XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 543




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce che "le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno".
        Il successivo comma 57 stabilisce che "il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale militare, di quello delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
        Combinando le suddette disposizioni risulta abrogato il divieto di iscrizione all'albo degli avvocati previsto all'articolo 3, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, che sancisce l'incompatibilità all'esercizio della professione di avvocato con "qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle province, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficienza, della Banca d'Italia, (...)".
        L'effetto di tale conseguenza è aberrante sotto diversi profili.
        Ed infatti la figura del difensore nel nostro ordinamento ha diretto radicamento nella norma costituzionale (articolo 24 della Costituzione) e la norma sulla incompatibilità è di diretta derivazione da princìpi di civiltà giuridica atti ad assicurare con l'"indipendenza" (in senso ampio e tecnico di mancanza di subordinazione) del difensore, la inviolabilità del diritto di difesa.
        Inoltre, mentre le leggi che regolano le altre professioni "liberali" (medici, ingegneri, architetti, commercialisti, geometri, ragionieri, eccetera), non ponendo queste professioni problemi in relazione alla tutela della inviolabilità del diritto di difesa, non hanno una siffatta disposizione sulla assoluta incompatibilità con altro impiego retribuito (e quindi la norma della finanziaria non pone problemi per queste categorie professionali), viceversa, problemi di rilievo si pongono per la professione forense.
        Anche se forse in via di interpretazione è possibile ritenere che la norma non estende il lavoro parziale ai "magistrati" (peraltro non richiamati nel campo di esclusione), per cui non sarà possibile la figura aberrante del magistrato al 50 per cento iscritto all'albo degli avvocati, si pongono seri problemi per l'inviolabilità del diritto di difesa, per l'avvocato che contemporaneamente è anche cancelliere, ufficiale giudiziario, dipendente non militare degli uffici finanziari o degli istituti previdenziali o dei Ministeri.
        Si verrà a creare uno strano rapporto di interazione "pubblico-privato", per cui il prestigio del difensore non sarà più basato sulla sua professionalità, ma sul suo potere nell'ambito della amministrazione, con creazione di una clientela al di fuori di una corretta concorrenza professionale ed una commistione di interessi privati in attività pubbliche.
        Non è possibile che il particolare rapporto fiduciario per l'esercizio del diritto di difesa sia devastato da una normativa siffatta.
        Il cittadino non potrà non rivolgersi all'avvocato che lavora negli uffici pubblici, peraltro potenziali controparti, e si troverà ad essere assistito da un difensore condizionato oggettivamente dalla sua posizione di pubblico dipendente divaricato da due concorrenziali interessi.
        La presente proposta di legge ripropone fedelmente quella depositata nel corso della XIII legislatura dall'onorevole Ennio Parrelli.




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