XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 537
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I presidenti delle sezioni giurisdizionali regionali
della Corte dei conti possono definire, con decreto
concisamente motivato, i giudizi in materia pensionistica, sia
decidendo il merito, sia decidendo questioni pregiudiziali
attinenti al processo ovvero questioni di giurisdizione o di
competenza.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere delegata dai
presidenti, per giudizi determinati, ad altri magistrati della
sezione.
3. Le parti, nel termine perentorio di un mese dalla
notificazione del decreto, possono proporre reclamo alla
sezione con ricorso da depositare presso la segreteria della
stessa sezione. Nei trenta giorni successivi al deposito, il
reclamo deve essere notificato alle altre parti.
4. La parte privata deve essere assistita da un difensore
e deve versare all'ufficio del registro della città ove ha
sede la sezione competente, tramite il concessionario del
servizio di riscossione, la somma di lire 100 mila, a titolo
cauzionale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica può, con decreto, annualmente,
aumentare l'importo della citata somma.
5. Il collegio, di cui non fa parte il magistrato che ha
emesso il decreto impugnato, si pronuncia sul reclamo con
sentenza, disponendo, altresì, la restituzione del deposito
cauzionale, se lo accoglie, o il definitivo incameramento, se
lo respinge.
6. Avverso la sentenza di cui al comma 5 del presente
articolo, è proponibile l'appello, ai sensi dell'articolo 1,
comma 5, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n.
19, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639.