XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 539
Onorevoli Colleghi! - Da tempo si discute sulla
necessità di contemperare i princìpi fondamentali della
libertà di stampa fissati dall'articolo 21 della Costituzione
con due esigenze primarie della vita democratica: quella della
riduzione della soglia di repressione dell'attività
giornalistica ed editoriale in sede penale e civile e quella
della necessità di assicurare una effettiva e celere
riparazione dei danni che si producono, sovente in modo
devastante, all'onore ed alla reputazione di persone, enti ed
istituzioni. D'altra parte, la giurisprudenza penale e civile
in tali materie (con le oscillazioni che si registrano sia in
tema di valutazione del diritto di cronaca e di critica sia in
tema di quantificazione del danno) suggeriscono la opportunità
di una revisione del sistema normativo ispirata a princìpi di
certezza e di riferibilità diretta della responsabilità a chi
è autore cosciente di una offesa, con esclusione di ogni
residuale principio di responsabilità oggettiva.
La presente proposta di legge, affidando l'esigenza di una
maggiore celerità alle riforme già intervenute in materia di
processo penale, intende definire in termini più chiari il
reato di diffamazione a mezzo stampa fissando cause di non
punibilità e regole in tema di prova liberatoria.
Conseguentemente, la proposta di legge interviene anche sul
problema risarcitorio riportandolo al suo più rilevante
valore: quello della individuazione sicura e definibile di un
diritto al risarcimento del danno da diffamazione con l'ovvio
contenimento di esagerazioni speculative che traggono alimento
proprio dalle incertezze delle fattispecie.
Passando all'esame analitico dei singoli articoli e
partendo sistematicamente dall'articolo 1, che sostituisce
l'articolo 57 del codice penale, recante "Reati commessi col
mezzo della stampa periodica", si rileva l'intenzione di
estendere il "perimetro" della diffamazione disciplinata con
la norma richiamata anche alla diffusione di frasi che ledono
l'altrui reputazione contenute all'interno di trasmissioni
radiofoniche o televisive. Il nuovo articolo 57 del codice
penale reca la seguente rubrica: "Reati commessi con il mezzo
della stampa o della diffusione radiotelevisiva". Ma la novità
più caratterizzante non deve ricercarsi tanto nella estensione
alle diffusioni radiotelevisive quanto nella diversa
responsabilità concepita per il direttore delle testate
giornalistiche all'interno delle quali si rilevano le ipotesi
di diffamazione. Il vigente articolo 57 prevede la
responsabilità del direttore di un periodico a titolo di colpa
per l'omesso controllo sul contenuto diffamatorio della
pubblicazione che offenda l'altrui reputazione. Così, a fianco
all'autore dell'articolo il cui contenuto si palesa in termini
di lesione del diritto alla integrità morale, che risponde del
reato di diffamazione (articolo 595 del codice penale), viene
ad individuarsi la responsabilità colposa del direttore che ha
omesso uno scrupoloso controllo sull'articolo incriminato
permettendo che lo stesso fosse pubblicato. Ad una
responsabilità dolosa, quella dell'autore della pubblicazione
diffamatoria, si accompagna una responsabilità colposa del
direttore. L'esperienza pratica ha rivelato le gravi
difficoltà determinatesi, nelle aule giudiziarie, in relazione
alla ipotesi colposa prevista per il direttore della testata.
Quest'ultimo è chiamato a rispondere del reato, in forza della
normativa vigente, per una astratta configurazione di
responsabilità oggettiva.
Peraltro, contestualizzando le ipotesi di "omesso
controllo" all'interno delle organizzazioni redazionali dei
principali organi di stampa, non si può non rilevare che la
"vigilanza" sul contenuto di tutti gli articoli pronti alla
pubblicazione da parte di una sola persona fisica, benché
investita di compiti di direzione, sia un comportamento al
limite della inesigibilità.
Per tali ragioni, l'articolo 1 della proposta di legge
elimina la responsabilità colposa del direttore che
automaticamente accompagnava ogni ipotesi di diffamazione, ma
introduce la responsabilità diretta dello stesso direttore per
le ipotesi di pubblicazioni o diffusioni ad opera di persone
ignote o non imputabili.
L'articolo 2 sostituisce l'articolo 595 del codice penale
recante "Diffamazione". Rispetto al testo dell'articolo
vigente, sono state abrogate le disposizioni recate dai commi
terzo e quarto, che prevedono particolari ipotesi di
diffamazione aggravata per offese recate con il mezzo della
stampa, con mezzi di pubblicità o in atti pubblici ovvero
recate a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario.
L'articolo 3 della proposta di legge (che sostituisce
l'articolo 596 del codice penale) modifica la disciplina della
prova liberatoria, rendendo più trasparente e snella la
procedura mirata a raggiungere l'accertamento in ordine alla
veridicità di quanto contenuto nella espressione
incriminata.
Con l'articolo 4, la proposta di legge, sostituendo
l'articolo 596-bis del codice penale recante
"Diffamazione col mezzo della stampa", opera da una parte un
ampliamento anche agli altri mezzi di diffusione diversi dalla
stampa, e dall'altra una previsione di ipotesi di non
punibilità tassativamente disciplinate dal secondo comma. In
particolare, si riconosce la possibilità a chi ha diffuso
notizie diffamatorie di riparare, quasi contestualmente alla
propalazione, il danno arrecato dando pari evidenza ed
identica rilevanza alla smentita della precedente
pubblicazione.
L'articolo 5 si occupa del regime della procedibilità per
i reati di diffamazione, attraverso le modifiche agli articoli
58 e 58-bis del codice penale.
L'articolo 6, infine, reca abrogazioni delle norme che non
consentirebbero alla proposta di legge di riformare
nell'ambito di una compatibilità con l'intero assetto
normativo.