XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 548
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Garanzie finanziarie a carico dell'amministrazione
concedente).
1. Nell'ambito dell'applicazione degli articoli
37-bis, 37-ter, 37-quater,
37-quinquies, 37-sexies, 37-septies,
37-octies e 37-nonies della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, l'ente gestore
dell'opera pubblica in concessione e l'amministrazione
aggiudicatrice possono prevedere, all'atto del rilascio della
concessione medesima, la possibilità da parte
dell'amministrazione concedente di integrare i ricavi
conseguiti dall'ente gestore a seguito della gestione
dell'opera realizzata, qualora tali ricavi risultino inferiori
a quelli indicati nel piano economico-finanziario presentato
dall'ente gestore ed approvato dall'amministrazione
aggiudicatrice.
Art. 2.
(Accettazione del piano finanziario).
1. L'amministrazione aggiudicatrice, presa visione del
piano finanziario di cui al comma 1 dell'articolo 37-bis
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, può determinare il contributo massimo che essa
è disposta a garantire a favore dell'ente gestore per
l'integrazione degli eventuali minori ricavi realizzati
attraverso la gestione dell'opera realizzata.
2. Il contributo massimo di cui al comma 1 deve essere
indicato in un apposito prospetto che deve essere allegato
all'atto di concessione.
Art. 3.
(Contributo massimo).
1. Il contributo massimo per cui l'amministrazione
aggiudicatrice si impegna per l'integrazione dei minori ricavi
nei confronti dell'ente gestore, non può superare ogni anno il
7 per cento del costo dell'opera e complessivamente non più
del 35 per cento del costo predetto.
Art. 4.
(Limiti temporali del contributo).
1. Il contributo di cui all'articolo 3 non può essere
erogato per gli anni successivi al decimo computati a
decorrere dall'anno di ultimazione dell'opera.
Art. 5.
(Cause ostative al contributo).
1. L'erogazione del contributo di cui alla presente legge
è revocata qualora non siano rispettati i tempi di
realizzazione dell'opera stabiliti nell'atto di
concessione.
2. L'erogazione del contributo è revocata qualora per
motivi di non idonea o errata manutenzione l'opera non possa
essere utilizzata integralmente.
3. Qualora l'ente gestore dell'opera dichiari ricavi che
differiscono per difetto dai ricavi reali, con un margine di
errore superiore allo 0,2 per cento, esso decade
dall'erogazione del contributo.
Art. 6.
(Obblighi dell'ente gestore).
1. Nel caso in cui la concessione preveda l'erogazione del
contributo di cui all'articolo 3, l'ente gestore deve
presentare un rendiconto di gestione trimestrale
all'amministrazione aggiudicatrice.
Art. 7.
(Obblighi finanziari dell'amministrazione
aggiudicatrice).
1. Nel caso in cui la concessione preveda l'erogazione del
contributo di cui all'articolo 3 ed i ricavi conseguiti
nell'anno mediante la gestione dell'opera risultino inferiori
rispetto a quanto previsto dal piano economico-finanziario,
l'amministrazione aggiudicatrice deve versare all'ente gestore
la differenza tra quanto stabilito dall'amministrazione
medesima per l'anno in corso ed i ricavi conseguiti dall'ente
gestore, fermi restando i limiti massimi di cui al medesimo
articolo 3.
2. Nel caso di cui al comma 1 l'amministrazione
aggiudicatrice deve versare, entro dodici mesi dalla
presentazione del bilancio dell'ente gestore concernente
l'opera realizzata, il contributo di cui al medesimo comma.
Art. 8.
(Aliquota IVA ridotta).
1. Sui materiali di costruzione utilizzati per la
realizzazione delle opere pubbliche in concessione si applica
l'aliquota IVA del 10 per cento.
Art. 9.
(Regolamento di attuazione).
1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici emana il
regolamento di attuazione della medesima.
2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso
al Parlamento ai fini dell'espressione del parere, entro venti
giorni dall'assegnazione, da parte delle competenti
Commissioni parlamentari.
Art. 10.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 10 miliardi di lire per il 2001, a 30 miliardi
di lire per il 2002 e a 50 miliardi di lire per il 2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il
2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dei lavori pubblici.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.