XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 543
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 56,
56-bis e 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non
si applicano all'iscrizione agli albi degli avvocati, per i
quali restano fermi i limiti e i divieti di cui al regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e
successive modificazioni.
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.