XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 548
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha
lo scopo di favorire la realizzazione di opere e lavori
pubblici in concessione secondo quanto previsto dalla legge 11
febbraio 1994, n. 109, come modificata dalla legge 18 novembre
1998, n. 415.
Favorire lo sviluppo del project financing è per il
nostro Paese, in questi anni più che mai, essenziale,
considerato l'alto deficit pubblico e la conseguente
impossibilità di effettuare sufficienti investimenti per la
realizzazione di infrastrutture pubbliche (strade, ferrovie,
tunnel, nel complesso migliori vie di comunicazione). Il
project financing per la realizzazione delle
infrastrutture pubbliche può aiutare a rilanciare il settore
dell'edilizia, in particolar modo al sud, dove si sente forte
la necessità di nuove infrastrutture, soprattutto per quanto
concerne la realizzazione di migliori vie di comunicazione, in
assenza delle quali il meridione perderebbe davvero e
definitivamente il "treno" per l'Europa; nel sud, inoltre, una
ripresa del settore edilizio porterebbe alla creazione di
nuovi posti di lavoro in una regione in cui il tasso di
disoccupazione ha raggiunto ormai livelli, non solo
preoccupanti, ma a dir poco insostenibili. E' quindi
indispensabile incentivare l'utilizzo di tale strumento che,
seppure non risolverà tutti i problemi dell'Italia in tema di
realizzazione di infrastrutture pubbliche, di certo può
sostanzialmente aiutare il nostro Paese, rendendolo più
moderno ed economicamente più competitivo. Si consideri
inoltre che le opere realizzate in project financing
restano in concessione alla società di progetto solo per un
periodo limitato, che può raggiungere per legge una soglia
massima di tren'anni; dunque le opere così realizzate e subito
utilizzate dalla cittadinanza ritornano a costituire
patrimonio dell'amministrazione aggiudicatrice (Stato,
amministrazione comunale o regionale, eccetera) alla fine
della concessione. La presente proposta di legge, avanzando
alcune proposte, che potenzialmente potrebbero costituire
delle condizioni a favore del project financing, ha
l'obiettivo di far sì che queste condizioni diventino realtà
nel nostro ordinamento. La proposta di legge stabilisce,
infatti, un regime di maggiore garanzia per le società di
progetto, che intraprendono operazioni di project
financing per la realizzazione di infrastrutture pubbliche.
Si tenga sempre presente che senza tali garanzie moltissime
opere non troverebbero le convenienze economiche per essere
realizzate, e resterebbero illusione per molto tempo, anche e
soprattutto perché gli enti finanziatori del capitale di
debito non sarebbero disposti a finanziare i progetti o
proporrebbero finanziamenti a tassi di interesse troppo
alti.
Lo Stato e le amministrazioni pubbliche, pur mantenendo un
ruolo centrale nella conformazione e nella nascita delle
infrastrutture pubbliche, grazie all'utilizzo del project
financing, non sarebbero più gravati non solo dagli
insostenibili investimenti strutturali, ma neppure dalle
difficoltà legate al controllo dei tempi di realizzazione
delle opere e alla loro effettiva corretta manutenzione in
quanto ogni ritardo sui tempi pronosticati causa un ritardo
sull'apertura dell'opera, e quindi una posticipazione dei
primi incassi, e una riduzione complessiva degli stessi, visto
che il periodo di concessione è limitato. Ragioni queste che
spingono al massimo rispetto dei tempi di consegna, un ritardo
nell'apertura dell'impianto non è possibile, porterebbe allo
stravolgimento completo del business plan redatto, tanto
che un solo anno di ritardo è spesso causa della perdita di
sostanziosi cash flow e inoltre causerebbe la perdita
della garanzie stabilite dalla proposta di legge; tutto
questo, lo si ribadisce, è garanzia, come del resto
l'esperienza degli altri Paesi insegna, di sufficiente
puntualità e rispetto dei tempi di realizzazione. Per
incentivare l'utilizzo del project financing, dunque, la
presente proposta di legge intende introdurre ufficialmente la
possibilità di accordi tra la società di progetto e
l'amministrazione aggiudicatrice, affinché quest'ultima possa
impegnarsi, accettato il piano finanziario presentato dalla
società concessionaria, all'integrazione dei mancati profitti,
qualora gli incassi pronosticati siano inferiori alle
previsioni indicate nel piano economico-finanziario. E' ovvio
che l'ente committente dovrà controllare, attraverso
consulenti competenti, la validità del piano
economico-finanziario prima di accettarlo. Tale accordo non
potrà riferirsi agli anni successivi al decimo rispetto a
quello di ultimazione dell'opera; e il contributo massimo per
cui l'amministrazione aggiudicatrice si impegna per
l'integrazione dei minori ricavi nei confronti dell'ente
gestore, non potrà superare ogni anno il 7 per cento del costo
dell'opera e complessivamente non più del 35 per cento del
costo predetto. I limiti sono necessari per evitare che un
unico ente assuma impegni di elevata entità economica senza
poi potervi fare fronte. E' inoltre previsto che gli accordi
abbiano valore unicamente in caso di minori guadagni dovuti a
volumi di traffico inferiori alle soglie previste nel piano
economico-finanziario, accettato dall'amministrazione
aggiudicatrice, purché siano stati rispettati i tempi di
realizzazione dell'opera e l'opera sia perfettamente
funzionante. Non saranno garantite integrazioni di guadagno se
per problemi di errata manutenzione non specificati nel piano
finanziario l'opera non dovesse risultare a pieno regime; si
vuole in altri termini affermare che la garanzia è limitata ad
una diminuzione della domanda preventivata e non ad un cattivo
funzionamento dell'opera che non permette un'utilizzazione a
regime della stessa.
La società di gestione, nel caso di sottoscrizione di un
tale accordo con l'amministrazione aggiudicatrice, è inoltre
tenuta ad autocertificare gli incassi realizzati ed a
comunicarli all'amministrazione aggiudicatrice tramite
rendiconti di gestione trimestrali. Nel caso in cui si accerti
che, a seguito di una verifica tributaria richiesta
dall'amministrazione aggiudicatrice e affidata al competente
ufficio tributario, gli incassi dichiarati sono inferiori a
quelli realmente realizzati con un margine di errore superiore
allo 0,20 per cento, ogni accordo che garantisca
un'integrazione dei guadagni tra società di gestione e
amministrazione aggiudicatrice è da ritenere nullo, non solo
per l'anno di accertamento dell'infrazione, ma per la totalità
della durata dell'accordo; questo al fine di evitare che
mediante comportamenti non corretti la società di gestione
cerchi di aumentare i suoi profitti utilizzando ingiustamente
l'accordo sottoscritto con l'amministrazione aggiudicatrice.
Si ricorda che la possibilità di tali accordi è totalmente
facoltativa e solo se è raggiunto un effettivo consenso delle
parti si accetta la piena validità dell'accordo nel rispetto
dei limiti indicati. L'amministrazione aggiudicatrice non è
quindi vincolata all'accettazione di alcun accordo, si
specifica solo che esso è reso possibile per legge e sarà
ulteriormente disciplinato da un regolamento attuativo da
emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della legge.