3
dell'articolo 23 della legge n. 56 del 1987, come modificato
dall'articolo 54 della legge n. 448 del 1998, per introdurre
nella normativa italiana quanto sopra descritto. Con
l'approvazione della presente proposta di legge si
determinerebbe l'introduzione di un apposito prospetto in cui
inserire le assunzioni a termine; tale prospetto sarà tenuto
secondo le modalità determinate con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, entro un mese dalla data di
entrata in vigore della legge. Il prospetto dovrà riportare le
generalità del lavoratore, la data di assunzione, il periodo
di prestazione, le ore effettuate e la qualifica
attribuita.
Con l'approvazione della presente proposta di legge si
determinerà inoltre che sulla base del prospetto verranno
corrisposti contributi previdenziali ed assistenziali sulla
base di quattro ore giornaliere se l'assunzione avverrà a
tempo parziale e di otto ore giornaliere se l'assunzione
avverrà a tempo pieno, con effetto anche ai fini
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro; il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di cui al comma 3-bis del citato articolo 23
determinerà le modalità di attuazione nonché i rapporti tra
gli istituti previdenziali interessati.