XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 548




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Garanzie finanziarie a carico dell'amministrazione
concedente).

        1. Nell'ambito dell'applicazione degli articoli 37-bis, 37-ter, 37-quater, 37-quinquies, 37-sexies, 37-septies, 37-octies e 37-nonies della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, l'ente gestore dell'opera pubblica in concessione e l'amministrazione aggiudicatrice possono prevedere, all'atto del rilascio della concessione medesima, la possibilità da parte dell'amministrazione concedente di integrare i ricavi conseguiti dall'ente gestore a seguito della gestione dell'opera realizzata, qualora tali ricavi risultino inferiori a quelli indicati nel piano economico-finanziario presentato dall'ente gestore ed approvato dall'amministrazione aggiudicatrice.


Art. 2.

(Accettazione del piano finanziario).

        1. L'amministrazione aggiudicatrice, presa visione del piano finanziario di cui al comma 1 dell'articolo 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, può determinare il contributo massimo che essa è disposta a garantire a favore dell'ente gestore per l'integrazione degli eventuali minori ricavi realizzati attraverso la gestione dell'opera realizzata.
        2. Il contributo massimo di cui al comma 1 deve essere indicato in un apposito prospetto che deve essere allegato all'atto di concessione.


Art. 3.

(Contributo massimo).

        1. Il contributo massimo per cui l'amministrazione aggiudicatrice si impegna per l'integrazione dei minori ricavi nei confronti dell'ente gestore, non può superare ogni anno il 7 per cento del costo dell'opera e complessivamente non più del 35 per cento del costo predetto.


Art. 4.

(Limiti temporali del contributo).

        1. Il contributo di cui all'articolo 3 non può essere erogato per gli anni successivi al decimo computati a decorrere dall'anno di ultimazione dell'opera.


Art. 5.

(Cause ostative al contributo).

        1. L'erogazione del contributo di cui alla presente legge è revocata qualora non siano rispettati i tempi di realizzazione dell'opera stabiliti nell'atto di concessione.
        2. L'erogazione del contributo è revocata qualora per motivi di non idonea o errata manutenzione l'opera non possa essere utilizzata integralmente.
        3. Qualora l'ente gestore dell'opera dichiari ricavi che differiscono per difetto dai ricavi reali, con un margine di errore superiore allo 0,2 per cento, esso decade dall'erogazione del contributo.


Art. 6.

(Obblighi dell'ente gestore).

        1. Nel caso in cui la concessione preveda l'erogazione del contributo di cui all'articolo 3, l'ente gestore deve presentare un rendiconto di gestione trimestrale all'amministrazione aggiudicatrice.


Art. 7.

(Obblighi finanziari dell'amministrazione
aggiudicatrice).

        1. Nel caso in cui la concessione preveda l'erogazione del contributo di cui all'articolo 3 ed i ricavi conseguiti nell'anno mediante la gestione dell'opera risultino inferiori rispetto a quanto previsto dal piano economico-finanziario, l'amministrazione aggiudicatrice deve versare all'ente gestore la differenza tra quanto stabilito dall'amministrazione medesima per l'anno in corso ed i ricavi conseguiti dall'ente gestore, fermi restando i limiti massimi di cui al medesimo articolo 3.
        2. Nel caso di cui al comma 1 l'amministrazione aggiudicatrice deve versare, entro dodici mesi dalla presentazione del bilancio dell'ente gestore concernente l'opera realizzata, il contributo di cui al medesimo comma.


Art. 8.

(Aliquota IVA ridotta).

        1. Sui materiali di costruzione utilizzati per la realizzazione delle opere pubbliche in concessione si applica l'aliquota IVA del 10 per cento.


Art. 9.

(Regolamento di attuazione).

        1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici emana il regolamento di attuazione della medesima.
        2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso al Parlamento ai fini dell'espressione del parere, entro venti giorni dall'assegnazione, da parte delle competenti Commissioni parlamentari.


Art. 10.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10 miliardi di lire per il 2001, a 30 miliardi di lire per il 2002 e a 50 miliardi di lire per il 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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