XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 539




        Onorevoli Colleghi! - Da tempo si discute sulla necessità di contemperare i princìpi fondamentali della libertà di stampa fissati dall'articolo 21 della Costituzione con due esigenze primarie della vita democratica: quella della riduzione della soglia di repressione dell'attività giornalistica ed editoriale in sede penale e civile e quella della necessità di assicurare una effettiva e celere riparazione dei danni che si producono, sovente in modo devastante, all'onore ed alla reputazione di persone, enti ed istituzioni. D'altra parte, la giurisprudenza penale e civile in tali materie (con le oscillazioni che si registrano sia in tema di valutazione del diritto di cronaca e di critica sia in tema di quantificazione del danno) suggeriscono la opportunità di una revisione del sistema normativo ispirata a princìpi di certezza e di riferibilità diretta della responsabilità a chi è autore cosciente di una offesa, con esclusione di ogni residuale principio di responsabilità oggettiva.
        La presente proposta di legge, affidando l'esigenza di una maggiore celerità alle riforme già intervenute in materia di processo penale, intende definire in termini più chiari il reato di diffamazione a mezzo stampa fissando cause di non punibilità e regole in tema di prova liberatoria. Conseguentemente, la proposta di legge interviene anche sul problema risarcitorio riportandolo al suo più rilevante valore: quello della individuazione sicura e definibile di un diritto al risarcimento del danno da diffamazione con l'ovvio contenimento di esagerazioni speculative che traggono alimento proprio dalle incertezze delle fattispecie.
        Passando all'esame analitico dei singoli articoli e partendo sistematicamente dall'articolo 1, che sostituisce l'articolo 57 del codice penale, recante "Reati commessi col mezzo della stampa periodica", si rileva l'intenzione di estendere il "perimetro" della diffamazione disciplinata con la norma richiamata anche alla diffusione di frasi che ledono l'altrui reputazione contenute all'interno di trasmissioni radiofoniche o televisive. Il nuovo articolo 57 del codice penale reca la seguente rubrica: "Reati commessi con il mezzo della stampa o della diffusione radiotelevisiva". Ma la novità più caratterizzante non deve ricercarsi tanto nella estensione alle diffusioni radiotelevisive quanto nella diversa responsabilità concepita per il direttore delle testate giornalistiche all'interno delle quali si rilevano le ipotesi di diffamazione. Il vigente articolo 57 prevede la responsabilità del direttore di un periodico a titolo di colpa per l'omesso controllo sul contenuto diffamatorio della pubblicazione che offenda l'altrui reputazione. Così, a fianco all'autore dell'articolo il cui contenuto si palesa in termini di lesione del diritto alla integrità morale, che risponde del reato di diffamazione (articolo 595 del codice penale), viene ad individuarsi la responsabilità colposa del direttore che ha omesso uno scrupoloso controllo sull'articolo incriminato permettendo che lo stesso fosse pubblicato. Ad una responsabilità dolosa, quella dell'autore della pubblicazione diffamatoria, si accompagna una responsabilità colposa del direttore. L'esperienza pratica ha rivelato le gravi difficoltà determinatesi, nelle aule giudiziarie, in relazione alla ipotesi colposa prevista per il direttore della testata. Quest'ultimo è chiamato a rispondere del reato, in forza della normativa vigente, per una astratta configurazione di responsabilità oggettiva.
        Peraltro, contestualizzando le ipotesi di "omesso controllo" all'interno delle organizzazioni redazionali dei principali organi di stampa, non si può non rilevare che la "vigilanza" sul contenuto di tutti gli articoli pronti alla pubblicazione da parte di una sola persona fisica, benché investita di compiti di direzione, sia un comportamento al limite della inesigibilità.
        Per tali ragioni, l'articolo 1 della proposta di legge elimina la responsabilità colposa del direttore che automaticamente accompagnava ogni ipotesi di diffamazione, ma introduce la responsabilità diretta dello stesso direttore per le ipotesi di pubblicazioni o diffusioni ad opera di persone ignote o non imputabili.
        L'articolo 2 sostituisce l'articolo 595 del codice penale recante "Diffamazione". Rispetto al testo dell'articolo vigente, sono state abrogate le disposizioni recate dai commi terzo e quarto, che prevedono particolari ipotesi di diffamazione aggravata per offese recate con il mezzo della stampa, con mezzi di pubblicità o in atti pubblici ovvero recate a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario.
        L'articolo 3 della proposta di legge (che sostituisce l'articolo 596 del codice penale) modifica la disciplina della prova liberatoria, rendendo più trasparente e snella la procedura mirata a raggiungere l'accertamento in ordine alla veridicità di quanto contenuto nella espressione incriminata.
        Con l'articolo 4, la proposta di legge, sostituendo l'articolo 596-bis del codice penale recante "Diffamazione col mezzo della stampa", opera da una parte un ampliamento anche agli altri mezzi di diffusione diversi dalla stampa, e dall'altra una previsione di ipotesi di non punibilità tassativamente disciplinate dal secondo comma. In particolare, si riconosce la possibilità a chi ha diffuso notizie diffamatorie di riparare, quasi contestualmente alla propalazione, il danno arrecato dando pari evidenza ed identica rilevanza alla smentita della precedente pubblicazione.
        L'articolo 5 si occupa del regime della procedibilità per i reati di diffamazione, attraverso le modifiche agli articoli 58 e 58-bis del codice penale.
        L'articolo 6, infine, reca abrogazioni delle norme che non consentirebbero alla proposta di legge di riformare nell'ambito di una compatibilità con l'intero assetto normativo.




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