XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 551




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 23, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel testo vigente come modificato dall'articolo 54 della legge n. 448 del 1998, prevede la possibilità per il settore degli esercenti pubblici e del turismo di assumere personale a tempo determinato per servizi speciali, per un massimo di tre giorni; la norma demanda la determinazione del periodo alla contrattazione collettiva.
        La disposizione citata prescrive l'obbligo della comunicazione dell'avvenuta assunzione all'ufficio di collocamento e i contratti collettivi, anche locali, stabiliscono di norma che il dipendente debba essere registrato preventivamente nel libro matricola. Molti operatori del settore ed importanti associazioni di categoria ritengono però che, eliminando la comunicazione alla direzione provinciale del lavoro, e sostituendo la stessa con la tenuta di un prospetto, che potrebbe essere vidimato e tenuto secondo le modalità del libro paga, nel quale inserire i dati mensili di tutti i soggetti con i quali è stato instaurato il tipo di rapporto in oggetto, si apporterebbe un'importante semplificazione in un settore già congestionato.
        Si potrebbe, inoltre, per esigenze di semplificazione e al fine di evitare intenti elusivi, prevedere una contribuzione forfetaria (rispettivamente su quattro od otto ore, a seconda che si tratti di lavoro part time o a tempo pieno), da calcolare e da versare mensilmente sulla base del prospetto citato, con effetti anche ai fini delle assicurazioni gestite dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Con l'introduzione di tali innovazioni il controllo sull'attività risulterebbe agevole in relazione al prospetto, mentre la forfetizzazione dei contributi e dei premi agevolerebbe i conteggi e i versamenti.
        La presente proposta di legge mira a modificare il comma 3 dell'articolo 23 della legge n. 56 del 1987, come modificato dall'articolo 54 della legge n. 448 del 1998, per introdurre nella normativa italiana quanto sopra descritto. Con l'approvazione della presente proposta di legge si determinerebbe l'introduzione di un apposito prospetto in cui inserire le assunzioni a termine; tale prospetto sarà tenuto secondo le modalità determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge. Il prospetto dovrà riportare le generalità del lavoratore, la data di assunzione, il periodo di prestazione, le ore effettuate e la qualifica attribuita.
        Con l'approvazione della presente proposta di legge si determinerà inoltre che sulla base del prospetto verranno corrisposti contributi previdenziali ed assistenziali sulla base di quattro ore giornaliere se l'assunzione avverrà a tempo parziale e di otto ore giornaliere se l'assunzione avverrà a tempo pieno, con effetto anche ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro; il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui al comma 3-bis del citato articolo 23 determinerà le modalità di attuazione nonché i rapporti tra gli istituti previdenziali interessati.




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