XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 551
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, come modificato dall'articolo 54 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, è sostituito dai seguenti:
"3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi
è ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione
di speciali servizi non superiori a tre giorni, per
prestazioni anche ripetibili ma non consecutive, determinata
dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali e
nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative a livello nazionale.
3-bis. L'avvenuta assunzione ai sensi del comma 3
deve essere trascritta in un apposito prospetto tenuto secondo
le modalità determinate con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, da emanare entro un mese dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione. Il prospetto
deve riportare le generalità del lavoratore, la data di
assunzione, il periodo di prestazione, le ore effettuate e la
qualifica attribuita.
3-ter. Sulla base del prospetto di cui al comma
3-bis verranno corrisposti, entro il medesimo termine
ivi previsto, i contributi previdenziali ed assistenziali
sulla base di quattro ore giornaliere se l'assunzione avviene
a tempo parziale, e di otto ore giornaliere se l'assunzione
avviene a tempo pieno, con effetto anche ai fini
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro; il decreto di cui al citato comma 3-bis
stabilisce, altresì, le modalità di attuazione del presente
comma nonché i rapporti tra gli istituti previdenziali
interessati".