XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 543
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 1, comma 56, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce che "le
disposizioni di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
e integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di
regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non
si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con
rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione
lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo
pieno".
Il successivo comma 57 stabilisce che "il rapporto di
lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a
tutti i profili professionali appartenenti alle varie
qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, ad esclusione del personale militare, di
quello delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco".
Combinando le suddette disposizioni risulta abrogato il
divieto di iscrizione all'albo degli avvocati previsto
all'articolo 3, secondo comma, del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 gennaio 1934, n. 36, che sancisce l'incompatibilità
all'esercizio della professione di avvocato con "qualunque
impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello
Stato, delle province, dei comuni, delle istituzioni pubbliche
di beneficienza, della Banca d'Italia, (...)".
L'effetto di tale conseguenza è aberrante sotto diversi
profili.
Ed infatti la figura del difensore nel nostro ordinamento
ha diretto radicamento nella norma costituzionale (articolo 24
della Costituzione) e la norma sulla incompatibilità è di
diretta derivazione da princìpi di civiltà giuridica atti ad
assicurare con l'"indipendenza" (in senso ampio e tecnico di
mancanza di subordinazione) del difensore, la inviolabilità
del diritto di difesa.
Inoltre, mentre le leggi che regolano le altre professioni
"liberali" (medici, ingegneri, architetti, commercialisti,
geometri, ragionieri, eccetera), non ponendo queste
professioni problemi in relazione alla tutela della
inviolabilità del diritto di difesa, non hanno una siffatta
disposizione sulla assoluta incompatibilità con altro impiego
retribuito (e quindi la norma della finanziaria non pone
problemi per queste categorie professionali), viceversa,
problemi di rilievo si pongono per la professione forense.
Anche se forse in via di interpretazione è possibile
ritenere che la norma non estende il lavoro parziale ai
"magistrati" (peraltro non richiamati nel campo di
esclusione), per cui non sarà possibile la figura aberrante
del magistrato al 50 per cento iscritto all'albo degli
avvocati, si pongono seri problemi per l'inviolabilità del
diritto di difesa, per l'avvocato che contemporaneamente è
anche cancelliere, ufficiale giudiziario, dipendente non
militare degli uffici finanziari o degli istituti
previdenziali o dei Ministeri.
Si verrà a creare uno strano rapporto di interazione
"pubblico-privato", per cui il prestigio del difensore non
sarà più basato sulla sua professionalità, ma sul suo potere
nell'ambito della amministrazione, con creazione di una
clientela al di fuori di una corretta concorrenza
professionale ed una commistione di interessi privati in
attività pubbliche.
Non è possibile che il particolare rapporto fiduciario per
l'esercizio del diritto di difesa sia devastato da una
normativa siffatta.
Il cittadino non potrà non rivolgersi all'avvocato che
lavora negli uffici pubblici, peraltro potenziali controparti,
e si troverà ad essere assistito da un difensore condizionato
oggettivamente dalla sua posizione di pubblico dipendente
divaricato da due concorrenziali interessi.
La presente proposta di legge ripropone fedelmente quella
depositata nel corso della XIII legislatura dall'onorevole
Ennio Parrelli.