XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 537




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I presidenti delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possono definire, con decreto concisamente motivato, i giudizi in materia pensionistica, sia decidendo il merito, sia decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo ovvero questioni di giurisdizione o di competenza.
        2. La facoltà di cui al comma 1 può essere delegata dai presidenti, per giudizi determinati, ad altri magistrati della sezione.
        3. Le parti, nel termine perentorio di un mese dalla notificazione del decreto, possono proporre reclamo alla sezione con ricorso da depositare presso la segreteria della stessa sezione. Nei trenta giorni successivi al deposito, il reclamo deve essere notificato alle altre parti.
        4. La parte privata deve essere assistita da un difensore e deve versare all'ufficio del registro della città ove ha sede la sezione competente, tramite il concessionario del servizio di riscossione, la somma di lire 100 mila, a titolo cauzionale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può, con decreto, annualmente, aumentare l'importo della citata somma.
        5. Il collegio, di cui non fa parte il magistrato che ha emesso il decreto impugnato, si pronuncia sul reclamo con sentenza, disponendo, altresì, la restituzione del deposito cauzionale, se lo accoglie, o il definitivo incameramento, se lo respinge.
        6. Avverso la sentenza di cui al comma 5 del presente articolo, è proponibile l'appello, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639.



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