XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 548




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha lo scopo di favorire la realizzazione di opere e lavori pubblici in concessione secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dalla legge 18 novembre 1998, n. 415.
        Favorire lo sviluppo del project financing è per il nostro Paese, in questi anni più che mai, essenziale, considerato l'alto deficit pubblico e la conseguente impossibilità di effettuare sufficienti investimenti per la realizzazione di infrastrutture pubbliche (strade, ferrovie, tunnel, nel complesso migliori vie di comunicazione). Il project financing per la realizzazione delle infrastrutture pubbliche può aiutare a rilanciare il settore dell'edilizia, in particolar modo al sud, dove si sente forte la necessità di nuove infrastrutture, soprattutto per quanto concerne la realizzazione di migliori vie di comunicazione, in assenza delle quali il meridione perderebbe davvero e definitivamente il "treno" per l'Europa; nel sud, inoltre, una ripresa del settore edilizio porterebbe alla creazione di nuovi posti di lavoro in una regione in cui il tasso di disoccupazione ha raggiunto ormai livelli, non solo preoccupanti, ma a dir poco insostenibili. E' quindi indispensabile incentivare l'utilizzo di tale strumento che, seppure non risolverà tutti i problemi dell'Italia in tema di realizzazione di infrastrutture pubbliche, di certo può sostanzialmente aiutare il nostro Paese, rendendolo più moderno ed economicamente più competitivo. Si consideri inoltre che le opere realizzate in project financing restano in concessione alla società di progetto solo per un periodo limitato, che può raggiungere per legge una soglia massima di tren'anni; dunque le opere così realizzate e subito utilizzate dalla cittadinanza ritornano a costituire patrimonio dell'amministrazione aggiudicatrice (Stato, amministrazione comunale o regionale, eccetera) alla fine della concessione. La presente proposta di legge, avanzando alcune proposte, che potenzialmente potrebbero costituire delle condizioni a favore del project financing, ha l'obiettivo di far sì che queste condizioni diventino realtà nel nostro ordinamento. La proposta di legge stabilisce, infatti, un regime di maggiore garanzia per le società di progetto, che intraprendono operazioni di project financing per la realizzazione di infrastrutture pubbliche. Si tenga sempre presente che senza tali garanzie moltissime opere non troverebbero le convenienze economiche per essere realizzate, e resterebbero illusione per molto tempo, anche e soprattutto perché gli enti finanziatori del capitale di debito non sarebbero disposti a finanziare i progetti o proporrebbero finanziamenti a tassi di interesse troppo alti.
        Lo Stato e le amministrazioni pubbliche, pur mantenendo un ruolo centrale nella conformazione e nella nascita delle infrastrutture pubbliche, grazie all'utilizzo del project financing, non sarebbero più gravati non solo dagli insostenibili investimenti strutturali, ma neppure dalle difficoltà legate al controllo dei tempi di realizzazione delle opere e alla loro effettiva corretta manutenzione in quanto ogni ritardo sui tempi pronosticati causa un ritardo sull'apertura dell'opera, e quindi una posticipazione dei primi incassi, e una riduzione complessiva degli stessi, visto che il periodo di concessione è limitato. Ragioni queste che spingono al massimo rispetto dei tempi di consegna, un ritardo nell'apertura dell'impianto non è possibile, porterebbe allo stravolgimento completo del business plan redatto, tanto che un solo anno di ritardo è spesso causa della perdita di sostanziosi cash flow e inoltre causerebbe la perdita della garanzie stabilite dalla proposta di legge; tutto questo, lo si ribadisce, è garanzia, come del resto l'esperienza degli altri Paesi insegna, di sufficiente puntualità e rispetto dei tempi di realizzazione. Per incentivare l'utilizzo del project financing, dunque, la presente proposta di legge intende introdurre ufficialmente la possibilità di accordi tra la società di progetto e l'amministrazione aggiudicatrice, affinché quest'ultima possa impegnarsi, accettato il piano finanziario presentato dalla società concessionaria, all'integrazione dei mancati profitti, qualora gli incassi pronosticati siano inferiori alle previsioni indicate nel piano economico-finanziario. E' ovvio che l'ente committente dovrà controllare, attraverso consulenti competenti, la validità del piano economico-finanziario prima di accettarlo. Tale accordo non potrà riferirsi agli anni successivi al decimo rispetto a quello di ultimazione dell'opera; e il contributo massimo per cui l'amministrazione aggiudicatrice si impegna per l'integrazione dei minori ricavi nei confronti dell'ente gestore, non potrà superare ogni anno il 7 per cento del costo dell'opera e complessivamente non più del 35 per cento del costo predetto. I limiti sono necessari per evitare che un unico ente assuma impegni di elevata entità economica senza poi potervi fare fronte. E' inoltre previsto che gli accordi abbiano valore unicamente in caso di minori guadagni dovuti a volumi di traffico inferiori alle soglie previste nel piano economico-finanziario, accettato dall'amministrazione aggiudicatrice, purché siano stati rispettati i tempi di realizzazione dell'opera e l'opera sia perfettamente funzionante. Non saranno garantite integrazioni di guadagno se per problemi di errata manutenzione non specificati nel piano finanziario l'opera non dovesse risultare a pieno regime; si vuole in altri termini affermare che la garanzia è limitata ad una diminuzione della domanda preventivata e non ad un cattivo funzionamento dell'opera che non permette un'utilizzazione a regime della stessa.
        La società di gestione, nel caso di sottoscrizione di un tale accordo con l'amministrazione aggiudicatrice, è inoltre tenuta ad autocertificare gli incassi realizzati ed a comunicarli all'amministrazione aggiudicatrice tramite rendiconti di gestione trimestrali. Nel caso in cui si accerti che, a seguito di una verifica tributaria richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice e affidata al competente ufficio tributario, gli incassi dichiarati sono inferiori a quelli realmente realizzati con un margine di errore superiore allo 0,20 per cento, ogni accordo che garantisca un'integrazione dei guadagni tra società di gestione e amministrazione aggiudicatrice è da ritenere nullo, non solo per l'anno di accertamento dell'infrazione, ma per la totalità della durata dell'accordo; questo al fine di evitare che mediante comportamenti non corretti la società di gestione cerchi di aumentare i suoi profitti utilizzando ingiustamente l'accordo sottoscritto con l'amministrazione aggiudicatrice. Si ricorda che la possibilità di tali accordi è totalmente facoltativa e solo se è raggiunto un effettivo consenso delle parti si accetta la piena validità dell'accordo nel rispetto dei limiti indicati. L'amministrazione aggiudicatrice non è quindi vincolata all'accettazione di alcun accordo, si specifica solo che esso è reso possibile per legge e sarà ulteriormente disciplinato da un regolamento attuativo da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge.




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