XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 539
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 57 - (Reati commessi con il mezzo della stampa o
della diffusione radiotelevisiva)- Il direttore o il vice
direttore responsabile del giornale, del periodico o della
testata giornalistica radiofonica o televisiva risponde dei
delitti commessi con il mezzo della stampa o della diffusione
radiotelevisiva soltanto nei casi in cui l'autore della
pubblicazione o della diffusione è ignoto o non imputabile.
Il direttore o il vice direttore responsabile del
giornale, del periodico o della testata giornalistica
radiofonica o televisiva risponde altresì dei delitti di cui
al primo comma nella ipotesi di concorso con l'autore della
pubblicazione o della diffusione".
Art. 2.
1. L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 595 - (Diffamazione)- Chiunque fuori dei casi
indicati dall'articolo 594, comunicando con più persone,
offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino
a un anno o con la multa fino a lire due milioni.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto
determinato, la pena è della reclusione fino a due anni,
ovvero della multa fino a lire quattro milioni".
Art. 3.
1. L'articolo 596 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 596 - (Prova liberatoria)- L'autore dei
delitti previsti agli articoli 594 e 595 è ammesso a provare,
a dimostrazione dell'assenza di dolo da parte sua, la verità e
l'effettiva notorietà del fatto attribuito alla persona
offesa.
Nel caso in cui l'offesa consiste nell'attribuzione di un
fatto determinato, la persona offesa ed il responsabile
dell'offesa possono, d'accordo tra loro, prima che sia
pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giurì
d'onore il giudizio sulla verità o notorietà del fatto
medesimo.
Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto
determinato o è recata con il mezzo della stampa, della
diffusione radiotelevisiva o con qualsiasi altro mezzo di
pubblicità, la prova della verità del fatto è sempre
ammessa.
Se la verità del fatto risulta provata o se, dopo
l'attribuzione del fatto, la persona a cui il fatto è
attribuito è per il medesimo fatto condannata, l'autore
dell'offesa non è punibile".
Art. 4.
1. L'articolo 596-bis del codice penale è sostituito
dal seguente:
"Art. 596-bis - (Diffamazione con il mezzo della
stampa o con altro mezzo di diffusione)- Chiunque con il
mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva, delle
trasmissioni informatiche o telematiche o con qualsiasi altro
mezzo di comunicazione e di diffusione offende la reputazione
di una persona, di un ente, di una società o di una
associazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni o con la multa non inferiore a lire un milione.
L'autore dell'offesa non è punibile:
1) se entro due giorni dalla diffusione della notizia
avente contenuto offensivo spontaneamente pubblica o diffonde
con identica evidenza tipografica o con la stessa diffusione
una smentita della notizia o una completa rettifica del
giudizio o del contenuto offensivo;
2) se il direttore del giornale o del periodico o il
responsabile della diffusione, entro due giorni dal
ricevimento, o, per i periodici, nel primo numero successivo
al ricevimento, pubblica o diffonde integralmente, con la
stessa evidenza tipografica o diffusione, senza commenti, le
dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti dei quali sono
state rese pubbliche le immagini o ai quali sono stati
attribuiti atti o affermazioni o comportamenti lesivi della
loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le
rettifiche non possano dare luogo a responsabilità penale;
3) se, citando la fonte, ha riportato una notizia
appresa personalmente o acquisita da almeno due agenzie di
stampa o a diffusione nazionale;
4) se la persona offesa dal reato o l'offensore
deferiscono ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità del
fatto, a sensi del secondo comma dell'articolo 596.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Si applicano le disposizioni di cui al quarto comma
dell'articolo 596 ed al terzo comma dell'articolo 597.
Nel caso in cui sia stata presentata querela prima del
verificarsi delle cause di non punibilità di cui al presente
articolo, la querela si intende revocata.
Il verificarsi dei casi di non punibilità di cui al
secondo comma esclude il diritto al risarcimento del danno,
fatto salvo il diritto maturato prima del verificarsi della
causa di non punibilità".
Art. 5.
1. All'articolo 58 del codice penale, le parole:
"dell'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti:
"dell'articolo 57".
2. All'articolo 58-bis del codice penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi primo e terzo le parole: "tre articoli
precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "due articoli
precedenti";
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"La querela, l'istanza o la richiesta presentate contro
l'autore della pubblicazione o della diffusione
radiotelevisiva o informatica per il reato di diffamazione,
hanno effetto anche nei confronti del direttore o del
vicedirettore, dell'editore o dello stampatore quando nei loro
confronti debba procedersi ai sensi degli articoli 57 e
58".
Art. 6.
1. L'articolo 57-bis del codice penale, l'articolo
30, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e l'articolo
13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive
modificazioni, sono abrogati.