XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 539




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 57 - (Reati commessi con il mezzo della stampa o della diffusione radiotelevisiva)- Il direttore o il vice direttore responsabile del giornale, del periodico o della testata giornalistica radiofonica o televisiva risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa o della diffusione radiotelevisiva soltanto nei casi in cui l'autore della pubblicazione o della diffusione è ignoto o non imputabile.
        Il direttore o il vice direttore responsabile del giornale, del periodico o della testata giornalistica radiofonica o televisiva risponde altresì dei delitti di cui al primo comma nella ipotesi di concorso con l'autore della pubblicazione o della diffusione".


Art. 2.

        1. L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 595 - (Diffamazione)- Chiunque fuori dei casi indicati dall'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni.
        Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire quattro milioni".


Art. 3.

        1. L'articolo 596 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 596 - (Prova liberatoria)- L'autore dei delitti previsti agli articoli 594 e 595 è ammesso a provare, a dimostrazione dell'assenza di dolo da parte sua, la verità e l'effettiva notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.
        Nel caso in cui l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa ed il responsabile dell'offesa possono, d'accordo tra loro, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità o notorietà del fatto medesimo.
        Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato o è recata con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, la prova della verità del fatto è sempre ammessa.
        Se la verità del fatto risulta provata o se, dopo l'attribuzione del fatto, la persona a cui il fatto è attribuito è per il medesimo fatto condannata, l'autore dell'offesa non è punibile".


Art. 4.

        1. L'articolo 596-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 596-bis - (Diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione)- Chiunque con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva, delle trasmissioni informatiche o telematiche o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione e di diffusione offende la reputazione di una persona, di un ente, di una società o di una associazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire un milione.
        L'autore dell'offesa non è punibile:

            1) se entro due giorni dalla diffusione della notizia avente contenuto offensivo spontaneamente pubblica o diffonde con identica evidenza tipografica o con la stessa diffusione una smentita della notizia o una completa rettifica del giudizio o del contenuto offensivo;

            2) se il direttore del giornale o del periodico o il responsabile della diffusione, entro due giorni dal ricevimento, o, per i periodici, nel primo numero successivo al ricevimento, pubblica o diffonde integralmente, con la stessa evidenza tipografica o diffusione, senza commenti, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti dei quali sono state rese pubbliche le immagini o ai quali sono stati attribuiti atti o affermazioni o comportamenti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non possano dare luogo a responsabilità penale;

            3) se, citando la fonte, ha riportato una notizia appresa personalmente o acquisita da almeno due agenzie di stampa o a diffusione nazionale;

            4) se la persona offesa dal reato o l'offensore deferiscono ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto, a sensi del secondo comma dell'articolo 596.

        Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
        Si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 596 ed al terzo comma dell'articolo 597.
        Nel caso in cui sia stata presentata querela prima del verificarsi delle cause di non punibilità di cui al presente articolo, la querela si intende revocata.
        Il verificarsi dei casi di non punibilità di cui al secondo comma esclude il diritto al risarcimento del danno, fatto salvo il diritto maturato prima del verificarsi della causa di non punibilità".


Art. 5.

        1. All'articolo 58 del codice penale, le parole: "dell'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 57".
        2. All'articolo 58-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) ai commi primo e terzo le parole: "tre articoli precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "due articoli precedenti";

            b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

        "La querela, l'istanza o la richiesta presentate contro l'autore della pubblicazione o della diffusione radiotelevisiva o informatica per il reato di diffamazione, hanno effetto anche nei confronti del direttore o del vicedirettore, dell'editore o dello stampatore quando nei loro confronti debba procedersi ai sensi degli articoli 57 e 58".


Art. 6.

        1. L'articolo 57-bis del codice penale, l'articolo 30, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e l'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono abrogati.



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