XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 551




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato dall'articolo 54 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dai seguenti:

        "3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi non superiori a tre giorni, per prestazioni anche ripetibili ma non consecutive, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali e nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale.
        3-bis. L'avvenuta assunzione ai sensi del comma 3 deve essere trascritta in un apposito prospetto tenuto secondo le modalità determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il prospetto deve riportare le generalità del lavoratore, la data di assunzione, il periodo di prestazione, le ore effettuate e la qualifica attribuita.
        3-ter. Sulla base del prospetto di cui al comma 3-bis verranno corrisposti, entro il medesimo termine ivi previsto, i contributi previdenziali ed assistenziali sulla base di quattro ore giornaliere se l'assunzione avviene a tempo parziale, e di otto ore giornaliere se l'assunzione avviene a tempo pieno, con effetto anche ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro; il decreto di cui al citato comma 3-bis stabilisce, altresì, le modalità di attuazione del presente comma nonché i rapporti tra gli istituti previdenziali interessati".



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