XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 537
Onorevoli Colleghi! - E' sconfortante constatare il
dato relativo ai giudizi pendenti dinanzi alla Corte dei conti
in materia pensionistica. L'arretrato, infatti, anziché
diminuire, sembra destinato ad accrescersi anno dopo anno. A
questo punto, essendo impensabile, per carenza di risorse
finanziarie, proporre aumenti di organico, l'unico rimedio
fattibile - che non comporta spesa - appare la modifica della
procedura in materia di giudizi pensionistici.
Le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti
sono organi collegiali, composti da un presidente e da due
consiglieri. Non si intende suggerire la trasformazione di
tali collegi in organi monocratici - in analogia alla recente
modifica dei tribunali civili e penali - sia perché nel
settore della responsabilità è bene che sia un collegio a
pronunciarsi, sia perché anche nel settore della pensionistica
civile è opportuna, di norma, la decisione collegiale, in
considerazione sia della complessità della relativa normativa
sia delle rilevanti conseguenze finanziarie che possono
seguire ad una interpretazione della normativa, favorevole ai
ricorrenti. Si propone, tuttavia, di consentire ai presidenti
delle sezioni, rimettendosi alla loro prudente valutazione, di
decidere quali giudizi definire con provvedimento monocratico
proprio o di altro magistrato della sezione, appositamente
delegato. Si pensi al settore della pensionistica civile, ove
è frequente il caso di migliaia di ricorsi, aventi ad oggetto
una medesima questione giuridica. Ebbene, una volta che si sia
delineato al riguardo un chiaro, consolidato indirizzo
giurisprudenziale, con il proposto provvedimento monocratico
potrebbero essere definiti celermente, in conformità ad esso,
tutti gli analoghi giudizi. Ancora, nel settore delle pensioni
privilegiate, militari e di guerra, tutti i giudizi, di scarsa
rilevanza e che appaiono maturi per la decisione, potrebbero
essere in breve definiti. Infine, lo stesso mezzo ben si
attaglia ai giudizi che possono essere definiti per motivi di
giurisdizione, di competenza o processuali.
E' da tener presente che, d'altra parte, nessuna
diminuzione di garanzie processuali comporterebbe l'adozione
dell'istituto proposto, giacché alle parti, non convinte della
giustezza della pronuncia monocratica, è pienamente garantito
il diritto di richiedere la celebrazione dell'udienza con
l'intervento dei propri rappresentanti nella relativa
discussione. Tuttavia, al fine di evitare che, pressoché
automaticamente e sistematicamente, la parte privata, rimasta
soccombente, proponga un reclamo al collegio, sembra opportuno
prevedere delle condizioni di ricevibilità e di ammissibilità
del reclamo: un termine breve per proporlo; la necessità
dell'assistenza di un difensore, tenuto conto della
complessità tecnica delle questioni trattate; un deposito
cauzionale che, data anche la modestia della somma richiesta,
costituirebbe più che una remora, un invito a ben ponderare
l'opportunità di insistere in una pretesa pensionistica, che
al primo vaglio di un magistrato è risultata non fondata. Del
resto, se si riflette che nel settore della sanità, cui le
persone annettono un'importanza indubbiamente superiore a
quello della giustizia, per il più banale degli esami clinici
o di laboratorio è richiesto il pagamento di un ticket,
non sembrerà vessatoria la richiesta di versamento di un
modesto deposito cauzionale, del quale è prevista, comunque,
la restituzione in caso di accoglimento del reclamo.
Non va trascurato, inoltre, che l'elevato numero di
ricorsi proposti, proprio per l'assoluta gratuità del
procedimento, finisce per ingolfare questo settore
giudiziario, con grave danno, in termine di attesa, dei pochi
cittadini la cui pretesa pensionistica si rivela alla fine
fondata.
E' ancora da sottolineare che l'innovazione recata dalla
presente proposta di legge trova un parallelo nell'altro
settore di competenza delle sezioni giurisdizionali regionali,
quello cioè della responsabilità amministrativa, nell'istituto
del procedimento monitorio, disciplinato dall'articolo 55 del
testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214, ed in seguito modificato
dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 15 novembre 1993,
n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio
1994, n. 19, il quale prevede che il presidente della sezione
può proporre al convenuto il pagamento di una somma inferiore
a quella di cui è chiesta la condanna nell'atto di citazione,
con conseguente estinzione del giudizio, in caso di
accettazione.