XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 541




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

CONCILIAZIONE FACOLTATIVA DINANZI ALLE CAMERE DI
CONCILIAZIONE


Art. 1.

(Istituzione delle camere di conciliazione).

        1. Presso ogni tribunale è istituita la camera di conciliazione che si avvale, per il suo funzionamento, delle strutture e del personale degli uffici del tribunale e del consiglio dell'ordine degli avvocati.
        2. La camera di conciliazione svolge funzioni di composizione non contenziosa di controversie civili aventi ad oggetto diritti disponibili, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla presente legge.
        3. Il presidente del tribunale, di intesa con il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, nomina, tra gli iscritti nell'albo degli avvocati che abbiano requisiti di professionalità, onorabilità ed esperienza, un segretario generale, che cura l'assegnazione degli affari agli esperti conciliatori e la liquidazione delle indennità ai sensi dell'articolo 3. Il segretario generale resta in carica per un biennio, rinnovabile una sola volta.
        4. La camera di conciliazione svolge la sua funzione senza alcun limite di competenza.


Art. 2.

(Elenco degli esperti conciliatori).

        1. Presso ogni tribunale è istituito un elenco degli esperti conciliatori, diviso per categorie.
        2. Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti. L'elenco è formato sentiti i competenti ordini e collegi professionali.


Art. 3.

(Indennità).

        1. All'esperto conciliatore spetta, per ogni affare trattato, un'indennità liquidata dal segretario generale della camera di conciliazione, avuto riguardo alla natura dell'incarico, al valore della questione ed all'esito della procedura.
        2. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stabilito l'ammontare minimo e massimo delle indennità e il criterio di calcolo.
        3. L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.


Art. 4.

(Istanza di conciliazione).

        1. La procedura di conciliazione ha inizio con atto sottoscritto congiuntamente dalle parti, che deve contenere:

            a) l'indicazione della camera di conciliazione cui l'istanza è rivolta;

            b) l'indicazione delle parti, delle rispettive pretese ed, eventualmente, le condizioni alle quali ciascuna di esse è disposta a conciliare;

            c) l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni che le parti pongono a fondamento delle loro posizioni;

            d) la richiesta di nomina dell'esperto conciliatore, che può anche essere concordemente indicato dalle parti tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2.
        2. L'istanza di conciliazione è depositata presso la segreteria della camera di conciliazione; il conciliatore, designato senza ritardo, fissa la comparizione delle parti non oltre quaranta giorni dal deposito dell'istanza.
        3. L'istanza di conciliazione può essere presentata anche da una sola parte; in tale caso essa è notificata all'altra parte a cura dell'ufficio. Il conciliatore designato provvede ai sensi del comma 2.


Art. 5.

(Procedimento di conciliazione).

        1. Dinanzi all'esperto conciliatore le parti devono comparire personalmente, ma possono farsi assistere da un difensore. Si applica l'articolo 183, secondo comma, del codice di procedura civile.
        2. In caso di mancata comparizione di entrambe le parti senza giustificato motivo, il conciliatore dispone l'archiviazione del procedimento.
        3. Le parti espongono oralmente i fatti e le ragioni delle rispettive pretese e propongono le condizioni per la conciliazione; il conciliatore può ascoltare le persone presenti che sono informate dei fatti, ed autorizzare la produzione o l'esibizione di documenti.
        4. Il conciliatore, su istanza di parte, può rinviare una sola volta la trattazione del procedimento.
        5. Al termine della discussione, il conciliatore formula la proposta di conciliazione.
        6. Della trattazione è redatto sommario processo verbale.


Art. 6.

(Effetti del procedimento di conciliazione).

        1. Se la conciliazione riesce è redatto separato processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore. Il verbale costituisce titolo esclusivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
        2. Se la conciliazione non riesce, ciascuna delle parti deve indicare la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali sarebbe disposta a conciliare.
        3. La mancata comparizione di una delle parti e le posizioni assunte dinanzi al conciliatore sono successivamente valutate in sede di decisione sulle spese processuali, anche ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile. Il giudice, valutando comparativamente le posizioni indicate dalle parti e il contenuto della sentenza che chiude il processo dinanzi a lui, può escludere, in tutto o in parte, la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato la conciliazione, e può anche condannarlo, in tutto o in parte, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente.


Art. 7.

(Imposte e spese. Esenzione fiscale).

        1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
        2. Il verbale di conciliazione è soggetto ad imposta di registro soltanto se il valore della controversia supera i 50 milioni di lire.


Capo II

CONCILIAZIONE FACOLTATIVA
DINANZI AD ALTRI ORGANISMI


Art. 8.

(Organismi di conciliazione).

        1. Le parti possono tentare la conciliazione delle controversie civili relative a diritti disponibili anche dinanzi ad organismi istituiti da enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza e che siano iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.
        2. Con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 2, il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 1 del presente articolo.
        3. L'organismo di conciliazione, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunica successivamente le eventuali variazioni.


Art. 9.

(Verbale di conciliazione).

        1. Il procedimento di conciliazione si conclude con una proposta rispetto alla quale ciascuna delle parti, se la conciliazione non ha luogo, indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare. Si applica il comma 3 dell'articolo 6.
        2. Il verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti, può essere depositato, per l'omologazione, nella cancelleria del tribunale del luogo ove si è svolto il procedimento.
        3. Il giudice, accertata la regolarità del processo verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto. Il giudice può assumere informazioni al fine di accertare le garanzie di imparzialità dell'organo di conciliazione. Si applica l'articolo 825, quinto comma, del codice di procedura civile.
        4. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.


Capo III

CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA


Art. 10.

(Casi di conciliazione obbligatoria).

        1. Sono sottoposte al tentativo obbligatorio di conciliazione, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale:

            a) le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, quando il valore non superi i 50 milioni di lire;

            b) le cause tra professionisti, nonché tra professionisti e consumatori, di valore non superiore a 50 milioni di lire.

        2. L'esperimento del procedimento di conciliazione, cui si applicano le disposizioni del capo I, non può avere durata complessiva superiore a tre mesi.
        3. All'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione provvedono le camere di conciliazione di cui all'articolo 1, quanto alle cause di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, e le camere di conciliazione istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura quanto alle cause di cui al medesimo comma 1, lettera b).
        4. La condizione di procedibilità è comunque soddisfatta quando le parti, in accordo tra loro, adiscono uno degli organismi di cui alla presente legge.
        5. Quando il giudice, nell'udienza di cui all'articolo 180 del codice di procedura civile, rileva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, sospende il giudizio e fissa un termine perentorio non superiore ad un mese per la presentazione dell'istanza. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, il processo deve essere riassunto entro sei mesi, che decorrono dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
        6. Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo e nei giudizi di merito successivi alla pronuncia di un provvedimento cautelare, il tentativo obbligatorio di conciliazione è esperito dal giudice nell'udienza di cui all'articolo 180 del codice di procedura civile.


Capo IV

CONCILIAZIONE E ARBITRATO
DELEGATI DAL GIUDICE


Art. 11.

(Conciliazione e arbitrato
delegati dal giudice).

        1. Il giudice, esaurite le attività previste dall'articolo 183 del codice di procedura civile, può, se la causa ha ad oggetto diritti disponibili, rimettere le parti dinanzi ad un conciliatore. In tale caso sospende il giudizio e fissa un termine non superiore a tre mesi per l'esaurimento del procedimento di conciliazione.
        2. In presenza delle condizioni di cui al comma 1, il giudice può, se lo ritiene opportuno, rimettere le parti davanti ad un arbitro o collegio arbitrale per la decisione della causa. Egualmente il giudice può provvedere, anche d'ufficio, dopo aver pronunciato sentenza di condanna generica ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura civile.
        3. Il giudice, quando rimette le parti dinanzi al conciliatore, può anche disporre che, se la conciliazione non riesce, le parti stesse debbano comparire dinanzi ad un arbitro o collegio arbitrale per la decisione della causa. In tale caso le parti possono chiedere al conciliatore di decidere la causa in qualità di arbitro.


Art. 12.

(Procedimento dinanzi
al conciliatore).

        1. Quando il giudice dispone il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, le parti possono, in accordo tra loro, scegliere la persona del conciliatore tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2, ovvero l'organo di conciliazione tra gli iscritti nel registro di cui all'articolo 8, comma 1. In mancanza, il conciliatore o l'organo di conciliazione è indicato dal giudice.
        2. Al procedimento di conciliazione si applicano le disposizioni di cui al capo I.
        3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore, è depositato nella cancelleria del giudice dinanzi al quale pende la causa. Il giudice ne verifica la regolarità formale e lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale è titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Art. 13.

(Procedimento dinanzi all'arbitro
o collegio arbitrale).

        1. Quando il giudice provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 2, le parti designano, in accordo tra loro, l'arbitro o il collegio arbitrale per la decisione della causa. In mancanza, il giudice provvede alla nomina dell'arbitro o del collegio arbitrale. Le parti possono, in accordo tra loro, rimettersi ad un'istituzione che svolge funzioni arbitrali; in tale caso la scelta degli arbitri avviene secondo il regolamento di tale istituzione. Si applicano, in ogni caso, gli articoli da 812 a 815 del codice di procedura civile.
        2. Il procedimento arbitrale regolato dagli articoli da 816 a 819-ter del codice di procedura civile deve concludersi entro il termine di tre mesi. Se l'arbitrato è amministrato da un'istituzione arbitrale, si applicano anche i regolamenti arbitrali di tale istituzione.
        3. Ognuna delle parti, entro dieci giorni dalla comunicazione del lodo, può dichiarare, con atto depositato nella cancelleria del giudice dinanzi al quale pende la causa, di non accettare la decisione arbitrale. In tale caso il giudice fissa l'udienza per la prosecuzione del processo.
        4. Se nessuna delle parti dichiara di non accettare il lodo, il giudice ne verifica la regolarità formale e lo dichiara esecutivo con decreto. Si applica l'articolo 825, commi terzo, quarto e quinto, del codice di procedura civile. Il lodo non è impugnabile per i motivi di cui all'articolo 829 del medesimo codice.
        5. Se, con la sentenza che chiude il processo, la parte che non ha accettato il lodo ottiene un risultato identico o inferiore a quello che aveva ottenuto con la decisione arbitrale, il giudice la condanna al pagamento delle spese del processo ed a quelle del procedimento arbitrale, in deroga al criterio della soccombenza. Se risulta che la parte che ha rifiutato il lodo si è comportata con mala fede o colpa grave il giudice, in deroga al criterio della soccombenza, la condanna anche al risarcimento dei danni, che liquida d'ufficio nella sentenza.
        6. Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definita la tabella degli onorari degli arbitri. La tabella, sentiti i competenti ordini e collegi professionali, può derogare alle tariffe approvate quando l'arbitro esercita una professione che le contempla.


Art. 14.

(Conciliazione delegata
al consulente tecnico).

        1. Dopo l'articolo 194 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

        "Art. 194-bis. (Conciliazione delegata al consulente tecnico). - Se la natura della causa lo consente il giudice, sentite le parti, può affidare al consulente tecnico il compito di tentare la conciliazione della controversia. Si applica l'articolo 199".


Capo V

DISPOSIZIONI FINALI
E TRANSITORIE


Art. 15.

(Tentativo di conciliazione).

        1. L'articolo 185 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 185 (Tentativo di conciliazione). - Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione.
        Il giudice ha sempre facoltà di sentire le parti separatamente al fine di tentarne la conciliazione.
        Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
        Quando la conciliazione non riesce, ciascuna parte deve indicare le condizioni alle quali sarebbe disposta a conciliare. Le posizioni espresse dalle parti sono valutate in sede di decisione sulle spese processuali".


Art. 16.

(Conciliazione dinanzi al giudice di pace).

        1. All'articolo 322 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

        "Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale";

            b) il terzo comma è abrogato.


Art. 17.

(Istanza di conciliazione.
Esenzione fiscale).

        1. All'articolo 68 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Il procedimento di conciliazione in sede non contenziosa è esente, senza limite di valore, da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura".


Art. 18.

(Deroghe alla competenza nei contratti
dei consumatori).

        1. All'articolo 1469-bis, terzo comma, numero 18), del codice civile, dopo le parole: "deroghe alla competenza" sono inserite le seguenti: "per territorio" e dopo le parole: "dell'autorità giudiziaria,", sono inserite le seguenti: "fatto salvo il disposto dell'articolo 5 della legge 18 dicembre 1984, n. 975,".


Art. 19.

(Disposizioni transitorie).

        1. Fino alla formazione dell'elenco di cui all'articolo 2, gli esperti conciliatori sono nominati tra gli iscritti nell'albo degli avvocati del consiglio dell'ordine costituito presso il tribunale, nell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
        2. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, e del regolamento di cui all'articolo 13, comma 6, agli esperti conciliatori ed agli arbitri è corrisposta un'indennità forfettaria di lire 100 mila per ogni affare trattato e di lire 50 mila per ogni verbale di conciliazione o lodo arbitrale.


Art. 20.

(Norma di copertura).

        1. All'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 2001 ed in lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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