XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 541
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
CONCILIAZIONE FACOLTATIVA DINANZI ALLE CAMERE DI
CONCILIAZIONE
Art. 1.
(Istituzione delle camere di conciliazione).
1. Presso ogni tribunale è istituita la camera di
conciliazione che si avvale, per il suo funzionamento, delle
strutture e del personale degli uffici del tribunale e del
consiglio dell'ordine degli avvocati.
2. La camera di conciliazione svolge funzioni di
composizione non contenziosa di controversie civili aventi ad
oggetto diritti disponibili, secondo le modalità e nei limiti
stabiliti dalla presente legge.
3. Il presidente del tribunale, di intesa con il
presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, nomina,
tra gli iscritti nell'albo degli avvocati che abbiano
requisiti di professionalità, onorabilità ed esperienza, un
segretario generale, che cura l'assegnazione degli affari agli
esperti conciliatori e la liquidazione delle indennità ai
sensi dell'articolo 3. Il segretario generale resta in carica
per un biennio, rinnovabile una sola volta.
4. La camera di conciliazione svolge la sua funzione senza
alcun limite di competenza.
Art. 2.
(Elenco degli esperti conciliatori).
1. Presso ogni tribunale è istituito un elenco degli
esperti conciliatori, diviso per categorie.
2. Con regolamento del Ministro della giustizia, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono disciplinate la formazione
dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e
la cancellazione degli iscritti. L'elenco è formato sentiti i
competenti ordini e collegi professionali.
Art. 3.
(Indennità).
1. All'esperto conciliatore spetta, per ogni affare
trattato, un'indennità liquidata dal segretario generale della
camera di conciliazione, avuto riguardo alla natura
dell'incarico, al valore della questione ed all'esito della
procedura.
2. Con regolamento del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stabilito
l'ammontare minimo e massimo delle indennità e il criterio di
calcolo.
3. L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato
ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata
dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi
nel triennio precedente.
Art. 4.
(Istanza di conciliazione).
1. La procedura di conciliazione ha inizio con atto
sottoscritto congiuntamente dalle parti, che deve
contenere:
a) l'indicazione della camera di conciliazione cui
l'istanza è rivolta;
b) l'indicazione delle parti, delle rispettive
pretese ed, eventualmente, le condizioni alle quali ciascuna
di esse è disposta a conciliare;
c) l'esposizione sommaria dei fatti e delle
ragioni che le parti pongono a fondamento delle loro
posizioni;
d) la richiesta di nomina dell'esperto
conciliatore, che può anche essere concordemente indicato
dalle parti tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo
2.
2. L'istanza di conciliazione è depositata presso la
segreteria della camera di conciliazione; il conciliatore,
designato senza ritardo, fissa la comparizione delle parti non
oltre quaranta giorni dal deposito dell'istanza.
3. L'istanza di conciliazione può essere presentata anche
da una sola parte; in tale caso essa è notificata all'altra
parte a cura dell'ufficio. Il conciliatore designato provvede
ai sensi del comma 2.
Art. 5.
(Procedimento di conciliazione).
1. Dinanzi all'esperto conciliatore le parti devono
comparire personalmente, ma possono farsi assistere da un
difensore. Si applica l'articolo 183, secondo comma, del
codice di procedura civile.
2. In caso di mancata comparizione di entrambe le parti
senza giustificato motivo, il conciliatore dispone
l'archiviazione del procedimento.
3. Le parti espongono oralmente i fatti e le ragioni delle
rispettive pretese e propongono le condizioni per la
conciliazione; il conciliatore può ascoltare le persone
presenti che sono informate dei fatti, ed autorizzare la
produzione o l'esibizione di documenti.
4. Il conciliatore, su istanza di parte, può rinviare una
sola volta la trattazione del procedimento.
5. Al termine della discussione, il conciliatore formula
la proposta di conciliazione.
6. Della trattazione è redatto sommario processo
verbale.
Art. 6.
(Effetti del procedimento di conciliazione).
1. Se la conciliazione riesce è redatto separato processo
verbale, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore. Il
verbale costituisce titolo esclusivo per l'espropriazione
forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per
l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
2. Se la conciliazione non riesce, ciascuna delle parti
deve indicare la propria definitiva posizione ovvero le
condizioni alle quali sarebbe disposta a conciliare.
3. La mancata comparizione di una delle parti e le
posizioni assunte dinanzi al conciliatore sono successivamente
valutate in sede di decisione sulle spese processuali, anche
ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile. Il
giudice, valutando comparativamente le posizioni indicate
dalle parti e il contenuto della sentenza che chiude il
processo dinanzi a lui, può escludere, in tutto o in parte, la
ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha
rifiutato la conciliazione, e può anche condannarlo, in tutto
o in parte, al rimborso delle spese sostenute dal
soccombente.
Art. 7.
(Imposte e spese. Esenzione fiscale).
1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al
procedimento di conciliazione sono esenti dall'imposta di
bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e
natura.
2. Il verbale di conciliazione è soggetto ad imposta di
registro soltanto se il valore della controversia supera i 50
milioni di lire.
Capo II
CONCILIAZIONE FACOLTATIVA
DINANZI AD ALTRI ORGANISMI
Art. 8.
(Organismi di conciliazione).
1. Le parti possono tentare la conciliazione delle
controversie civili relative a diritti disponibili anche
dinanzi ad organismi istituiti da enti pubblici o privati, che
diano garanzie di serietà ed efficienza e che siano iscritti
in un apposito registro tenuto presso il Ministero della
giustizia.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 2, il
Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di
iscrizione nel registro di cui al comma 1 del presente
articolo.
3. L'organismo di conciliazione, unitamente alla domanda
di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della
giustizia il proprio regolamento di procedura e comunica
successivamente le eventuali variazioni.
Art. 9.
(Verbale di conciliazione).
1. Il procedimento di conciliazione si conclude con una
proposta rispetto alla quale ciascuna delle parti, se la
conciliazione non ha luogo, indica la propria definitiva
posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a
conciliare. Si applica il comma 3 dell'articolo 6.
2. Il verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti,
può essere depositato, per l'omologazione, nella cancelleria
del tribunale del luogo ove si è svolto il procedimento.
3. Il giudice, accertata la regolarità del processo
verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.
Il giudice può assumere informazioni al fine di accertare le
garanzie di imparzialità dell'organo di conciliazione. Si
applica l'articolo 825, quinto comma, del codice di procedura
civile.
4. Il verbale di conciliazione omologato costituisce
titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per
l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca
giudiziale.
Capo III
CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA
Art. 10.
(Casi di conciliazione obbligatoria).
1. Sono sottoposte al tentativo obbligatorio di
conciliazione, a pena di improcedibilità della domanda
giudiziale:
a) le cause di risarcimento del danno prodotto
dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, quando il
valore non superi i 50 milioni di lire;
b) le cause tra professionisti, nonché tra
professionisti e consumatori, di valore non superiore a 50
milioni di lire.
2. L'esperimento del procedimento di conciliazione, cui si
applicano le disposizioni del capo I, non può avere durata
complessiva superiore a tre mesi.
3. All'esperimento del tentativo obbligatorio di
conciliazione provvedono le camere di conciliazione di cui
all'articolo 1, quanto alle cause di cui al comma 1, lettera
a), del presente articolo, e le camere di conciliazione
istituite presso le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura quanto alle cause di cui al medesimo
comma 1, lettera b).
4. La condizione di procedibilità è comunque soddisfatta
quando le parti, in accordo tra loro, adiscono uno degli
organismi di cui alla presente legge.
5. Quando il giudice, nell'udienza di cui all'articolo 180
del codice di procedura civile, rileva l'improcedibilità della
domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di
conciliazione, sospende il giudizio e fissa un termine
perentorio non superiore ad un mese per la presentazione
dell'istanza. In caso di esito negativo del tentativo di
conciliazione, il processo deve essere riassunto entro sei
mesi, che decorrono dalla scadenza del termine di cui al comma
2.
6. Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo e nei
giudizi di merito successivi alla pronuncia di un
provvedimento cautelare, il tentativo obbligatorio di
conciliazione è esperito dal giudice nell'udienza di cui
all'articolo 180 del codice di procedura civile.
Capo IV
CONCILIAZIONE E ARBITRATO
DELEGATI DAL GIUDICE
Art. 11.
(Conciliazione e arbitrato
delegati dal giudice).
1. Il giudice, esaurite le attività previste dall'articolo
183 del codice di procedura civile, può, se la causa ha ad
oggetto diritti disponibili, rimettere le parti dinanzi ad un
conciliatore. In tale caso sospende il giudizio e fissa un
termine non superiore a tre mesi per l'esaurimento del
procedimento di conciliazione.
2. In presenza delle condizioni di cui al comma 1, il
giudice può, se lo ritiene opportuno, rimettere le parti
davanti ad un arbitro o collegio arbitrale per la decisione
della causa. Egualmente il giudice può provvedere, anche
d'ufficio, dopo aver pronunciato sentenza di condanna generica
ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura civile.
3. Il giudice, quando rimette le parti dinanzi al
conciliatore, può anche disporre che, se la conciliazione non
riesce, le parti stesse debbano comparire dinanzi ad un
arbitro o collegio arbitrale per la decisione della causa. In
tale caso le parti possono chiedere al conciliatore di
decidere la causa in qualità di arbitro.
Art. 12.
(Procedimento dinanzi
al conciliatore).
1. Quando il giudice dispone il tentativo di conciliazione
ai sensi dell'articolo 11, comma 1, le parti possono, in
accordo tra loro, scegliere la persona del conciliatore tra
gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2, ovvero
l'organo di conciliazione tra gli iscritti nel registro di cui
all'articolo 8, comma 1. In mancanza, il conciliatore o
l'organo di conciliazione è indicato dal giudice.
2. Al procedimento di conciliazione si applicano le
disposizioni di cui al capo I.
3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto
dalle parti e dal conciliatore, è depositato nella cancelleria
del giudice dinanzi al quale pende la causa. Il giudice ne
verifica la regolarità formale e lo dichiara esecutivo con
decreto. Il verbale è titolo esecutivo per l'espropriazione
forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per
l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Art. 13.
(Procedimento dinanzi all'arbitro
o collegio arbitrale).
1. Quando il giudice provvede ai sensi dell'articolo 11,
comma 2, le parti designano, in accordo tra loro, l'arbitro o
il collegio arbitrale per la decisione della causa. In
mancanza, il giudice provvede alla nomina dell'arbitro o del
collegio arbitrale. Le parti possono, in accordo tra loro,
rimettersi ad un'istituzione che svolge funzioni arbitrali; in
tale caso la scelta degli arbitri avviene secondo il
regolamento di tale istituzione. Si applicano, in ogni caso,
gli articoli da 812 a 815 del codice di procedura civile.
2. Il procedimento arbitrale regolato dagli articoli da
816 a 819-ter del codice di procedura civile deve
concludersi entro il termine di tre mesi. Se l'arbitrato è
amministrato da un'istituzione arbitrale, si applicano anche i
regolamenti arbitrali di tale istituzione.
3. Ognuna delle parti, entro dieci giorni dalla
comunicazione del lodo, può dichiarare, con atto depositato
nella cancelleria del giudice dinanzi al quale pende la causa,
di non accettare la decisione arbitrale. In tale caso il
giudice fissa l'udienza per la prosecuzione del processo.
4. Se nessuna delle parti dichiara di non accettare il
lodo, il giudice ne verifica la regolarità formale e lo
dichiara esecutivo con decreto. Si applica l'articolo 825,
commi terzo, quarto e quinto, del codice di procedura civile.
Il lodo non è impugnabile per i motivi di cui all'articolo 829
del medesimo codice.
5. Se, con la sentenza che chiude il processo, la parte
che non ha accettato il lodo ottiene un risultato identico o
inferiore a quello che aveva ottenuto con la decisione
arbitrale, il giudice la condanna al pagamento delle spese del
processo ed a quelle del procedimento arbitrale, in deroga al
criterio della soccombenza. Se risulta che la parte che ha
rifiutato il lodo si è comportata con mala fede o colpa grave
il giudice, in deroga al criterio della soccombenza, la
condanna anche al risarcimento dei danni, che liquida
d'ufficio nella sentenza.
6. Con regolamento del Ministro della giustizia, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, è definita la tabella degli
onorari degli arbitri. La tabella, sentiti i competenti ordini
e collegi professionali, può derogare alle tariffe approvate
quando l'arbitro esercita una professione che le contempla.
Art. 14.
(Conciliazione delegata
al consulente tecnico).
1. Dopo l'articolo 194 del codice di procedura civile è
inserito il seguente:
"Art. 194-bis. (Conciliazione delegata al consulente
tecnico). - Se la natura della causa lo consente il
giudice, sentite le parti, può affidare al consulente tecnico
il compito di tentare la conciliazione della controversia. Si
applica l'articolo 199".
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI
E TRANSITORIE
Art. 15.
(Tentativo di conciliazione).
1. L'articolo 185 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 185 (Tentativo di conciliazione). - Il
tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque
momento dell'istruzione.
Il giudice ha sempre facoltà di sentire le parti
separatamente al fine di tentarne la conciliazione.
Quando le parti si sono conciliate, si forma processo
verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale
costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per
l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca
giudiziale.
Quando la conciliazione non riesce, ciascuna parte deve
indicare le condizioni alle quali sarebbe disposta a
conciliare. Le posizioni espresse dalle parti sono valutate in
sede di decisione sulle spese processuali".
Art. 16.
(Conciliazione dinanzi al giudice di pace).
1. All'articolo 322 del codice di procedura civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Il processo verbale di conciliazione in sede non
contenziosa costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione
forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per
l'iscrizione di ipoteca giudiziale";
b) il terzo comma è abrogato.
Art. 17.
(Istanza di conciliazione.
Esenzione fiscale).
1. All'articolo 68 delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie,
approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il procedimento di conciliazione in sede non contenziosa
è esente, senza limite di valore, da ogni spesa, tassa o
diritto di qualsiasi specie e natura".
Art. 18.
(Deroghe alla competenza nei contratti
dei consumatori).
1. All'articolo 1469-bis, terzo comma, numero 18),
del codice civile, dopo le parole: "deroghe alla
competenza" sono inserite le seguenti: "per territorio" e
dopo le parole: "dell'autorità giudiziaria,", sono inserite
le seguenti: "fatto salvo il disposto dell'articolo 5 della
legge 18 dicembre 1984, n. 975,".
Art. 19.
(Disposizioni transitorie).
1. Fino alla formazione dell'elenco di cui all'articolo 2,
gli esperti conciliatori sono nominati tra gli iscritti
nell'albo degli avvocati del consiglio dell'ordine costituito
presso il tribunale, nell'albo dei consulenti tecnici di
ufficio e nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo
3, comma 2, e del regolamento di cui all'articolo 13, comma 6,
agli esperti conciliatori ed agli arbitri è corrisposta
un'indennità forfettaria di lire 100 mila per ogni affare
trattato e di lire 50 mila per ogni verbale di conciliazione o
lodo arbitrale.
Art. 20.
(Norma di copertura).
1. All'onere complessivo derivante dall'attuazione della
presente legge, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 2001
ed in lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2002, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.