XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 541




        Onorevoli Colleghi! - L'aumento del contenzioso civile nel nostro Paese fa registrare una situazione ormai al limite del collasso, che rende l'Italia inadempiente agli obblighi assunti con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con legge n. 848 del 1955.
        Il processo civile generale - potremmo dire di diritto comune - è rimasto sostanzialmente inalterato con tutta la sua macchinosità ed i conseguenti ritardi; e ciò, mentre da un lato si è risolto in un incentivo a creare nuovi riti a tutela di rapporti che altrimenti avrebbero trovato un'adeguata protezione in un processo ordinario concepito in modo più snello e funzionale, dall'altro si è, spesso, tradotto per la gran massa dei rapporti, a causa di quei ritardi, in una forma indiretta di denegata giustizia.
        Se l'istituzione giudiziaria con le sue strutture ed i suoi organici non è in grado di soddisfare le esigenze della società civile, è giustificata la crescente e generale sfiducia nella istituzione stessa, che, nelle sfere dell'alta finanza, si traduce in una vera e propria fuga dalla giustizia dello Stato per ricorrere a quella arbitrale, mentre nei settori più depressi della società italiana comporta il precostituirsi di posizioni anomale di potere, alle quali il cittadino indifeso ricorre per ottenere quella giustizia che gli organi dello Stato non sono in grado di assicurare e comunque di rendere con la necessaria rapidità.
        Nelle legislature passate e soprattutto in quella appena trascorsa, sono state realizzate alcune riforme processuali ed ordinamentali che possono, forse, recuperare una certa efficienza dell'apparato giudiziario; ma ciò non è sufficiente. Permane purtroppo la mancanza di procedure stragiudiziali - distinte dall'arbitrato - che permettano alle varie parti di verificare la possibilità di una soluzione conciliativa ancora prima di ricorrere al giudice, sul quale invece continua a gravare l'intero contenzioso civile.
        Anche negli altri Paesi dell'Unione europea, a causa del moltiplicarsi dei rapporti economici, è cresciuta sempre di più la domanda di giustizia civile, ma in tali Paesi si sono sviluppati con sempre maggiore diffusione diversi modelli istituzionali di conciliazione delle controversie civili. In alcuni (Francia e Germania) si è fatto ricorso a soluzioni conciliative all'interno del processo o fuori dello stesso, ma sempre quale filtro rispetto all'esercizio della giurisdizione ordinaria. In altri Paesi (Regno Unito) si è fatto ricorso a mezzi di tutela al di fuori del processo ordinario o in funzione della materia delle controversie, o in funzione dell'appartenenza dei contendenti a determinati settori delle attività economiche.
        Per quanto riguarda il nostro Paese, si evidenzia da un lato una sostanziale assenza di filtri per il ricorso al giudice ordinario e dall'altro una eccessiva tendenza a risolvere le controversie civili attraverso il processo, e ciò sia per una storica consuetudine sia per il numero eccessivo di avvocati iscritti all'ordine professionale.
        In una situazione siffatta e mancando ancora una disciplina normativa della conciliazione in sede non contenziosa si sono sviluppati in Italia modelli autonomi di composizione delle controversie, sia ad opera dei consumatori, sia ad opera degli enti che forniscono alcuni servizi. Trattasi di tentativi spontanei che ancora sono lungi dall'essere operativi sino al punto di verificarne gli effetti positivi per il carico di lavoro del contenzioso civile.
        E' stata attuata, sia pure in modo sperimentale, nelle regioni Lombardia e Sicilia nel 1991 la procedura di "conciliazione ed arbitrato" promossa dalla SIP - oggi Telecom - (concessionaria di servizi telefonici) e dalle associazioni dei consumatori. Tale procedura dà la possibilità all'utente del servizio telefonico, che non è rimasto soddisfatto della risposta fornita ai reclami previsti dal regolamento di servizio, di rivolgersi personalmente o tramite una delle associazioni dei consumatori alla commissione di conciliazione. In caso che l'accordo non si raggiunga, può essere chiesto che la controversia, sempre che non superi il valore di lire 3 milioni, sia risolta da un arbitro scelto su concorde parere dalla SIP e dall'associazione dei consumatori.
        Vi è stato poi un progetto pilota di accesso alla giustizia, finanziato dalla Commissione delle Comunità europee e predisposto dal Comitato difesa consumatori di Milano, diretto a rivalutare la funzione conciliativa che il legislatore oggi affida alla nuova figura del giudice di pace.
        E' stata infine data attuazione ad un regolamento di conciliazione stragiudiziale delle controversie civili, predisposto dalla camera civile e dalla corte di appello di Roma, e fatto proprio dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma. Si è istituita presso il detto consiglio la camera di conciliazione avente funzione di composizione conciliativa extragiudiziale di controversie attinenti a diritti disponibili che, come è detto nell'articolo 3 del regolamento, offre ai cittadini concrete opportunità di effettivo riconoscimento dei propri diritti in un rapporto di integrazione con la giustizia togata.
        A differenza degli esperimenti di "conciliazione ed arbitrato" avviati come già sopra accennato nel settore dei servizi (SIP) e dei consumi (CONFCOMMERCIO), la caratteristica dell'iniziativa è quella di provenire dagli stessi operatori della giustizia, senza l'apporto di associazioni di consumatori o di utenti, per cui si potrebbero prevedere sempre più ampi spazi di utilizzazione dello strumento della composizione conciliativa delle controversie civili che non dovrebbe essere ritenuta limitata alle questioni di poco valore.
        Ma la vera novità dell'iniziativa è un aspetto di ordine soprattutto culturale, in quanto è la stessa avvocatura che, rendendosi conto dello stato di degrado della giustizia civile - evidenziatosi sia nella lunga ed ingiustificata durata del processo ordinario di cognizione sia nel fenomeno dell'abusato ricorso alla procedura cautelare - sta prendendo atto che la sua funzione professionale e sociale si sviluppa anche attraverso la risoluzione accelerata delle controversie e la diffusione di una nuova cultura della conciliazione.
        Negli altri Paesi dell'Unione europea (ad esempio la Francia), l'istituto della conciliazione extragiudiziale opera con grandi risultati proprio perché l'avvocatura se ne è fatta protagonista attiva in una logica di servizio sia istituzionale che sindacale.
        Allo stato attuale, anche per venire incontro a questi tentativi spontanei di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie civili, si è reso opportuno predisporre una proposta di legge che preveda le procedure non giurisdizionali per la risoluzione dei conflitti, sia preventivi per il ricorso al giudice ordinario, sia concorrenti, facoltative e obbligatorie.
        Dall'articolato predisposto emergono gli strumenti e gli organismi che dovrebbero così consentire di avere un filtro facoltativo, ma in alcuni casi obbligatorio, per la proposizione delle cause civili e quindi una deflazione delle stesse.
        La proposta di legge ha infatti per oggetto una serie di provvedimenti in tema di conciliazione e di arbitrato che sono contenuti in cinque capi, e che costituiscono una disciplina-quadro con la quale si è voluto rispondere a due precise finalità: l'una di prevedere delle norme fondamentali di garanzia per la correttezza dei riti alternativi, l'altra del riconoscimento alle determinazioni conclusive di tali riti del valore di titolo esecutivo del verbale di conciliazione, e di qualche incentivazione fiscale che favorisse comunque il ricorso ai riti in questione.
        Il capo I regola la conciliazione facoltativa dinanzi alla camera di conciliazione da istituire presso ogni tribunale, avente la funzione di composizione non contenziosa di controversie civili aventi ad oggetto diritti disponibili e senza alcun limite di competenza; camera composta da professionisti legali nonché da tecnici qualificati per i singoli contenziosi di settore. Per il procedimento è previsto che la domanda può essere proposta da una sola delle parti, ovvero congiuntamente; le parti possono essere assistite da un avvocato, ma devono in ogni caso comparire personalmente dinanzi al conciliatore, per esporre verbalmente le proprie ragioni. Il conciliatore formula una proposta di conciliazione alla quale le parti sono libere di aderire; ma in caso di fallimento della conciliazione esse devono indicare le condizioni che ciascuno sarebbe disposto ad accettare perché se ne possa tenere conto ai fini del regolamento delle spese processuali nel successivo giudizio. Il verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore, ha efficacia di titolo esecutivo. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti sono esenti dal bollo e da ogni altra spesa fiscale o di altra natura.
        Il capo II disciplina la conciliazione facoltativa davanti ad organismi, istituiti da enti pubblici o privati, diversi dalle camere di conciliazione. Tali organismi devono offrire garanzie di serietà ed efficienza e devono essere iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia. Il procedimento dinanzi a tali organismi è identico a quello già descritto dinanzi alle camere di conciliazione; l'unica e peraltro importante differenza sta nel fatto che il verbale di conciliazione non ha efficacia esecutiva autonoma ma deve essere omologato dal giudice il quale accerta, in forme sommarie, che l'organo di conciliazione abbia offerto adeguate garanzie di imparzialità.
        Il capo III della proposta di legge prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione nei settori relativi alle controversie derivanti dalla circolazione di veicoli e di natanti ed alle cause tra professionisti, nonché tra questi ed i consumatori, di valore non superiore ai 50 milioni di lire. La previsione del tentativo obbligatorio di conciliazione si basa sulla considerazione che trattasi di controversie vertenti su diritti disponibili, che hanno una notevole rilevanza quantitativa, che rispondono a modelli omogenei e tendenzialmente ripetitivi, e che devono essere definite in termini ragionevoli ai sensi dell'articolo 6 della citata Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Nelle materie su indicate l'organismo di conciliazione funzionerà da filtro obbligatorio, così che il tentativo esperito davanti allo stesso si configurerà come vera e propria condizione di procedibilità.
        Da parte dei proponenti non si è mancato di porsi e di approfondire il problema della legittimità costituzionale degli esperimenti conciliativi obbligatori alla luce degli orientamenti della giurisprudenza della Corte costituzionale; orientamenti che hanno presentato negli ultimi anni una notevole evoluzione circa l'ammissibilità di procedimenti preventivi, quali condizioni di procedibilità della domanda giudiziale, sempre purché siano tenuti presenti alcuni indici con riferimento alla natura delle parti (pubblica amministrazione o imprese di pubblico interesse), al carattere degli accertamenti demandati, all'esigenza di porre un freno all'eccesso di tutela giurisdizionale, e infine all'opportunità di limitare il previo esperimento di fasi amministrative solo ad alcuni settori particolari.
        La Corte costituzionale ha ben previsto che il cosiddetto "filtro" obbligatorio non si risolva in un passaggio inutile con l'effetto di ritardare l'accesso al giudice togato, e che, di conseguenza, ai fini della garanzia costituzionale è necessario che l'esperimento del tentativo di conciliazione abbia concrete possibilità di successo sia per la professionalità dei soggetti impiegati in relazione al settore specifico di contenzioso sia per i tempi di definizione. Invero nella proposta di legge la scelta dei settori da assoggettare al tentativo obbligatorio di conciliazione è stata operata in considerazione del fatto che il risarcimento dei danni da sinistro stradale ed il soddisfacimento dei crediti nascenti dai rapporti di impresa e dalla fornitura di servizi rappresentano controversie che richiedono una diligenza speciale e quindi tempi rapidi di definizione, e che comunque presentano problemi giuridici di modesta complessità. Nelle controversie per danni prodotti dalla circolazione di veicoli, l'oggetto riguarda in gran parte l'entità del danno sulla cui determinazione e sollecito pagamento vi è opposizione da parte degli assicuratori che, non va dimenticato, coprono obbligatoriamente la responsabilità civile dei conducenti e dei proprietari dei veicoli coinvolti nel sinistro. Per tali controversie il tentativo obbligatorio di conciliazione sarà esperito davanti alla camera di conciliazione istituita presso ogni tribunale per le conclusioni facoltative.
        Nelle controversie relative a rapporti professionali che concernono il pagamento di denaro, la preventiva ricerca di una composizione conciliativa operata da un organismo imparziale e nel rispetto del principio del contraddittorio, si può ritenere aderente agli indici di riferimento fissati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, cui si è accennato. Nelle controversie in questione si esperirà il tentativo obbligatorio di conciliazione davanti alla camera di conciliazione istituita già dalla legge presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Si viene ad offrire alle parti con tale strumento la possibilità di ottenere con la loro stessa partecipazione ed in tempi rapidi l'accertamento ed il recupero dei rispettivi crediti entro il limite di valore di lire 50 milioni, e al tempo stesso il breve termine previsto di tre mesi dal ricorso entro il quale il procedimento di conciliazione deve essere definito, impedisce che sia ritardato in modo eccessivo l'accesso al giudice o che il procedimento stesso sia utilizzato come mezzo dilatorio dal convenuto.
        La disciplina di operatività dell'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione è contenuta nell'articolo 10. Vi è da precisare che per le nozioni di "professionista" e "consumatore" si fa riferimento a quanto già il legislatore ha stabilito con la novellazione del codice civile (articolo 1469-bis e seguenti del codice civile) in sede di recepimento della direttiva comunitaria sulle "clausole abusive" nei contratti dei consumatori. E' stato comunque previsto che la condizione di procedibilità è sempre soddisfatta quando le parti, d'accordo tra loro, adiscono la camera di conciliazione o uno degli altri organismi conciliativi previsti.
        Il capo IV prevede la conciliazione e l'arbitrato delegati dal giudice in corso di causa. Trattasi di una grande innovazione che trae spunto dagli ordinamenti di altri Paesi che hanno prima studiato e poi attuato procedimenti alternativi di definizione di controversie civili già instaurate davanti al giudice. Nell'ordinamento degli Stati Uniti è stata prevista una forma di arbitrato che trova il suo fondamento non nella concorde volontà delle parti, bensì in un provvedimento del giudice. Le parti non possono contestare la decisione del giudice di sottrarre le controversie all'iter del processo ordinario, ma possono non accettare il lodo arbitrale e richiedere la ripresa del processo dal momento in cui si era interrotto, come se l'arbitrato non avesse mai avuto luogo. Sono state previste in questo modello misure di carattere economico al fine di sollecitare le parti ad accettare il lodo arbitrale, come quella consistente nel porre a carico della parte che non accetta il lodo tutte le spese del processo nel caso in cui questo si concluda con una decisione a lei meno favorevole di quella arbitrale.
        Detto questo, va rilevato che l'applicazione anche nel nostro ordinamento di un tale tipo di delegazione dal giudice ad un arbitro non si porrebbe in contrasto con gli articoli 24 e 25 della Costituzione. Infatti, innanzitutto le parti possono esercitare pienamente il loro diritto di azione davanti al giudice naturale in quanto l'arbitrato delegato si presenta solo come una possibile fase del procedimento; né il giudice esaurisce la sua funzione nel disporre la fase arbitrale perché, durante questa, egli esercita il controllo, sia con l'adozione di provvedimenti interinali che appaiano necessari, sia - e questo è importante - attraverso la verifica della regolarità formale del lodo.
        Come si evidenzia dall'articolato (articoli 11, 12 e 13), deve trattarsi di cause relative a diritti disponibili; non si prevede alcun limite di materia o di competenza per valore, e tutto ciò al fine di lasciare al giudice nel caso concreto il potere di scelta tra procedimento ordinario e procedura delegata.
        Infine nel capo V sono inserite le disposizioni finali e transitorie.
        Le prime norme hanno la finalità di innestare tutto il sistema dei riti alternativi nei codici di diritto sostanziale e di diritto processuale. Si è ritenuto opportuno intervenire su tali codici con interventi minimi.
        Le seconde, puramente transitorie, saranno applicate per un periodo breve ma con termine finale relativamente mobile (e cioè fino all'attuazione della disciplina regolamentare); le stesse prevedono che fino alla formazione degli elenchi di cui all'articolo 2, gli esperti conciliatori siano nominati tra gli iscritti negli albi degli avvocati, dei consulenti tecnici di ufficio e nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.




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