XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 537




        Onorevoli Colleghi! - E' sconfortante constatare il dato relativo ai giudizi pendenti dinanzi alla Corte dei conti in materia pensionistica. L'arretrato, infatti, anziché diminuire, sembra destinato ad accrescersi anno dopo anno. A questo punto, essendo impensabile, per carenza di risorse finanziarie, proporre aumenti di organico, l'unico rimedio fattibile - che non comporta spesa - appare la modifica della procedura in materia di giudizi pensionistici.
        Le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti sono organi collegiali, composti da un presidente e da due consiglieri. Non si intende suggerire la trasformazione di tali collegi in organi monocratici - in analogia alla recente modifica dei tribunali civili e penali - sia perché nel settore della responsabilità è bene che sia un collegio a pronunciarsi, sia perché anche nel settore della pensionistica civile è opportuna, di norma, la decisione collegiale, in considerazione sia della complessità della relativa normativa sia delle rilevanti conseguenze finanziarie che possono seguire ad una interpretazione della normativa, favorevole ai ricorrenti. Si propone, tuttavia, di consentire ai presidenti delle sezioni, rimettendosi alla loro prudente valutazione, di decidere quali giudizi definire con provvedimento monocratico proprio o di altro magistrato della sezione, appositamente delegato. Si pensi al settore della pensionistica civile, ove è frequente il caso di migliaia di ricorsi, aventi ad oggetto una medesima questione giuridica. Ebbene, una volta che si sia delineato al riguardo un chiaro, consolidato indirizzo giurisprudenziale, con il proposto provvedimento monocratico potrebbero essere definiti celermente, in conformità ad esso, tutti gli analoghi giudizi. Ancora, nel settore delle pensioni privilegiate, militari e di guerra, tutti i giudizi, di scarsa rilevanza e che appaiono maturi per la decisione, potrebbero essere in breve definiti. Infine, lo stesso mezzo ben si attaglia ai giudizi che possono essere definiti per motivi di giurisdizione, di competenza o processuali.
        E' da tener presente che, d'altra parte, nessuna diminuzione di garanzie processuali comporterebbe l'adozione dell'istituto proposto, giacché alle parti, non convinte della giustezza della pronuncia monocratica, è pienamente garantito il diritto di richiedere la celebrazione dell'udienza con l'intervento dei propri rappresentanti nella relativa discussione. Tuttavia, al fine di evitare che, pressoché automaticamente e sistematicamente, la parte privata, rimasta soccombente, proponga un reclamo al collegio, sembra opportuno prevedere delle condizioni di ricevibilità e di ammissibilità del reclamo: un termine breve per proporlo; la necessità dell'assistenza di un difensore, tenuto conto della complessità tecnica delle questioni trattate; un deposito cauzionale che, data anche la modestia della somma richiesta, costituirebbe più che una remora, un invito a ben ponderare l'opportunità di insistere in una pretesa pensionistica, che al primo vaglio di un magistrato è risultata non fondata. Del resto, se si riflette che nel settore della sanità, cui le persone annettono un'importanza indubbiamente superiore a quello della giustizia, per il più banale degli esami clinici o di laboratorio è richiesto il pagamento di un ticket, non sembrerà vessatoria la richiesta di versamento di un modesto deposito cauzionale, del quale è prevista, comunque, la restituzione in caso di accoglimento del reclamo.
        Non va trascurato, inoltre, che l'elevato numero di ricorsi proposti, proprio per l'assoluta gratuità del procedimento, finisce per ingolfare questo settore giudiziario, con grave danno, in termine di attesa, dei pochi cittadini la cui pretesa pensionistica si rivela alla fine fondata.
        E' ancora da sottolineare che l'innovazione recata dalla presente proposta di legge trova un parallelo nell'altro settore di competenza delle sezioni giurisdizionali regionali, quello cioè della responsabilità amministrativa, nell'istituto del procedimento monitorio, disciplinato dall'articolo 55 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, ed in seguito modificato dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, il quale prevede che il presidente della sezione può proporre al convenuto il pagamento di una somma inferiore a quella di cui è chiesta la condanna nell'atto di citazione, con conseguente estinzione del giudizio, in caso di accettazione.




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